TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-12-07, n. 202103682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-12-07, n. 202103682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103682
Data del deposito : 7 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2021

N. 03682/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02956/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche R. Tantillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via B. Guzzardi, n. 20;



contro

l’Assessorato Regionale alla Sanità, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato ex lege;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M V, sito in Catania, via Simili, n. 14;



nei confronti

di Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Ssa Antonietta Giannini & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell’AUSL n. 7 definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009” sottoscritto con riserva in data 17/7/2009;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1128/2009;

- di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compresi i criteri di assegnazione dei budget 2009, nonché del budget provvisorio 2009 ex d.a. n. 60/99 e di cui alla delibera aziendale n. 749 del 3/3/09 anch'essa non conosciuta, nonché il budget 2007 che viene preso in considerazione per l’attribuzione del budget 2009, che è stato determinato in violazione del d.a. n. 2594/2007;

- la contrattazione 2007 e 2008;

nonché per il riconoscimento del diritto:

- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello individuato secondo il d.a. 2594/2007;

- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009, ed a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa per la restante parte dell'anno 2009, anche in corretta applicazione del d.a. 1128/09, comunque impugnato con separato ricorso;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’ASP di Ragusa definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2010” sottoscritto con riserva in data 13/5/2010;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 779/2010 e del d.a. 1191/2010;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento, non conosciuto, di determinazione del budget 2010 ed il provvedimento n. 6975 del 26/2/2010 di assegnazione del budget provvisorio;

- della nota prot. 16751 del 10/5/2010 relativa alla distribuzione risorse premialità ed economie anno 2009;

- della nota prot. 4098 del 31/5/2010 dell'ASP di riscontro e di contestazione della sottoscrizione con riserva;

nonché per il riconoscimento del diritto:

- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello individuato secondo il d.a. 2594/2007;

- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009 e 2010, ed a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa, anche in corretta applicazione del d.a. 779/10 e del d.a. 1191/10, comunque impugnati con separato ricorso;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del direttore generale n. 1665/10 di liquidazione somme per l'anno 2009 e della nota prot. n. 3465/10;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

viste le ordinanze presidenziali n.834/2021 e n.2047/2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il dott. M A P F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La parte ricorrente rappresenta di essere accreditata per l’erogazione a carico del Servizio Sanitario regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del S.S.R. nell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria intimata.

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, impugna gli atti in epigrafe indicati lamentando di essere stata assegnataria nel 2009 di un budget inferiore a quello dell’anno precedente che le sarebbe spettato secondo la disciplina di riferimento e afferma di aver sottoscritto il contratto con riserva, al solo fine di evitare la sospensione dell’accreditamento, per come minacciata a suo dire illegittimamente.

Avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo deduce le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione , atteso che l’Azienda intimata, prima di assegnare un budget inferiore rispetto a quello assegnato l’anno precedente, avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento ed instaurare il contraddittorio procedimentale con la parte interessata;

- difetto di contrattazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, dell’art. 28, c. 6, L.R. n. 2/2002, dell’art.25 L.R. n. 4/2003, violazione dell’art. 24 L.R. n. 2/2007, del decreto dell’Assessore della sanità del 22 novembre 2007 e del decreto dell’Assessore della sanità del 13 dicembre 2007, n. 2835 e del decreto dell’Assessore della sanità n.1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità, atteso che l’Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto negoziare con l’interessata il budget da assegnarle per l’anno 2009 in relazione alle caratteristiche e peculiarità delle prestazioni erogate e delle effettive esigenze della popolazione di riferimento;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 21 nonies e 21 bis L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, violazione dell’art.11 delle preleggi, eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria, dei presupposti e di motivazione), violazione del giusto procedimento , atteso che gli atti di assegnazione del budget 2009 sono stati illegittimamente adottati con efficacia retroattiva in violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e senza alcun bilanciamento dell’interesse della ricorrente, in quanto emanati ad esercizio finanziario avanzato, quando ormai la struttura ricorrente aveva già erogato, le prestazioni agli assistiti del S.S.R., raggiungendo un fatturato in linea con il budget fissato nei provvedimenti previgenti, con conseguente elusione del pagamento delle prestazioni già erogate e pregiudizio per la possibilità legittima della ricorrente di programmare ed organizzare preventivamente la propria attività per l’anno 2009;

- illegittima ed ingiusta diminuzione del budget 2009, eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il D.L. n. 248/07 e L. 6 agosto 2008 n.133, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, atteso che:

- l’A.S.L. non avrebbe considerato che per l’anno 2007 il budget era già stato fissato anche con riferimento all’anno 2009, come previsto dai DD.AA. di riferimento;

- l’A.S.L. avrebbe disatteso l’art. 8 quater, c. 3 lett. b), nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 6 agosto 2008 n.113, che, nel definire i criteri generali uniformi per la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, impone di tenere conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie;

- l’A.S.L. avrebbe violato il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui ribadisce che la corretta determinazione dei tetti di spesa parte dalla preventiva definizione con le associazioni di categoria dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili, ovvero dalla necessaria fissazione dei volumi e successivamente dei correlati limiti di spesa;

- erronea applicazione nel contratto 2009 della previgente normativa di cui ai DD.AA. 2594/07 e 1985/08, nonché del D.A. 1128/09, illegittimità del budget provvisorio 2009, perché l’A.S.L. avrebbe violato l’art.3 del D.A. n.2594/07 nella parte in cui prescrive che le decurtazioni da operare dovranno essere prioritariamente eseguite sulle prestazioni eccedenti in maniera eccessiva i budget assegnati nel 2005, non essendo stati adottati i criteri correttivi che la circolare assessoriale n.915/2009 imponeva in caso di iniquità dei budget assegnati;

- violazione del principio di gerarchia delle fonti, perché i criteri del D.A. 1128/09 sarebbero stati modificati dalla circolare n.915/09;

- violazione e o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, falsa applicazione dell’art. 24, c. 9, L.R. n. 2/2007, mancata applicazione delle linee guida n. 1/1995, violazione e o falsa applicazione dell’art. 25 L.R. n. 4/2003, violazione e o falsa applicazione dell’art. 28, c. 6, L.R. n. 2/2002, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 L.R. n. 2/2007, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., violazione della l. 28 febbraio 2008 di conversione del D.L. 31 dicembre 2008 n. 248 , atteso che l’Azienda Sanitaria, con i provvedimenti impugnati, ha stabilito la non remunerabilità

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