TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-06-14, n. 202400432
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Pubblicato il 14/06/2024
N. 00432/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F P e A M S, rappresentati e difesi dall’avv. F D P, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, piazza S. Matteo, 15/2;
contro
Comune di Sant’Olcese, in persona del Vice Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. C A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bozzini e Ma Crovetto, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Comune di Mignanego - Ufficio associato tra i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, non costituito in giudizio;
nei confronti
Alessandro Scalabrino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell'ordinanza del Comune di Sant’Olcese del 26 febbraio 2020 prot. 0002308, notificata il 20/5/2020, avente ad oggetto demolizione di opere edilizie;
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente ed in particolare della nota di Regione Liguria - Dipartimento Territorio Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Settore Difesa del Suolo 21 febbraio 2020 prot. PG/2020/66846, “assunta al protocollo del Comune in data 24 febbraio 2020” con il numero 2213 e conosciuta in data 10 luglio 2020;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
della nota prot. 12259 del 20.11.2023 del Comune di Sant’Olcese, con oggetto P.E. 76/2020 - Rigetto istanza accertamento conformità per la realizzazione in assenza di titolo di tramite viario privato in Comago - Loc. Liggie, ricevuta il 23/11/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Olcese e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’ordinanza n. 937 del 18 aprile 1994, il Comune di Sant’Olcese aveva ingiunto ad alcuni privati, tra cui il dante causa dei signori F P e A M S, di demolire la strada carrabile avente lunghezza di 330 m e larghezza variabile da 2 m a 4 m che era stata abusivamente realizzata sui loro terreni.
In accoglimento del ricorso proposto da un proprietario contrario alla regolarizzazione della strada (il signor S M), il successivo permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 11 maggio 2016 è stato annullato con la sentenza di questo Tribunale n. 500 del 29 maggio 2018, passata in giudicato, in quanto relativo solo ad una parte del tratto viario come sopra sanzionato con la demolizione e, dunque, non idoneo a far venire meno l’abusività dell’opera nel suo complesso.
Con la sentenza n. 837 del 29 ottobre 2019, è stato accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal signor M e, per l’effetto, è stato ordinato al Comune di Sant’Olcese di concludere entro 120 giorni il procedimento sanzionatorio avviato a seguito della sentenza n. 500/2018.
Il Comune, all’evidente fine di agevolare la regolarizzazione dell’abuso, ha ritenuto di suddividere la strada in questione in due distinti tratti e determinarsi riguardo ad ognuno di essi con distinti provvedimenti: per quanto concerne il “tratto 2”, che attraversa il terreno degli odierni ricorrenti, è stata nuovamente ordinata la demolizione delle opere, comprendenti anche la tombinatura di un rio, con provvedimento ex art. 31, d.P.R. n. 380/2001, adottato il 26 febbraio 2020.
I signori P e S hanno impugnato l’ordinanza di demolizione con ricorso straordinario fondato sui seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà estrinseca”.
Come stabilito da questo Tribunale con la sentenza n. 98 del 29 gennaio 2016, resa in altra vertenza, la presentazione di istanze di sanatoria successive all’ordinanza di demolizione n. 937/1994 aveva fatto venir meno l’efficacia di tale provvedimento sanzionatorio, rendendo necessario un complessivo riesame della vicenda: il Comune, invece, si sarebbe determinato come se la precedente ordinanza fosse tuttora valida ed efficace, erroneamente ritenendo di dover porre in essere un atto vincolato e omettendo l’espletamento di una nuova istruttoria.
II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del r.d. n. 523/1904. Violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 112/1998. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 12 della l.r. n. 15/2015. Violazione dell’art. 8 del regolamento regionale ligure 14 luglio 2011, n.