TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-07-15, n. 201100251
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Testo completo
N. 00251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2011, proposto da:
Società Energy di Wieser Margareth & C., rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 35;
M W, rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 35;
contro
Comune di Campo Tures, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3;
nei confronti di
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti I T e D R E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Reinhart Volgger in Bolzano, via Carducci, 8;
per la condanna
del Comune di Campo Tures e della Cassa Raiffeisen Tures – Aurina, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle ricorrenti per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa che si quantifica, allo stato, in complessivi Euro 494.140,00 (diconsi euro quattrocentonovantaquattromilacentoquaranta/00), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero della maggiore o diversa somma accertanda in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campo Tures e della Cassa Raiffeisen Tures-Aurina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Hans Zelger e uditi per le parti i difensori: l'avv. I. Janes per la ricorrente, l'avv. C. Baumgartner per il Comune di Campo Tures e l'avv. D. R. Ellecosta per la Cassa Raiffeisen Tures-Aurina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono proprietarie tavolari degli immobili, contraddistinti con le ppmm.1, 2 e 3 della p.ed. 45, con la p.ed. 247 e 47 (ora, a seguito di accorpamento, p.ed. 47) e con la p.ed. 651 C.C. Campo Tures, ubicati all’interno della zona residenziale A1 – Centro storico del Comune di Campo Tures (BZ), soggetta ad un piano di recupero, approvato con delibera consiliare n. 15 del 25.02.1974 ed, in via definitiva, con delibera n. 4865 del 05.11.1974 della Giunta provinciale di Bolzano.
Tali immobili confinano con un edificio di proprietà della Cassa Raiffeisen Tures Aurina, contraddistinto con la p.ed. 674 C.C. Campo Tures, un tempo destinato ad attività alberghiera (“ex Gasthof Stern”). Tale edificio è stato oggetto di un intervento di demolizione e successiva ricostruzione avendo, al riguardo, ottenuto dal Comune di Campo Tures il rilascio di apposita concessione edilizia.
All’atto dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui sopra le ricorrenti non erano ancora proprietarie degli immobili, nei confronti dei quali non sarebbero stati rispettati gli standards urbanistici.
Le ricorrenti avanzano con il presente ricorso richiesta per la condanna del Comune di Campo Tures e della Cassa Raiffeisen Tures-Aurina al risarcimento dei danni patiti e patiendi per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa che quantificano in Euro 494.140,00.-
Vengono dedotti i seguenti motivi a sostegno della causa:
“Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 30 e ss del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 conseguente all’illegittimo esercizio del potere amministrativo; violazione dell’art. 2043 Cod. Civ e dell’art. 832 Cod. Civ. e dell’art. 97 Cost.”
Il Comune di Campo Tures e la Cassa Raiffeisen Tures-Aurina si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso eccependo la decadenza ed la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c. Chiedono comunque il rigetto della causa perché infondata.
All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Al fine dell’inquadramento della questione in esame questo Collegio ritiene necessario analizzare e esaminare il contenuto dei disposti di cui all’art. 30 del nuovo codice di procedura amministrativa, approvato con d.lgs. n. 104/2010.
2) All’uopo è utile richiamare anche la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo 2011, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi e la quale sottolinea “”che l'art. 30 del codice ha previsto che l'azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma (comma 1) entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3, primo periodo).
La norma, da leggere in combinazione con il disposto del comma 4 dell'art. 7 - il cui inciso finale prevede la possibilità che le domande risarcitorie aventi ad oggetto il danno da lesione di interessi legittimi e di altri diritti patrimoniali consequenziali siano introdotte in via autonoma - sancisce, dunque, l'autonomia, sul versante processuale, della domanda di risarcimento rispetto al rimedio impugnatorio.
Detta autonomia è confermata, per un verso, dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, che considera il giudizio risarcitorio quale eccezione al generale divieto, per il giudice amministrativo, di conoscere della legittimità di atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento; e, per altro verso, dal comma 3 dello stesso art. 34, che consente l'accertamento dell'illegittimità a fini meramente risarcitori allorquando la pronuncia costitutiva di annullamento non risulti più utile per il ricorrente. In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.
Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell'interesse legittimo in uno con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva. L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale.
In questo quadro normativo, sensibile all'esigenza di una piena protezione dell'interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, risulta coerente che la domanda risarcitoria, ove si limiti alla richiesta di ristoro patrimoniale senza mirare alla cancellazione degli effetti prodotti del provvedimento, sia proponibile in via autonoma rispetto all'azione impugnatoria e non si atteggi più a semplice corollario di detto ultimo rimedio secondo una logica gerarchica che il codice del processo ha con chiarezza superato.
L'art. 30, comma 3, del codice stabilisce che, nel determinare il risarcimento, "il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti