TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202301037
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2023
N. 01037/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GA DA e Organizzazione di Volontariato Rifugio Miletta - ODV, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelita Caruocciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Novara, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del S.C. Igiene ed assistenza veterinaria – Area di Sanità Animale, prot. n. 4491/2023 del 23 gennaio 2023, con cui è stato disposto l’abbattimento della maialina di razza TN incrociata con un cinghiale, identificata con marca auricolare n. ASL NO 4239;
- della relazione n. 1 del 4 agosto 2022, con cui la ASL ha identificato il suide con marca auricolare n. 4239 e lo ha sottoposto a prelievo diagnostico per MUS, AUT, PSA E PSC, oltre a quello del DNA per la sua identificazione;
- della relazione, n. 23123 del 23 gennaio 2023, con cui la ASL ha prescritto « la realizzazione di una doppia recinzione distante almeno un metro dai confini della recinzione attuale, divieto di alimentazione con residui di cucina e accudire il suide con abiti e calzature dedicate, dotarsi di disinfettante attivo contro la PSA ».
- del diniego di proroga dei termini della disposizione impositiva dell’abbattimento, richiesta ai fini dell'adeguamento del ricovero dell’animale, prot. 8608 del 6 febbraio 2023.
- di ogni altro atto, documento e/o provvedimento connesso, collegato o comunque pertinente la vicenda in esame;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il 4 agosto 2022 i servizi veterinari dell’ASL di Novara hanno effettuato un sopralluogo presso la dimora del sig. GA DA e, dopo aver accertato la presenza in loco di un suide nato da un incrocio tra un maialino TN e un cinghiale, gli hanno prescritto l’adozione di specifiche misure di biosicurezza.
2. Il 23 gennaio 2023 il personale dell’ASL competente ha effettuato, unitamente alla polizia locale di Castelletto Ticino, un nuovo accesso, all’esito del quale ha disposto l’abbattimento dell’animale.
3. Il 6 febbraio 2023 il sig. DA ha chiesto il differimento dell’ordine, in modo da poter ottemperare alle prescrizioni imposte all’esito dell’ultimo sopralluogo ma l’istanza è stata respinta dall’amministrazione procedente.
4. Con ricorso, notificato il 2 marzo 2023 e depositato il successivo 5 marzo, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti de quibus , untante a tutti gli atti connessi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
5. All’esito dell’udienza camerale del 16 aprile 2023 il Collegio, dopo aver dato atto della necessità di approfondire il contesto normativo di riferimento nella successiva fase di merito, ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti.
6. Il 20 marzo 2023 l’ASL di Novara, non costituita in giudizio, ha spontaneamente depositato una serie di documenti, tra cui una relazione esplicativa dei fatti di causa, che è stata impugnata dai ricorrenti con motivi aggiunti, notificati e depositati il 30 marzo 2023.
7. All’udienza pubblica del 13 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare inammissibili i motivi aggiunti depositati il 30 marzo 2023 in quanto proposti avverso un atto privo di valenza provvedimentale, posto che, come noto, « le relazioni illustrative, che l'Amministrazione resistente predisponga per il giudizio, possono essere utilizzate solo per una più completa ed autentica ricostruzione dei fatti di causa o, al limite, per una più compiuta disamina di merito in ordine all'interpretazione delle norme che siano rilevanti per il giudizio » ( ex multis T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 gennaio 2013, n. 46).
Ciò posto, in adesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e in virtù dei concomitanti principi di conservazione degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo, l'attività processuale svolta dal ricorrente nell'ambito del ricorso qualificato come motivi aggiunti può essere fatta salva riqualificando l’atto come memoria difensiva, anche perché il suo contenuto sostanziale è essenzialmente limitato alla precisazione dei motivi del ricorso alla luce delle considerazioni svolte dall’amministrazione procedente.
2. Nel merito, con il proprio ricorso i