TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-04-12, n. 201604321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-04-12, n. 201604321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604321
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02875/2015 REG.RIC.

N. 04321/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02875/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2875 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento e del conseguente proscioglimento dalla ferma (Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari rif. 2425 dell’11.12.2014), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente come volontario in ferma prefissata annuale ha partecipato nel 2010 al concorso per volontario in ferma quadriennale, risultando vincitore.

Dopo tre anni di servizio è stato giudicato non idoneo, e conseguentemente prosciolto dalla ferma, con la seguente motivazione “ -OMISSIS- ”.

Contro il giudizio di inidoneità fisio-psico-attitudinale ha quindi proposto ricorso, prospettando in particolare l’eccesso di potere, la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, nonché l’erronea interpretazione delle lettere b) punto 3 e g) punto 1, dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui alla direttiva tecnica approvata con DM 4.6.2014.

In sostanza, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che l’operazione chirurgica subita dal ricorrente nel 2012 determinasse una -OMISSIS- (causa di inidoneità in base alla direttiva sopra ricordata e all’art. 582, comma 1, lettera g), del DPR n. 90/2010). In realtà la neoplasia alla tiroide dopo il trattamento chirurgico è completamente guarita.

Successivamente il ricorrente ha depositato motivi aggiunti il 13 marzo 2015 avverso il proscioglimento dalla ferma prefissata, prospettando motivi di censura analoghi a quelli dedotti nel ricorso introduttivo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 13 marzo 2015 e per ultimo ha depositato documenti il 14 luglio 2015.

Anche il ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documenti (in particolare, una consulenza medico legale il 20 aprile 2015 e una relazione di microscopia elettronica della Nanodiagnostics il 28 aprile 2015).

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 4851/2015 ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all’intimata Amministrazione l’invio di una documentata relazione sui fatti di causa.

Con ordinanza collegiale n. 3681/2015 ha poi accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati presentata contestualmente al ricorso e ai motivi aggiunti

Il 5 novembre 2015, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente è stato dichiarato idoneo al servizio militare (cfr. nota depositata il 12 novembre 2015).

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 febbraio 2016.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Il ricorrente come sopra ricordato è stato dichiarato inidoneo al servizio militare per “ -OMISSIS- ”.

Tale condizione, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata, non sembra tuttavia integrare le previsione della direttiva tecnica di cui al DM 4.6.2014 sulle imperfezioni e sulle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare.

In proposito, valgono infatti le seguenti considerazioni.

Dopo essere stato operato nel 2012 ed aver continuato a svolgere regolarmente l’attività militare senza alcuna manifestazione negativa di carattere funzionale, nel dicembre 2014 il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio in esito ad un controllo occasionale di medicina del lavoro.

Senza la presenza di riflessi funzionali, l’Amministrazione ha comunque ritenuto che la condizione accertata potesse essere coincidente con una -OMISSIS- (causa quest’ultima di inidoneità fisica ex art. 582 DPR n. 90/2010).

In realtà, come ammesso dalla stessa Amministrazione, la patologia neoplastica oggetto dell’intervento chirurgico alla tiroide è completamente guarita.

Peraltro, la terapia orale ormonica sostitutiva rende il ricorrente in grado di svolgere la propria attività militare.

Cosicché la semplice dichiarazione di inidoneità senza accertamento sul grado della patologia tiroidea sofferta e l’assenza di una dimostrata alterazione funzionale tale da renderlo inadatto al servizio militare rende fondato il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.

Per le seguenti ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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