TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-02, n. 202406323
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 06323/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12674/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 12674 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, M S, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, viale 21 Aprile 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. prot. -OMISSIS- dell'8 agosto 2018, notificata al ricorrente via pec il 16 agosto 2018, con la quale l'Amministrazione comunicava che la C.P.A. ha giudicato il ricorrente “con riferimento all'aliquota 31 dicembre 2017, “non idoneo” all'avanzamento a scelta al grado superiore” perché “non possiede i requisiti professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”;
- del presupposto verbale del -OMISSIS- 2018 della Commissione Permanente di Avanzamento, richiamato nella predetta nota, che “ha definito la posizione del Maresciallo Capo -OMISSIS- -OMISSIS-” giudicandolo non idoneo all'avanzamento come da <<-OMISSIS->> incluso alla presente”;
- del predetto <<-OMISSIS->> del -OMISSIS- 2018, con cui la Commissione Permanente di Avanzamento, ai fini dell'avanzamento a scelta al grado superiore di Maresciallo Aiutante aliquota 31.12.2017, ha giudicato inidoneo il ricorrente e lo ha quindi escluso dal quadro di avanzamento “a scelta”;
- d’ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo, ivi compresa la graduatoria esistente per l'avanzamento a scelta, aliquota 31.12.2017, nella parte in cui non comprende il ricorrente tra gli idonei all'avanzamento nella posizione che merita e di tutti i verbali delle operazioni concorsuali e la predeterminazione dei criteri direttivi di valutazione;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, premesso che:
in data -OMISSIS- 1995 si arruolava presso il Corpo della Guardia di Finanza, ove attualmente ricopriva il ruolo di Ispettore con il grado di “Maresciallo Capo” e prestava servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, di cui era Comandante interinale nonché Comandante del Nucleo Mobile;
era in possesso di Laurea Triennale in Economia e Commercio e Laurea specialistica in Scienza dell’Amministrazione;
nel corso della sua carriera, aveva sempre svolto con costanza e diligenza la propria attività, raggiungendo sempre ottimi risultati e numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto, in particolare numerosi “compiacimenti” da parte del Comandante Regionale della Guardia di Finanza – Comando Regionale -OMISSIS-(24.10.2016; 10.2.2017; 27.2.2017 e 21.3.2017; 30.3.2017; 4.8.2017), diversi “encomi” (12.05.2003, 17.12.2005, 30.11.2006, 13.06.2008 e 31.10.2008) da parte del Comando Regionale -OMISSIS-, nonché un “elogio” del 29 aprile 2015, da parte del Comandante Provinciale di -OMISSIS-della Guardia di Finanza, nel quale gli era confermato “il pieno possesso di elevate e non comuni qualità professionali ed un forte senso del dovere e della responsabilità”, e l’assolvimento “con costante, lodevole comportamento ed elevata riservatezza,” dei “delicati ed onerosi incarichi a lui affidati”, nonché il riconoscimento d’aver palesato “una vasta preparazione tecnica e giuridica” e ”spiccate doti organizzative”, sì da essere “sicuro punto di riferimento per i Superiori, colleghi ed inferiori, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Reparto”;
aveva, insomma, sempre dimostrato d’essere in possesso di un’eccellente ed irreprensibile preparazione tecnica e giuridica e di ottime doti professionali, fuori dal comune, essendo costantemente punto di riferimento per i propri colleghi – anche per quelli Superiori in grado – ed essendo quindi in possesso di tutti i requisiti, per ottenere l’idoneità all’avanzamento al grado superiore;
aveva partecipato sia alla procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” per l’anno 2017, risultando idoneo all’avanzamento, sia alla procedura di avanzamento “a scelta” (per titoli e punteggi), aliquota aggiornata al 31.12.2017, nella quale era stato “ingiustamente e sorprendentemente giudicato non idoneo all’avanzamento al medesimo grado superiore”;
ai fini dell’avanzamento “a scelta” i sottoufficiali della Guardia di Finanza, ogni anno, per essere valutati ai fini dell’avanzamento di grado, ovvero nella specie per il passaggio dal grado di “Maresciallo Capo” al grado di “Maresciallo Aiutante”, devono essere inclusi in apposite “aliquote”, aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno di riferimento; i candidati compresi in tali “aliquote” sono valutati da una Commissione ad hoc, la C.P.A. (Commissione Permanente di Avanzamento), la quale emette, in relazione ad ogni soggetto, il relativo giudizio di “idoneità” o di “non idoneità” ai fini dell’avanzamento di grado;
ai sensi dell’art. 55-sexies D. Lgs. 12.5.1995, n.199, la Commissione esprime i giudizi sullo “avanzamento a scelta”, dichiarando, preliminarmente, se l’ispettore sia idoneo o non idoneo all’avanzamento (“è giudicato idoneo l’ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti”); successivamente, la Commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito (da 1 a 30 punti) in base: a) alle qualità morali, caratteriali e fisiche; b) alle benemerenze ricevute; c) alle doti culturali e ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
una volta conclusa la fase valutativa, la Commissione provvede ad adottare la graduatoria di merito, sulla base della quale l’Amministrazione, a sua volta, redige il definitivo quadro di avanzamento, comunicando, ai soggetti risultati idonei, il punteggio ottenuto e quindi l’avanzamento di grado e, ai candidati non idonei, le motivazioni di tale giudizio negativo, dovendo in particolare la Commissione indicare, con precisione, quale dei suddetti requisiti prescritti dalla legge – precedentemente elencati – difetti nel caso di specie e impedisca quindi, al militare, d’essere riconosciuto idoneo all’avanzamento di grado;
nella specie, era stato valutato “non idoneo” all’avanzamento a scelta al grado superiore dalla Commissione, perché “non possiede i requisiti professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”;
intanto, con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale, n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2018, il Comando Generale della Guardia di Finanza indiceva la procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” dal grado di “Maresciallo Capo” al grado di “Maresciallo Aiutante”, per l’anno 2017, per il conferimento di 130 promozioni con decorrenza 1° gennaio 2017 (120 promozioni per il “contingente ordinario” e 10 promozioni per il “contingente di mare”);
prendeva parte anche a tale procedura e, dopo aver presentato apposita domanda e superato le relative prove, veniva giudicato, dalla medesima Amministrazione, “idoneo” all’avanzamento al grado di “aiutante Maresciallo”; difatti, la Commissione giudicatrice pubblicava in data 19 luglio 2018 la relativa graduatoria di merito, classificandolo tra gli idonei e, quindi, tra i candidati degni per l’avanzamento “a scelta per esami” dal grado di “Maresciallo Capo” al grado di “Maresciallo Aiutante” per l’anno 2017;
da una parte, quindi, (nella procedura “a scelta per esami”), era risultato “idoneo” all’avanzamento al grado superiore di “Maresciallo Aiutante”, dall’altra, invece, ossia nella procedura “a scelta al grado di Maresciallo Aiutante – aliquota 31.12.2017”, era risultato “non idoneo” all’avanzamento, in quanto secondo l’Amministrazione non in possesso dei “requisiti professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”, cioè il medesimo grado per il quale era invece risultato idoneo nella suddetta procedura “a scelta per esami”;
tanto premesso, avverso gli atti e provvedimenti gravati, articolava le seguenti censure in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 – quater del d. lgs. n. 199 del 12 maggio 1995. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010. Obbligo della Commissione di valutazione di esprimere i giudizi sulla base del Documento Unico Matricolare (D.U.M.) del candidato. Difetto di istruttoria. Manifesta contraddittorietà ed illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere sotto forma di manifesta irrazionalità, illogicità e contraddittorietà della valutazione della posizione del ricorrente da parte della Commissione di valutazione, rispetto alle risultanze del documento matricolare unico (D.U.M.). Eccesso di potere per sviamento logico, errore di fatto contraddittorietà manifesta, irragionevolezza: i provvedimenti impugnati ritenevano illegittimamente il