TAR Napoli, sez. II, sentenza 2018-09-27, n. 201805640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2018-09-27, n. 201805640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805640
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2018

N. 05640/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05954/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5954 del 2010, proposto da R I, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C in Napoli, via M. Turchi,16;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

per l'annullamento

a) della disposizione dirigenziale m 184 del 27.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto al Sig. R I, nella qualità dì proprietario, la demolizione dì talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 60/9, sul presupposto della loro abusività;

b) nei limiti dell’interesse, del verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia Municipale PV n. 163/S/10;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. R I – proprietario dell’immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania, in via Reginelle, n. 60/9, catastalmente censito al foglio 86, particella 761, sub 3 – ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno, sostanziatesi nella edificazione, in assenza di permesso di costruire, di manufatti, nonché degli altri atti in epigrafe indicati.

Il ricorrente ha rappresentato sotto il profilo fattuale:

- di aver acquistato l’immobile con atto per notar Renato Ferrara, rep. 26060, in data 25.01.2008;

- che l’immobile è stato acquistato nello stato in cui si trovava, ovvero già ultimato, rifinito e abitabile, essendo, dunque, il ricorrente del tutto estraneo alla commissione degli abusi.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurandone l’illegittimità per carenza della propria legittimazione passiva alla stregua delle previsioni dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo evidente e comunque non contestata la estraneità alla commissione degli illeciti, per lacunosità ed erroneità dell’istruttoria, carenza di motivazione, violazione del legittimo affidamento anche tenuto conto del lungo tempo decorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato, nonché per omessa indicazione dell’area che costituirà oggetto di eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’udienza pubblica udienza straordinaria del 25 settembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Non è in contestazione emergendo, comunque, dalla documentazione prodotta in giudizio, che il ricorrente è stato individuato dall’amministrazione quale destinatario del provvedimento di demolizione nella sua qualità di proprietario attuale dell’immobile.

3. Le deduzioni dirette a contestare la carenza di legittimazione passiva, in ragione dell’estraneità del ricorrente alla commissione degli abusi, risalenti ad epoca precedente all’acquisizione della proprietà del bene, non meritano accoglimento.

3.1. Doverosamente e legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto all’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria, individuando quale soggetto legittimato passivo anche il proprietario attuale del bene.

3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la condizione di estraneità alla commissione dell'illecito, riguardata in termini di buona fede soggettiva, può assumere rilievo unicamente ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (v. T.A.R. Bari Puglia sez. III, 10 maggio 2013, n. 710) che non è stata però disposta con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. Invero, si afferma in giurisprudenza che "ai sensi dell'art. 31 commi 2 e 3, D.P.R. n. 380 del 2001, l'ordine di demolizione va ingiunto al proprietario e al responsabile dell'abuso, sicché il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall'aver materialmente concorso alla perpetrazione dell'illecito. Ne consegue che l'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità – al ricorrere di specifici presupposti – del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene" (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 26 aprile 2013, n. 2180).

4. Non meritano accoglimento neanche le deduzioni dirette a contestare la carenza di un adeguato substrato motivazionale del provvedimento impugnato, avendo l’amministrazione indicato puntualmente i presupposti alla base della irrogazione della sanzione demolitoria, costituiti dall’abusività delle opere, adeguatamente descritte, in quanto edificate in assenza del permesso di costruire.

4.1. Come chiarito, inoltre, dalla giurisprudenza (con orientamento che ha ottenuto l’autorevole avallo dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2017), poiché l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non può ascriversi al genus dell’autotutela decisoria, si deve escludere che l’ordinanza di demolizione di opere abusive debba essere motivata con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ciò in quanto giammai il decorso del tempo può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione. Allo stesso modo, il decorso del tempo non può radicare, di per sé considerato, un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso.

4.2. Ed invero, la tutela del legittimo affidamento - qualificato come ‘principio fondamentale ’ dell'Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia UE – è quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all’evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione, che risultano, quindi, essere prive dei prescritti titoli (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6520 del 2018).

4.3. Ne consegue che nessun onere di motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico e attuale alla demolizione delle opere grava sull’amministrazione procedente, fermo restando che, nella fattispecie, la descrizione delle opere contestate ed i giustificativi alla base dell’irrogazione della sanzione demolitoria emergono puntualmente ed inequivocabilmente dal provvedimento impugnato.

5. Infine, con riguardo alla dedotta mancata indicazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza, il Collegio rileva che l’omessa o imprecisa indicazione non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, atteso che, con il contenuto dispositivo di quest’ultima si commina la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, mentre l’indicazione dell’area rappresenta piuttosto un presupposto accertativo ai fini della distinta misura sanzionatoria dell’acquisizione (cfr. Cons. Stato, VI, 5.1.2015, n. 13).

5.1. Inoltre, come affermato dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), la funzione dell’ingiunzione a demolire è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo, rendendo noto ai destinatari che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione. A tale scopo è quindi sufficiente che l’atto indichi il tipo di sanzione che la legge collega all’abuso senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale (che ben potranno, in termini sintetici e conclusivi, essere esattamente definite al momento della effettiva operatività del procedimento acquisitivo).

6. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

7. In considerazione del limitato apporto fornito dalla difesa dell’amministrazione comunale alla dialettica processuale, stante l’avvenuta costituzione in giudizio con atto di mera forma, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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