TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-07-22, n. 201501622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-07-22, n. 201501622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201501622
Data del deposito : 22 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00603/2013 REG.RIC.

N. 01622/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00603/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2013, proposto da:
C D S, nella qualità di erede legittimo del sig. C D S, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G Avv. in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R. Sa;

e con l'intervento di

ad opponendum:
G D S, A D S, A D S, M R D S, R D S, rappresentati e difesi dall'avv. D F, con domicilio eletto presso D F Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R;

per

l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al d.i. n. 287/2010 emesso dal Tribunale di Salerno - Sez. di Eboli, per euro 52.528,05, oltre interessi legali dalla domanda (22.3.2010) fino al saldo e spese legali pari ad euro 1.506,95 oltre spese vive, il tutto pari ad euro 56.595,70.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;

Visto l’atto di intervento ad opponendum dei sigg. G D S, A D S, A D S, M R D S, R D S

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, notificato il 2 aprile 2013, depositato il 12 aprile 2013, il nominato in epigrafe, nella dichiarata qualità di erede legittimo di C D S agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo di cui sopra, ritualmente notificato e rimasto ineseguito dal Comune di Battipaglia.

2.- Resiste in giudizio il Comune di Battipaglia, eccependo in primis la carenza di legittimazione attiva del sig. C D S, atteso che lo stesso risulta coerede, unitamente a G D S, A D S, A D S, M R D S, R D S, del defunto C D S, come da testamento rep. N. 35 del 7.6.2003.

Rappresenta che il Comune di Battipaglia è stato formalmente diffidato dal coerede G D S ad effettuare pagamenti in favore di altri coeredi per le somme spettanti, a qualsiasi titolo al compianto C D S, relativamente a canoni di locazione abitativa di via Francesco Spirito, in quanto facente parte della massa ereditaria attualmente ancora indivisa.

Ha precisato, altresì, che con deliberazione consiliare n. 115 del 3.12.2012, il Comune di Battipaglia ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 d. lgs n. 267/2000, per cui, in forza del comma 4 dello stesso articolo, tutte le procedure nei confronti dell’ente sono sospese dalla data della deliberazione di riequilibrio fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale.

3.- Sono intervenuti ad opponendum i sigg. G D S, A D S, A D S, M R D S, R D S, coeredi del ricorrente, significando che tra di loro non vi è accordo sulla divisione delle somme ereditarie, per cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.

4.- Con ordinanza n. 2108/2013 del 24 ottobre 2013 è stato sospeso il giudizio ex art. 79 c.p.a fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3, d. lgs n. 267/2000.

5.- Con istanza depositata in data 30 ottobre 2014, è stata sollecitata la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, rappresentando anche che, con delibera commissariale n. 7/C del 5.7.2013, era stato approvato il piano di riequilibrio finanziario.

6.- Con istanza depositata il 4 dicembre 2014, l’avv. D F ha comunicato la rinuncia al mandato. Non risulta designato un nuovo difensore.

7.- Alla camera di consiglio del 21 maggio 2015, il Collegio si è riservata la decisione.

8.- Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che, giusta indicazione di cui all’atto di intervento proposto dai coeredi, “tutte le somme detenute dal Comune di Battipaglia per la causale di cui sopra sono entrate e far parte di diritto della massa ereditaria attiva …e non vi è accordo sulla divisione delle somme”.

In presenza della ferma opposizione degli altri coeredi, il Collegio reputa di dover fare applicazione dei principi, contenuti nella giursiprudenza della Suprema Corte di Cassazione, e precisamente nella n. 640/2000 e la n. 19062/2006, con le quali la Cassazione, superando il precedente indirizzo di ispirazione romanistica (nomina et debita ereditaria ipso iura dividuntur) ha proceduto ad affermare il principio della inclusione nella comunione ereditaria dei crediti divisibili del de cuius.

Con le citate pronunce la Corte ha basato le proprie affermazioni sulle norme contenute negli artt. 727, 757 e 760 c.c., avendo peraltro cura di esplicitare quello che, a suo avviso, è l'interesse tutelato dal principio della non automatica divisione dei crediti tra gli eredi e precisamente: l'«esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa». Da ciò la Corte ha poi tratto la ulteriore conseguenza, in ambito processuale, secondo la quale i coeredi «assumono la veste di litisconsorzi necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento».

A conferma di quanto sopra, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ma entrano a far parte della comunione ereditaria , in applicazione degli artt. 727 e 757 c.c. Secondo quanto afferma testualmente da Cass. Sezioni Unite n. 24657/2007 «la prima disposizione, stabilendo che le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione. La seconda, prevedendo che il coerede al quale siano assegnati tutti i crediti [o] l'unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell'apertura della successione, rivela inequivocabilmente che i crediti non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, ma ricadono nella comunione ereditaria. Una conferma si trae anche dalla disposizione dell'art. 760, che, escludendo la garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, presuppone necessariamente che questi siano inclusi nella comunione».

In definitiva, i crediti potranno essere ripartiti con la divisione di tutta la massa ereditaria: ne discende che qualsiasi atto agli stessi riferibile dovrà essere compiuto congiuntamente da tutti i coeredi (Cass. Civ. Sez. II, 12192/07).

Da qui la reiezione del ricorso proposto ex art. 112 c.p.a per carenza di legittimazione attiva del solo ricorrente.

9.- Sussistono giusti motivi per la particolarità della questione per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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