TAR Trento, sez. I, sentenza 2013-09-25, n. 201300311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2013-09-25, n. 201300311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201300311
Data del deposito : 25 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00026/2013 REG.RIC.

N. 00311/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2013, proposto da:
Comune di Vallarsa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zanella e con domicilio eletto presso il suo studio in RE, via Calepina, n. 75



contro

- Provincia autonoma di RE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano, Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in RE, Piazza Dante, n. 15;
- Consiglio delle Autonomie Locali, non costituito in giudizio



nei confronti di

- Comunità della Vallagarina, non costituita in giudizio



per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449, del 6 luglio 2012, avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 8 bis, commi 2 e 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, aggiunto dalla legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18: criteri e modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante le comunità";

- dell’"Allegato parte integrante" di detta deliberazione, recante "Gestioni associate obbligatorie. Criteri e modalità di svolgimento dei servizi associati";

- del presupposto Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali in data 28 ottobre 2011;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di RE;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Comune di Vallarsa ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di RE n. 1449, del 6 luglio 2012, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e mediante la comunità di valle di appartenenza, di attività amministrative in materia di entrate, di informatica e di contratti e appalti di lavori, servizi e forniture. È stato anche gravato il Protocollo d’intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali in materia di finanza locale per l’anno 2012.

2. Entrambi i provvedimenti, precisamente citati in epigrafe, sono stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L’Amministrazione provinciale, con atto datato 18 dicembre 2012 e notificato il 20 dicembre 2012, ha però chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il Comune di Vallarsa si è quindi costituito in giudizio, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto notificato in data 5 febbraio 2013 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 11 febbraio.

3. A sostegno del ricorso sono state presentate le seguenti censure in diritto:

I - violazione degli artt. 118 e 97 Costituzione e dell’art. 7 della legge 5.6.2003, n. 131; violazione del principio di sussidiarietà verticale e contraddittorietà manifesta rispetto ai principi di semplificazione e di non aggravamento dell’azione amministrativa;

il Comune lamenta che con gli atti gravati verrebbero sottratte competenze e funzioni amministrative ai comuni per essere attribuite alle comunità di valle, soggetti non previsti dalla Costituzione e costituiti con legge provinciale approvata in violazione dell’art. 4 dello Statuto speciale d’autonomia che attribuisce alla Regione la competenza in materia di ordinamento degli enti locali;

II - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della l.p. 30.11.1992, n. 23; violazione dell’art. 8 bis della l.p. 27.12.2010, n. 27; eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento;

si afferma che nella deliberazione n. 1449 del 2012, oltre ad aver omesso qualsivoglia motivazione, non sarebbero stati indicati i criteri con cui sono state individuate le funzioni da gestire in forma associata e non sarebbe comprensibile se in esse è compreso anche lo sportello unico delle attività produttive;

III - errata concezione della gestione associata a fronte di un meccanismo di vera e propria attribuzione forzosa di funzioni dai comuni alla comunità di valle territorialmente competente; irragionevolezza e disparità di trattamento;

IV - illegittimità costituzionale dell’intero assetto delle comunità di valle - articoli relativi della l.p. 16.6.2006, n. 3 (modificata dalla l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dalla l.p. 27 novembre 2009, n. 15, dalla l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dalla l.p. 1 luglio 2011, n. 9 e dalla l.p. 30 luglio 2012, n. 17) - in relazione agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione (posto che sarebbero stati introdotti “ nuovi enti locali autonomi ” con un’assemblea avente natura elettiva) e agli artt. 4, primo comma, n. 3), e 65 dello Statuto speciale d’autonomia, atteso che la competenza legislativa in materia di enti locali è attribuita alla Regione Trentino - Alto Adige e non alla Provincia autonoma di RE.

4. Con l’atto di costituzione il Comune di Vallarsa ha chiesto che sia dichiarato “ irricevibile o comunque nullo ” l’atto di opposizione perché sottoscritto dal Presidente della Provincia senza il consenso della Giunta provinciale, con conseguente restituzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In questa sede, il ricorrente ha inoltre presentato l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

5. Con successiva memoria depositata in data 11 febbraio 2012 il Comune di Vallarsa ha precisato di “ non contestare in assoluto ” l’imposizione delle gestioni associate bensì di opporsi alle modalità riguardanti la concreta realizzazione delle stesse, ossia tramite la comunità di valle di appartenenza, modalità che sarebbe stata “ resa nota solo con la deliberazione n. 1449/2012 ” e che sarebbe lesiva degli interessi delle amministrazioni comunali con meno di 10.000 abitanti, quale è la situazione demografica di Vallarsa.

6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia di RE per confutare le tesi sostenute nel ricorso, del quale ha eccepito l’inammissibilità ed ha comunque chiesto la reiezione perché infondato nel merito.

7. La domanda cautelare è stata rinunciata nella camera di consiglio di data 7 marzo 2013 a fronte di una sollecita fissazione del merito.

8. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2013, sentiti i procuratori delle parti come da verbale d’udienza, il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.



DIRITTO

1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’eccezione del Comune di Vallarsa, secondo il quale l’istanza di trasposizione sarebbe irricevibile o, in ogni caso, nulla, perché proposta dal Presidente della Provincia di RE senza che, previamente, fossa stata adottata la deliberazione di Giunta provinciale di resistenza alla lite (invero, assunta successivamente alla notifica dell’atto di costituzione in giudizio, con provvedimento n. 262 del 15 febbraio 2013).

L’eccezione non ha pregio.

La richiesta di trasposizione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale non è soggetta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a indicazioni e formalità particolari circa il soggetto competente a proporla. È già stato appurato che, nel caso la richiesta provenga da una persona giuridica, il legale rappresentante di questa è abilitato a sottoscrivere l'atto senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente ad autorizzare la lite (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 21.11.2005, n. 6436; C.G.A., 4.11.2008, n. 919; T.A.R. Sardegna, sez. I, 15.6.2011, n. 557).

Nel caso di specie, l'atto di opposizione risulta sottoscritto dal Presidente della Provincia che, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto speciale d’autonomia, è il legale rappresentante dell'Ente. Tanto è sufficiente a far ritenere ritualmente presentata l'istanza di trasferimento del ricorso alla sede giurisdizionale.

2. Ciò chiarito in via pregiudiziale, in sede preliminare è doveroso osservare che la deliberazione della Giunta provinciale 1449/2012, qui impugnata, è stata adottata nell’ambito di una serie di interventi di riorganizzazione della pubblica amministrazione volti a conseguire economie di gestione nel funzionamento degli enti del settore pubblico provinciale.

In particolare, in esplicita attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della l.p. 27.12.2011, n. 18 (finanziaria provinciale 2012), che ha aggiunto l’art. 8 bis alla l.p. 27.12.2010, n. 27 (finanziaria provinciale 2011), con il provvedimento in esame sono stati individuati i criteri e le modalità di svolgimento di alcuni servizi che i comuni trentini con popolazione inferiore a 10.000 abitanti devono esercitare obbligatoriamente in forma associata mediante la comunità di appartenenza.

Le disposizioni di cui al citato art. 8 bis della l.p. 27/2010 sono dichiaratamente poste allo scopo di perseguire le finalità di cui all’art. 8 della stessa l.p. che, testualmente, dà attuazione:

- all’art. 79 dello Statuto speciale, da ultimo modificato dalla legge 23.12.2009, n. 191 (finanziaria per l’anno 2010 e c.d. “Accordo di Milano”), il quale prevede, “ al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica ”, che la Provincia di RE concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi propri relativi al patto di stabilità interno, con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo, e stabilisca i conseguenti obblighi (provvedendo con le funzioni di coordinamento) con riferimento anche

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