TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-06-23, n. 202101286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-06-23, n. 202101286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101286
Data del deposito : 23 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2021

N. 01286/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00328/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, proposto da
V F, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato del decreto di equa riparazione n. R.V.G. 1733/2019 della Corte di Appello di Catanzaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 il dott. Gabriele Serra;


Rilevato che:

- parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione intimata del decreto meglio indicato in epigrafe;

- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Ritenuto che:

- tale decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;

- dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669;

- il creditore ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto:

- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 art. 5 sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- di accogliere la domanda ex art. 114 c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;

- che le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata;
cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore del difensore;

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