TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-09-23, n. 201308392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-09-23, n. 201308392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308392
Data del deposito : 23 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04740/2012 REG.RIC.

N. 08392/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04740/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4740 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C e A V, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cicerone, 66;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R M, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 3 del 21 febbraio 2012 adottata dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. condono Edilizio e notificata in data 23 marzo 2012 con oggetto la reiezione dell’istanza di condono edilizio prot. n. 0/70374 sot. 0;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

e per la condanna del Comune

al risarcimento del danno ingiusto causato dall’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, da determinarsi secondo equità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante - premesso di aver ereditato nel 2007 l’immobile sito in Roma, via Lodovico Pavoni n. 53, posto al piano attico e distinto al n. 23 dallo zio, signor Conti Mario Rosario, che aveva già proceduto a presentare domanda di sanatoria ai sensi della l. n. 47 del 1985 in data 31 marzo 1995 per i lavori effettuati inerenti una nuova costruzione di circa mq 6,00 ed il cambio di destinazione d’uso di mq. 20,50 da volumi tecnici a civile abitazione - esponeva che il rigetto della domanda doveva essere addebitato ad un errore nella lettura dei verbali di accertamento relativi alle dimensioni dell’intervento.

Pertanto, chiedeva l’annullamento del provvedimento gravato, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1 – violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione aveva omesso di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento pur dopo la produzione da parte del ricorrente della documentazione relativa all’inesistenza della porzione immobiliare dichiarata al contrario esistente dai Vigili Urbani e lo stato effettivo dell’immobile, ivi compresa la sua ristrutturazione a seguito di presentazione della d.i.a.;

2 – violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione erronea, nonché illogicità ed irragionevolezza manifesta e malgoverno.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo la reiezione della domanda, sottolineando la regolarità del procedimento seguito.

A seguito della produzione di ulteriori memorie all’udienza del 20 giugno 2013 la causa era trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che le censure di parte istante non trovano conferma nella documentazione in atti.

Infatti, da quanto risulta dai documenti depositati dall’Amministrazione in data 19 luglio 2012 emergono le seguenti circostanze:

la domanda presentata dal de cuius era relativa ad un cambio di destinazione d’uso per mq. 26,50;

nella predetta domanda si indicava come termine di ultimazione dei lavori la data del 30 dicembre 1993;

tuttavia, il personale Municipio VI, in sede di accertamento in data 18 ottobre 1994 riscontrava che “sul lastrico solare erano state completamente demolite le coperture a due falde di un locale di mq. 75,00 circa e, successivamente ricostruite per le stesse dimensioni con struttura lignea”;

i locali al momento del controllo erano peraltro “fatiscenti e non funzionali alla destinazione richiesta ossia civile abitazione” (allegato 4 – documentazione fotografica);

pertanto, in data 6 settembre 2011 l’Ufficio Condoni comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza per mancata ultimazione delle opere abusive entro il termine previsto (allegato 5);

pur dopo tale comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, l’istante non provvedeva a produrre la documentazione richiesta .

Da quanto sin qui rilevato, risulta che il provvedimento impugnato, appare preceduto dalle garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241 del 1990 a differenza da quanto sostenuto da parte ricorrente.

Peraltro, le affermazioni dell’istante non sono sufficienti a smentire quanto evidenziato in sede di accertamento dal personale del Municipio né la documentazione attestante lo stato dei lavori in epoca pur successiva alla scadenza del termine legalmente previsto.

Ne deriva che deve essere respinto il primo capo di domanda.

III – Non può, peraltro, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, pur genericamente proposta, risultando per tabulas, a prescindere da ogni altra valutazione in ordine all’esito del procedimento, che – a fronte della divergenza tra quanto contenuto nella domanda di sanatoria e la realtà accertata – il ritardo nell’emissione del provvedimento risulta anche imputabile alla condotta dell’interessato.

Il ricorso, pertanto deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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