TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-15, n. 202208010
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2022
N. 08010/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07134/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7134 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Maria Arlini, Laura Cefalo, con domicilio eletto presso lo studio Laura Cefalo in Roma, via G. Nicotera 29;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. -OMISSIS-, con il quale "...ritenuto che non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza ...", il Ministero dell'Interno respinge l'istanza del ricorrente di concessione di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della L. 5/2/1992 n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2022 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento del 23.03.2017, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente volta all'ottenimento della cittadinanza per residenza.
In particolare, la cittadinanza è stata negata perché a carico dell'interessato sono emersi i seguenti procedimenti penali:
- Proc. Penale -OMISSIS-RG PM ex artt. 605, 81 e 572 c.p.;
- Proc. Penale nr. -OMISSIS-ex artt. 575, 577 e 613 c.p.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di resistenza formale.
Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata rigetta l’istanza di sospensiva sulla base della seguente motivazione,“Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso; Ritenuto, in particolare, il provvedimento adeguatamente motivato con riferimento ai procedimenti penali attualmente pendenti a suo carico per i reati di cui agli artt. 575, 56 e 577 c.p., considerati dalla resistente amministrazione, stante la particolare gravità, indice di una mancata integrazione nella comunità nazionale
Il Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-ha respinto l’appello cautelare.
In data 3.2.22 il ricorrente ha depositato documentazione relativa all’evoluzione della vicenda, seguita da memoria conclusionale in data 14.2.2022.
L’Amministrazione ha depositato gli atti del procedimento (accompagnati da rapporto difensivo) in data 11.3.2022.
Alla pubblica udienza del 18.03.2022 la causa è stata posta in decisione.
Col 1° motivo di ricorso, il ricorrente fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. 5/2/1992 n. 91, nonché dei principi di cui all’art. 3 della l. 7/8/1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto assoluto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione”.
In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe “illegittimo nella parte in cui l'Amministrazione, premettendo che ritiene "non sufficienti" le osservazioni formulate dal ricorrente in occasione delle memorie difensive ex art. 10 bis L. 241/90, rigetta la richiesta di cittadinanza formulata incorrendo in eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
Ciò perché, precisa il ricorrente, “la legge in materia non dispone che l'esistenza di precedenti penali costituisca di per sé preclusione automatica e tassativa della concessione della cittadinanza (cd naturalizzazione), con la conseguenza che, trattandosi di atto discrezionale, se nella relativa valutazione è naturale che entrino anche i precedenti penali e i procedimenti pendenti, "...sempre di valutazione discrezionale si tratta, e ciò significa che essa non può prescindere da una disamina... della natura e della gravità del reato, del tempo della sua commissione, etc....." (cfr. C.S., Sez. III, n. 5544/2014)”.
In sostanza, l'Amministrazione avrebbe “errato nel far riferimento al giudizio r-OMISSIS-ex artt. 605, 81, 572 c.p., estinto con provvedimento che ne ha disposto l'archiviazione per i citati capi di imputazione e, pur prendendo formalmente atto dell'errore segnalato dal ricorrente in sede di osservazioni ex art. 10 bis, nel provvedimento finale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto, pur in presenza di un solo procedimento penale in corso, di negare la cittadinanza, limitandosi ad un richiamo generico e di stile alla giurisprudenza amministrativa secondo la quale anche una sola condanna può indurre a ritenere lo straniero non integrato nel tessuto sociale. A ciò si aggiunga che è del tutto assente qualsivoglia apprezzamento e/o analisi sul fatto illecito (peraltro ancora non accertato con efficacia di giudicato in sede penale) del ricorrente, nonché sulla dimensione oggettiva del medesimo, sul contesto nel quale è maturato e sulle vicende successive all'accadimento oggetto del processo penale”.
Col 2° motivo, il ricorrente sostiene la “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nel primo motivo; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per difetto assoluto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché “l'Amministrazione, nel determinarsi in ordine alla decisione del rigetto, oltre a non compiere la valutazione concreta e complessiva della vicenda in esame, prescinde del tutto da qualsivoglia istruttoria”, in particolare perché avrebbe dovuto “considerare e valutare le condizioni familiari, economiche e di effettivo inserimento nel contesto sociale del medesimo”.
Col 3° motivo, infine, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme indicate nel 1° primo motivo, nonché dell'art. 10 bis della L. 7/8/1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto assoluto di