TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-03-13, n. 202000193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-03-13, n. 202000193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000193
Data del deposito : 13 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2020

N. 00193/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G C P, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, via Confienza, 10;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-;

dei decreti del Capo della Polizia n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente impugnò dinanzi al TAR Lazio il giudizio di -OMISSIS- al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.m. -OMISSIS-. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il TAR dispose in fase cautelare una verificazione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. n.198 del 2003;
all’esito della perizia, il ricorrente venne giudicato idoneo ed ammesso con riserva, in data -OMISSIS-, a frequentare il corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato;
al termine del corso, la sua nomina fu differita in attesa della decisione di merito. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR Lazio accolse il ricorso.

Il ricorrente, con decreto del -OMISSIS-, fu nominato allievo agente, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS- (data di inizio del -OMISSIS- corso di formazione) e con decorrenza economica dalla data di presentazione all’Istituto di istruzione.

Con successivi decreti del 3 febbraio -OMISSIS- e del 3 settembre -OMISSIS-, il ricorrente è stato nominato, rispettivamente, agente in prova della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS-ed agente della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS- -OMISSIS- (data di fine del corso di formazione).

Con il ricorso in esame, egli contesta l’anzianità riconosciutagli in relazione all’effettivo avviamento e conclusione del percorso formativo, cioè con oltre due anni di ritardo, in asserita violazione dei principi della restitutio in integrum e della retroattività del giudicato.

Deduce la violazione dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990, nonché la violazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 2909 del codice civile. Il ritardo nell’immissione in ruolo sarebbe imputabile all’Amministrazione, la quale avrebbe deciso di attendere la sentenza definitiva di annullamento dell’esclusione dal concorso, prima di disporre l’assunzione in servizio. Chiede, pertanto, che gli effetti giuridici ed economici abbiano decorrenza dal -OMISSIS-e non dal -OMISSIS- -OMISSIS-, con integrale ricostruzione della carriera e retrodatazione della nomina ad agente a quella dei colleghi pari corso arruolatisi nell’anno -OMISSIS-, con conseguente promozione alla qualifica superiore alla data del -OMISSIS- anziché del -OMISSIS-.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, l’Avvocatura dello Stato rileva correttamente che l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del TAR Lazio fu limitata al profilo della rinnovazione degli accertamenti psico-fisici, da effettuarsi ad opera di una commissione medica in composizione diversa, senza imporre all’Amministrazione l’arruolamento nell’ipotesi di verifica positiva. D’altronde, la sentenza n. -OMISSIS-del TAR Lazio annullò il giudizio medico negativo, nulla disponendo in merito alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.

Il giudicato così formatosi implica l’illegittimità dell’esclusione dal concorso del ricorrente, per mancanza di uno dei requisiti. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, il ricorrente ha superato l’ulteriore fase del procedimento di selezione ed ha frequentato il corso in qualità di allievo agente.

Legittimamente l’Amministrazione ha atteso l’esito del ricorso, prima di procedere all’assunzione in servizio.

Di conseguenza, nei provvedimenti adottati ai fini della nomina in ruolo del ricorrente, con la conseguente ricostruzione della carriera, si è legittimamente tenuto conto della mancata prestazione di attività lavorativa fino alla data del -OMISSIS-.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego. Ai fini della retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego, occorre perciò distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendo solo nella prima ipotesi riconoscersi una piena reintegrazione giuridica ed economica, poiché la retribuzione è elemento di un rapporto a prestazioni corrispettive già costituito e consolidato (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2017).

Per l’ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio, cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per un’azione risarcitoria, che nella specie il ricorrente non ha proposto.

Il corso di formazione è terminato, per il ricorrente, il -OMISSIS- -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza definitiva. Non vi è stata interruzione del rapporto d’impiego, che si è costituito solo alla conclusione del corso di formazione, con pienezza di effetti giuridici ed economici.

Ne consegue che, nel difetto dell’avvenuta assunzione in servizio per tutto il periodo di tempo fino alla effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, avvenuta solo in data -OMISSIS-, non possono essere sorti in favore del ricorrente i relativi effetti giuridici ed economici.

Quanto ai motivi aggiunti, è sufficiente il richiamo all’art.7 del d.P.R. n. 335 del 1982 (in materia di promozione ad agente scelto), il quale dispone che ”la promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ”.

Il ricorrente, essendo stato nominato agente della Polizia di Stato con decorrenza -OMISSIS- -OMISSIS-, alla data del -OMISSIS- aveva maturato la prescritta anzianità quinquennale per la promozione al grado successivo, ragion per cui con il decreto (impugnato) del -OMISSIS-gli è stata conferita la qualifica superiore.

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, per tale profilo, non vizia la determinazione assunta dall’Amministrazione, per il suo contenuto interamente vincolato ai presupposti di legge.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese processuali sono compensate, per la peculiarità della vicenda.

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