TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2014-07-24, n. 201402058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2014-07-24, n. 201402058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402058
Data del deposito : 24 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01189/2009 REG.RIC.

N. 02058/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01189/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2009, proposto da:

Alleanza di Centro per la Libertà (Pionati), rappresentata e difesa dagli avv. D B, A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Lamarmora,36;

contro

Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte D'Appello di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Il Popolo della Liberta', Partito Democratico;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Appello di Milano emanato in data 12.05.2009 che rigetta il reclamo proposto da "Alleanza di Centro per la Libertà (Pionati)" avverso il precedente provvedimento del medesimo Ufficio adottato in data 9 maggio 2009 che non ammette la relativa lista per le elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Milano che avrà luogo domenica 7 giugno 2009 - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa - ove occorra - la citata decisione dell'Ufficio Centrale del 9.5.2009..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ufficio elettorale;

considerato che:

il ricorso è soggetto alla disciplina di cui all’art. 82 c.p.a., essendo decorsi oltre cinque anni dalla data del suo deposito;

alla pubblica udienza del 10 luglio 2014 la parte ricorrente non è comparsa per dichiarare di avere ancora interesse alla decisione;

visto l’art. 82, secondo comma, c.p.a.;

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