TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300133
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Pubblicato il 06/03/2023
N. 00133/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2005, proposto da
inizialmente da P A, rappresentato e difeso dagli avvocati S N e C F, e successivamente dai legittimi eredi dello stesso, sig.ri S e Solideo P, rappresentati dall’avv. C F, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, Viale della Vittoria, 1;
contro
I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente gen. A P alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita ai sensi della L. n. 87/1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originario ricorrente, ufficiale generale in congedo dell’Esercito Italiano, ha agito in questa sede per conseguire l’accertamento del suo diritto a vedersi conteggiata nel trattamento di fine servizio (c.d. indennità di buonuscita) anche l’indennità integrativa speciale, e ciò a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 (recante la declaratoria di incostituzionalità, fra gli altri, degli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui tali disposizioni non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale).
Il gen. P, che era stato collocato in ausiliaria dal 28 ottobre 1991 e che all’epoca non si era visto ovviamente conteggiare nella buonuscita l’I.I.S., una volta pubblicata la sentenza della Consulta, con nota datata 1° luglio 1993 aveva chiesto all’E.N.P.A.S. (poi confluito nell’I.N.P.D.A.P.) il ricalcolo del trattamento di fine servizio, senza ottenere riscontro. L’istanza, anche al dichiarato fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, era stata reiterata il 2 maggio 1998.
Infine con l’atto prot. n. 1309 dell’11 febbraio 1999, l’I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Ancona ha respinto l’istanza del gen. P alla luce dei seguenti presupposti:
- il ricorrente aveva presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della L. n. 87/1994, con cui il legislatore ha dato attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale;
- il diritto di cui il ricorrente chiede il riconoscimento è dunque sorto solo a seguito dell’entrata della prefata legge, di talché l’istanza presentata nel 1993 era da ritenere tamquam non fuisset , avendo ad oggetto un diritto inesistente;
- la domanda non è stata presentata utilizzando l’apposita modellistica predisposta dall’Istituto e non è stata prodotta entro il termine perentorio previsto dall’art. 3, comma 2, della L. n. 87/1994;
- nella domanda a suo tempo presentata, peraltro, manca anche l’espressa richiesta di applicazione dei benefici di cui alla L. n. 87/1994.
2. Nel ricorso introduttivo l’operato dell’Istituto intimato è stato censurato per i seguenti profili:
- in ragione della portata retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale, il diritto era sorto in capo ad esso ricorrente già al momento della pubblicazione della sentenza n. 243/1993, la quale aveva rimesso al legislatore ordinario il solo compito di disciplinare gli aspetti operativi, a cominciare dalla determinazione del quantum . L’istanza presentata nel luglio 1993 attiene invece solo all’ an della pretesa e sotto questo profilo essa era del tutto valida ed efficace ai fini che qui interessano;
- quanto all’asserita assenza dei requisiti formali, e più specificatamente la presentazione della domanda, pur completa di tutti gli elementi, su carta libera, anziché sull'apposito modello, il necessario riferimento alla Legge n. 87 /94 e il rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge stessa, si tratta di un falso problema. Tali requisiti sono divenuti infatti essenziali solo dopo la promulgazione della L. n. 87/1994, essendo quindi inconoscibili ad una persona priva di capacità profetiche. Non va inoltre dimenticato come il principio della fungibilità delle forme sia pacifico nell’ordinamento giuridico italiano, senza alcuna limitazione;
- in ogni caso, l’I.N.P.D.A.P., ai sensi della L. n. 241/1990, avrebbe dovuto consentire ad esso ricorrente di rettificare o integrare la domanda.