TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 2018-12-10, n. 201806888

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 2018-12-10, n. 201806888
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806888
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2018

N. 00195/2015 REG.RIC.

N. 06888/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00195/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da
D B, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 35, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Sgrò, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tolone, Riccardo Sgro', con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
Natalia Antonioli, Mauro Paladini, Franco Ripa Di Meana non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.Miur n. 526 del 30 giugno 2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui all’art. 19 comma 2 del D.L. n. 104/2013 laddove e nella parte in cui fosse interpretato nel senso di prevedere, per il requisito dell’avere maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento a prtire dall’a.a. 2001/2002, che anno accademico sia considerato solo il singolo anno accademico cronologicamente inteso in cui il personale docente abbia maturato almeno 125 ore di insegnamento in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, nella stessa materia, invece che prevedere il numero di ore necessarie a raggiungere il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento (per un totale di 375 ore) sia considerato sussistente anche quando tale ammontare di ore di servizio sia stato totalizzato in due materie differenti o comunque senza avere maturato almeno 125 ore di servizio in ognuno di 3 distinti anni accademici cronologicamente intesi per singola materia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il provvedimento a prot. 7798 del 27 ottobre 2014 di esclusione dalla graduatoria nazionale per il settore

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