TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-01-14, n. 202200004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-01-14, n. 202200004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200004
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00004/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00147/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 147 del 2021, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall’avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli, n. 75, presso la studio dell’anzidetto avvocato T;

contro

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;

nei confronti


per l’annullamento

- del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’istanza di accesso presentata in data 19 agosto 2021 e del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo della resistente Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., ai sensi dell’art. 116 comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente con istanza accesso agli atti – lavori di realizzazione barriera acustica in Trento via Lavisotto – linea ferroviaria del Brennero, del 19 agosto 2021 a oggi rimasta inevasa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, successivamente modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, il consigliere A T e udito per il ricorrente l’avvocato P T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente il 19 agosto 2021 ha presentato a RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., istanza di accesso a documentazione relativa ai lavori di realizzazione della barriera acustica in Trento lungo via Lavisotto, sulla linea ferroviaria del Brennero. In particolare venivano chiesti in copia i progetti relativi ai lavori di realizzazione della suddetta barriera acustica, gli atti e i documenti riguardanti l’affidamento del relativo appalto, i contratti stipulati, il cronoprogramma dei lavori nonché la documentazione relativa al numero di treni che giornalmente transitano tra la stazione di Trento e quella di Mezzocorona con indicazione delle relative fasce orarie. L’istanza di accesso, formulata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, risulta così motivata: “ Il sottoscritto è proprietario dell’immobile di cui alla p.ed. 3200 C.C. Trento, sito in via Lavisotto n. 19, Trento (TN) ”.

2. La Società interessata non si è pronunciata entro il termine di giorni trenta previsto dall’art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 per cui il ricorrente ha considerato respinta l’istanza e presentato il ricorso in esame ritenendosi pregiudicato dal rumore provocato dal passaggio dei numerosi treni senza alcuna barriera anti rumore. Il ricorrente, come si è detto è, infatti, residente in via Lavisotto, 19 a pochissimi metri dai binari di RFI. Con il gravame il ricorrente, nel rappresentare che gli atti richiesti gli sono indispensabili per difendere i propri diritti e in particolare il diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33. In conclusione il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza del 19 agosto 2021, l’accertamento del suo diritto all’accesso a copia degli atti e dei documenti di cui all’istanza del 19 agosto 2021 nonché il conseguente ordine da parte di questo Tribunale alla Società resistente, ai sensi dell’art. 116 comma 4 c.p.a., all’esibizione e alla copia, entro il termine di trenta (30) giorni, di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso promossa appunto il 19 agosto 2021.

3. Con memoria del 20 dicembre 2021 il ricorrente ha riferito che RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame, il 22 novembre 2021 ha accolto l’istanza d’accesso e ha trasmesso tutti i documenti richiesti. In ragione di ciò la difesa del ricorrente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e che RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. venga condannata al pagamento delle spese di lite. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ciò posto, la trasmissione integrale da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. della documentazione richiesta dal ricorrente determina la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal medesimo così da poter dichiarare la cessazione della materia del contendere. D’altra parte il ricorrente stesso ha rappresentato di ritenere soddisfatta la propria posizione giuridico-soggettiva. Al riguardo va infatti ribadito che la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ( ex multis , Cons. Stato, V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite ( ex multis , Cons. Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
IV, 22 gennaio 2018, n. 383;
IV, 7 maggio 2015, n. 2317). La declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione e l’interesse a ricorrere ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).

5. Quanto alle spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata nella misura prevista in dispositivo considerato che l’accesso è stato accolto solo a seguito della proposizione del presente ricorso.

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