TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201204600

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201204600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204600
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06175/2010 REG.RIC.

N. 04600/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06175/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6175 del 2010, proposto da:
società 3 M.C. a r.l. (ora s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avv. E P e Luigi d'Ambrosio, con domicilio eletto in Napoli, Riviera di Chiaia n. 33, presso l’avv. R R;

contro

- Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. L D B, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
- Regione Campania, non costituita;

per l'accertamento

del diritto, ai sensi degli artt. 7 e 115 del d. lgs. 163/2006, alla revisione e all'adeguamento del prezzo del contratto di appalto per la fornitura di guanti di lattice non sterili con polvere, di cui al contratto del 17/12/2008 a decorrere dal secondo anno di fornitura;

nonché per la declaratoria

di nullità dell’art. 4 del contratto di appalto, nella parte in cui stabilisce che non è prevista alcuna revisione prezzi, e dell’art. 7 del capitolato speciale, nella parte in cui stabilisce che i prezzi dei singoli prodotti si intendono fissi e invariabili per l’intera durata del contratto;
nonché della nota prot. n. U005305 del 17/5/2010 di diniego di adeguamento e revisione prezzi e degli atti connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. S.p.A.;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

Con ricorso notificato il 26/10/2010, la società 3 M.C., con riferimento al contratto di appalto stipulato in data 17/12/2008 con la SORESA, per conto del servizio sanitario regionale, concernente l’affidamento della fornitura triennale di guanti monouso per esplorazione in lattice, ha proposto le domande in epigrafe, contestando che l’amministrazione committente, in applicazione delle clausole negoziali, ha disatteso la richiesta dell’appaltatore di riconoscimento della revisione prezzi, pur in presenza di un consistente aumento, imprevisto ed imprevedibile, delle materie prime.

La SORESA si è costituita in giudizio, resistendo alle pretese avverse.

DIRITTO

1. La società ricorrente deduce che:

- l’art. 6 della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, oggi trasfuso nell’art. 115 del codice dei contratti pubblici, dispone che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione del prezzo, da operare sulla base di apposita istruttoria, avvalendosi ora dei dati forniti dall’Istat ed elaborati dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
l’appaltatore avrebbe diritto al riconoscimento della revisione prezzi;
l’art. 4 del contratto di appalto e l’art. 7 del capitolato speciale sarebbero nulli ai sensi dell’art. 1419 c.c. nella parte in cui recano disposizioni in contrasto con norme imperative, essendo integrate dalla disciplina medesima ex art. 1339 c.c.;

- per l’adeguamento dei prezzi, in difetto dei parametri di riferimento previsti dall’art. 7, co. 4, lett. c), e co. 5, del d. lgs. n. 163 del 2006, andrebbe utilizzato l’indice FOI (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), salvo come nella specie circostanze eccezionali documentate dall’imprevedibile e straordinaria ascesa dei prezzi delle materie prime, per cui l’importo vantato dalla società ricorrente è quantificato attualmente in euro 1.082.294,30 oltre interessi e rivalutazione.

La difesa della parte resistente obietta (con una memoria peraltro tardiva) che:

- il diniego della revisione prezzi sarebbe sorretto dalla volontà negoziale, espressa nel contratto;

- attesa la mancata attuazione delle elaborazioni dell’Osservatorio dei contratti pubblici, il ricorso all’indice FOI segnerebbe comunque il limite massimo dell’adeguamento revisionale, attesa l’esigenza sottesa alla normativa vigente di evitare aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario originario alla stipula del contratto;

- l’affermazione di aumenti eccezionali delle materie prime non sarebbe dimostrata e comunque l’istruttoria in merito spetterebbe all’amministrazione;

- nel caso di un rilevante aumento dei costi, tale da sconvolgere l’equilibrio contrattuale, sarebbe da escludere il meccanismo della revisione prezzi, ma dovrebbe farsi questione di risoluzione del rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

2. Al riguardo è da rilevare che l'art. 6, co. 4, della legge n. 537 del 1993, come novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, prevede che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito.

Tale disposizione, ora recepita nell’art. 115 del codice dei contratti pubblici per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, costituisce una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata negozialmente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte.

Ne consegue che le clausole contrattuali in contrasto con tali disposizioni vincolanti sono affette da nullità, in applicazione dell’art. 1419 c.c., e sono sostituite dalla disciplina legislativa, secondo il meccanismo di integrazione automatica del contratto, ai sensi degli artt. 1374 e 1339 (cfr. Cons. St., sez. V, 20/8/2008, n. 3994).

Sono pertanto fondate le domanda tendenti al riconoscimento della revisione dei prezzi ed all’accertamento della nullità delle pattuizioni contrarie.

3. Nel contempo, in ordine alla fissazione dell’adeguamento spettante, è da escludere che la pretesa vantata dalla società ricorrente abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di diretta quantificazione da parte del giudice amministrativo.

Infatti le disposizioni in questione prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi.

A tal fine la legge n. 537 del 1993 prevedeva che l’istruttoria fosse basata su dati forniti dall'Istat, con l’ausilio ove necessario delle Camere di commercio, per la rilevazione e la elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e la comparazione, su base statistica, con i prezzi di mercato. La normativa sopravvenuta del codice dei contratti pubblici, demanda alla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, in relazione a specifiche aree territoriali, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

Sennonché, nel periodo di vigenza della citata legge n. 537/1993, è stato riconosciuto che la carenza delle rilevazioni statistiche pubblicate dall’Istat non impedisce l’applicazione della revisione prezzi, rimanendo inalterato il potere-dovere dell’amministrazione di curare comunque un’istruttoria, da svolgere nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza.

In questo quadro non è illogica l’adozione, come parametro di valutazione dell’incremento del prezzo, dell’indice Istat che misura l’aumento medio dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati quale indicatore deputato a rilevare l’andamento del tasso generale d’inflazione.

Infatti, la considerazione del livello generale dei prezzi risponde all’esigenza di ancorare il meccanismo di revisione a criteri oggettivi, idonei a conservare l’equilibrio del sinallagma contrattuale, evitando che il riferimento ai costi particolari dell’appaltatore possa traslare sulla stazione appaltante il rischio di impresa ovvero eventuali inefficienze della funzione produttiva del singolo operatore (cfr. Cons. St., sez. V, 14/12/2006, n. 7461).

Con l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, nelle more della elaborazione dei costi standardizzati, le istruttorie in materia possono continuare a riferirsi all’indice Istat, come essenziale parametro di riferimento del calcolo revisionale. Peraltro, l’utilizzo di tale indicatore non esclude, in casi eccezionali e debitamente documentati, che la stazione appaltante tenga conto, nell'istruire il procedimento, di circostanze particolari afferenti ad un particolare settore merceologico, fermo restando che la salvaguardia dell’equilibrio del rapporto va comunque perseguito in maniera compatibile con l’esigenza di non sconvolgere il quadro finanziario del contratto (cfr. Cons. St., sez. V, 1/10/2010, n. 7254;
sez. V, 19/6/2009, n. 4079).

A questi effetti, il ricorso in esame è dunque suscettibile di accoglimento.

4. Le spese di giudizio vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi