TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202300550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202300550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300550
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 00550/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2023, proposto da
- avv. F M, che sta in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. amm., con domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'ottemperanza

- al decreto n. 492/2021, cron. N. 620/2021 della Corte di Appello di Potenza, del 16.04.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, il Cons. B N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. la Corte d’Appello di Potenza col decreto in epigrafe ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore di parte deducente, in qualità di procuratore antistatario, delle spese di lite ivi indicate, per l’attività defensionale svolta nell’ambito di un giudizio di riparazione per l’eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al cennato Ministero che, tuttavia, non ha provveduto a quanto innanzi.

1.2. È stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento delle predette somme e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato.

2. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile.

3. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il giudizio è transitato in decisione.

4. In rito, il Collegio osserva preliminarmente che secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis, C.d.S., sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3427;
T.A.R. Basilicata, 19 aprile 2012, n. 181) il decreto di condanna ex art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria ed è idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata. Lo stesso va quindi ricondotto nel perimetro dei provvedimenti per i quali, ai sensi art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è possibile proporre azione di ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

4.1. Risultano altresì rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, n.1, del codice del processo amministrativo, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, n. 2 lett. d) e 3 del codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in segreteria in data 6 aprile 2023, a fronte di sua rituale notificazione a parte resistente effettuata il 5 di aprile.

4.2. Risulta dagli atti di causa l’attestazione ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., circa il fatto che avverso il decreto non è stato proposto alcun gravame, rilasciata in data 23 marzo 2023.

4.3. E’ poi spirato il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in quanto il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione in data 13 ottobre 2022.

4.4. Risulta versata in atti la trasmissione al Ministero della dichiarazione di cui all’art.

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