TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2020-02-14, n. 202000249
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2020
N. 00249/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Donnaloia, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 13.9.2019, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Donnaloia e avv. dello Stato Ines Sisto;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, censurando per violazione di legge ed eccesso dell’uso discrezionale del potere di apprezzamento della circostanza (possesso di sostanza stupefacente) che ha comportato l’emanazione del provvedimento