TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-04, n. 202102952
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Pubblicato il 04/10/2021
N. 02952/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2021, proposto da
Avv. M S, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floridia, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1387/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, depositato in data 23.07.2019, così notificato, unitamente al ricorso monitorio, in data 26.07.2019, mai opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 16.03.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, creditore del Comune intimato in virtù del decreto ingiuntivo n. 1387/2019 del 23.07.2019 del Tribunale di Siracusa, chiede l'ottemperanza al giudicato, anche a mezzo di commissario ad acta, in quanto l’Amministrazione debitrice non ha eseguito il decreto ingiuntivo prima indicato, con il quale l’amministrazione stessa è stata condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 5.240,00, oltre interessi sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00, oltre spese generali, spese vive per € 145,50, iva e c,p.a..
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo o inadempimento.
Il Comune di Floridia non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale odierna il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che:
-il decreto ingiuntivo è stato notificato in forma esecutiva al Comune di Floridia presso la sua sede legale in data 26 novembre 2020, come da attestazione in atti;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata), le statuizioni di cui al titolo esecutivo in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme da corrispondersi alla parte ricorrente in base al titolo azionato, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità - perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del primo termine, a dare esecuzione al giudicato.
Ricorrono inoltre nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, per accogliere la domanda accessoria di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma (Cons. Stato, AP, 25 giugno 2014, n. 15), nella misura e nei termini di cui oltre, per l’ipotesi di persistente inadempimento, tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”).
Ne consegue che l’Amministrazione intimata va altresì condannata, ai sensi dell'art. 114 cpa, al pagamento di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo, commisurata al tasso di interesse legale, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza fino al soddisfo o all’insediamento del Commissario ad acta, se anteriore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.