TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202201990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202201990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201990
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 01990/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01491/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;
Direzione Generale Soprintendenza Catanzaro e Crotone, Segretario Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Regionale Patrimonio Culturale della Calabria, Segretariato Regionale Mibact Calabria, Direzione Generale Abap Servizio Ii, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Cosenza, Area

II

Patrimonio Archeologico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- della comunicazione di avvio del procedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, senza data e senza numero di protocollo, pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Crotone in data 14 luglio 2021, n. pubblicazione 2021/0006734, prot. del Comune di Crotone – c_d122 – 0045073 – Ingresso – 14/07/2021, avente ad oggetto “Crotone – Centro urbano, area ex A (compresa tra le vie: C. Crea, ex via Pignataro;
S. Carpino, ex via Cutro;

XXV

Aprile;
Mario Nicoletta). Dichiarazione dell’interesse culturale, foglio di mappa catastale n. 34 del Comune di Crotone (kr), particelle nn.: … 2629 (mq 1710) … ” e relativi allegati “Relazione scientifica con documentazione grafica e fotografica” nonché della “Planimetria catastale rielaborata con perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela diretta” (doc. 1);

- della relazione redatta dai consulenti del Comune di Crotone, dott. Alfredo R e dott. F S nell’ambito del progetto PIC URBAN II e allegate indagini (doc. 2);
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non noto;

Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da A S.r.l. il 5.1.2022 per l’annullamento:

- del Decreto del Segretariato Regionale per la Calabria del 10 novembre 2021, n. 303, prot. del Comune di Crotone, n. c_d122 - REG_ UFFICIALE – 0073673 – Ingresso – 16/11/2021, con il quale è stata disposta la tutela, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a) – titolo I capo I del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, sulle aree agli immobili ricadenti nelle particelle catastali nn. … 2629 (mq 1710), … del Foglio di mappa n. 34 del Comune di Crotone (KR) e relativi allegati “Relazione scientifica con documentazione grafica e fotografica” nonché della “Planimetria catastale rielaborata con perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela diretta” (doc. 14);

- della nota del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, dell’11 novembre 2021, prot. n. 5387-A, con la quale veniva trasmesso al Comune di Crotone, il suddetto decreto n. 303 del 10 novembre 2021 (doc. 15);

- della nota con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Catanzaro e Crotone ha proposto alla competente Commissione regionale per il Patrimonio Culturale l’emanazione del provvedimento di tutela vincolistica degli immobili di seguito descritti, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 non conosciuta e oggetto di apposita istanza di accesso, ad oggi, non esitata;

- della nota prot. 6398 del 5 novembre 2021 di convocazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale, non conosciuta e oggetto di apposita istanza di accesso, ad oggi, non esitata;

- del parere sfavorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale riportato nel verbale n. 12 dell’8 novembre 2021, non conosciuto allo scrivente ed oggetto di apposita istanza di accesso, ad oggi, non esitata;

- della nota del 26 novembre 2021 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, in ordine all’istanza di accesso del 5 agosto 2021, in parte inesitata, comunicava l’assenza di ulteriori documenti (doc. 16);

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non noto, inerente al procedimento;

Per quanto riguarda i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI presentati da A S.r.l. l’8.4.2022, per l’annullamento:

- del Verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria dell'8 novembre 2021, n. 12 (doc. 33);

- della convocazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria da parte del Segretariato Regionale per la Calabria – Commissione regionale per il patrimonio culturale, prot. MIC_SR-CAL_U01 05/11/2021/0006395-P (doc. 34);

- ove occorrer possa, della nota della Soprintendenza n. 151/2022 e relativi allegati (doc. 35).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Direzione Generale Soprintendenza Catanzaro e Crotone e di Segretario Regionale per la Calabria e di Comune di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il 13.9.2021 e depositato il 20.9.2021 la A s.r.l., proprietaria dell’immobile ubicato nel Comune di Crotone e censito al N.C.U., foglio 34, p.lla 2629, sub. 1 e sub. 2, ha esposto:

-) in data 14.7.2021 veniva pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Crotone la comunicazione di avvio del procedimento, e relativi allegati, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, priva di data e di numero di protocollo, finalizzata alla dichiarazione di interesse culturale dell’area ex A (compresa tra le vie: C. Crea, ex via Pignataro;
S. Carpino, ex via Cutro;

XXV

Aprile;
Mario Nicoletta), comprensiva del suddetto immobile, per il quale la stessa in data 5.5.2021 aveva presentato al Comune di Crotone richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio commerciale residenziale ai sensi della L.R. 21/2020;

-) il 5.8.2021 la stessa chiedeva accesso agli atti del procedimento e, in assenza di riscontro, in data 25.5.2021 chiedeva autorizzazione allo svolgimento di indagini geologiche in riferimento a detto immobile, sollecitata il 18.8.2021 e priva di riscontro;

-) il 6.9.2021 la Soprintendenza riscontrava l’accesso, trasmettendo documentazione in parte acclusa agli atti procedimentali e in parte relativa ad indagini effettuate successivamente a quelle richiamate a fondamento dell’ipotizzato vincolo, ragion per cui l’8.9.2021 essa diffidava la Soprintendenza a trasmettere tutta la documentazione effettivamente richiesta e a mettere a disposizione i campioni indisturbati dei carotaggi del 2004 e del 2006, per esigenze di tutela.

1.1- Ritenendo illegittima la summenzionata comunicazione di avvio del procedimento unitamente agli atti presupposti, la A s.r.l. ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà e falsa rappresentazione in fatto. Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., del principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art 14, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 42 del 2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. 241 del 1990. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Violazione dell’art. 97 Cost.

III. Istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. Violazione dell’art. 24 Cost. Violazione dell’art. 24 l. 241/90. Violazione dei principi di trasparenza. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta (parte ricorrente presenta in corso di causa istanza di accesso agli atti della procedura ex art. 116, comma 2, c.p.a. non ancora ostesi ritenendo ciò illegittimo).

2- Con atto depositato il 22.9.2021 si è costituito il Ministero della Cultura - Soprintendenza di Catanzaro e Crotone e il successivo 3.11.2021 il Segretariato Regionale per la Calabria.

3- Con atto notificato il 30.12.2021 e depositato il 5.1.2022 la A s.r.l. ha presentato ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto del Segretariato Regionale per la Calabria del 10.11.2021 n. 303 con il quale è stata disposta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 delle suddette aree, comprensive della particella di sua proprietà.

3.1- Parte ricorrente ha anzitutto rappresentato le sopravvenienze fattuali rilevando che:

-) in data 30.9.2021 aveva presentato memorie nel procedimento sfociato nell’avversata dichiarazione di interesse culturale;

-) seguiva scambio di corrispondenza per l’individuazione dei punti delle indagini geologiche oggetto di richiesta della ricorrente, che venivano autorizzate il 6.12.2021 (previa indicazione di professionista archeologo individuato nella persona della dott.ssa R S S) e svolte il successivo 14.12.2021;

-) nelle more, il Segretariato Regionale per la Calabria adottava il decreto n. 303 del 10.11.2021, con il quale veniva disposta la dichiarazione di interesse culturale di cui sopra, mai notificato ai proprietari delle aree e degli immobili sottoposti a tutela ma unicamente trasmesso, con nota del 16.11.2021, dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone al Comune di Crotone per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

-) il 17.11.2021 la ricorrente presentava ulteriore richiesta di accesso alla proposta rivolta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Catanzaro e Crotone alla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale finalizzata all’apposizione della tutela vincolistica, nonché alla nota di convocazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale, al parere favorevole espresso dalla stessa così come riportato nel verbale n. 12 del 8.11.2021, nonché ai dati oggetto delle precedenti richieste;

-) il 18.11.2021 la ricorrente ha diffidato la Soprintendenza per ottenere la documentazione richiesta il 5.8.2021, comprensiva di indagini, certificati, prove di laboratorio eseguite sull’area interessata e richiamate nella relazione scientifica allegata anche in ordine ai “presunti” reperti ivi citati nonché a voler mettere a disposizione i campioni indisturbati relativi ai carotaggi effettuati nel 2004 e nel 2006;

-) il 26.11.2021 la Soprintendenza riscontrava la diffida osservando che non vi erano altri documenti da trasmettere oltre quelli già trasmessi con nota del 6.9.2021.

3.2- Tanto premesso, la ricorrente contesta il provvedimento impugnato con motivi aggiunti sia per invalidità derivata dai medesimi vizi individuati nel ricorso introduttivo avverso la comunicazione di avvio del procedimento, sia per invalidità propria per i vizi evidenziati con i seguenti motivi:

I. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà e falsa rappresentazione in fatto. Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., del principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa.

II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 10, lett. b) e dell’art. 3 della Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art 15, comma 1, del D.Lgs. 42 del 2004. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Violazione dell’art. 97 Cost.

IV. – Istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. (istanza di accesso in corso di causa agli atti oggetto della richiesta precedentemente formulata all’Amministrazione e rimasta inevasa e ai curricula dei professionisti che hanno analizzato i reperti nei sopralluoghi del 2004 e 2006).

4- Con atto depositato il 26.1.2022 si è costituito il Comune di Crotone al fine di resistere al ricorso eccependone l’infondatezza.

5- Alla Camera di consiglio del 2.2.2022 con ordinanza n. 151 pubblicata il 4.2.2022 è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare mediante celere fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. all’udienza del 5.10.2022 e, contestualmente, l’acquisizione ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a., della documentazione non ostesa di cui alla istanza di accesso della ricorrente del 17.11.2021, ove esistente, stante la sua rilevanza ai fini della decisione rinviando la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 5.10.2022.

6- In data 24.3.2022 la Soprintendenza, in ottemperanza alla succitata ordinanza, ha depositato i curricula del Geologo dott. F S e dell’Archeologo Dott. R A soggiungendo che non è reperibile ulteriore documentazione confacente alla prefata istanza di accesso.

7- Con successivo atto notificato il 29.3.2022 e depositato l’8.4.2022 il ricorrente ha interposto secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso il Verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria dell’8.11.2021 n. 12 nonché la convocazione della medesima Commissione prot. MIC_SR-CAL_U01 05/11/2021/0006395-P e la nota della Soprintendenza n. 151/2022.

7.1- Parte ricorrente, sulla base del confronto con la documentazione trasmessa dalla Soprintendenza ha ribadito le doglianze di carenza istruttoria inficianti il provvedimento finale.

In particolare:

-) manca una proposta della Soprintendenza alla Commissione per l’emanazione del vincolo;

-) nessun antropologo ha mai visionato i presunti reperti ossei sui quali la Soprintendenza aveva affermato, nella nota del 26.11.2021, di non aver eseguito la prova per risalire alla datazione, nè vi è prova dell’esistenza e del reale rinvenimento degli stessi nella zona di proprietà della ricorrente;

-) inoltre, differentemente da quanto sostenuto nella relazione scientifica a base del provvedimento, mancano schede di catalogazione, fotografie, disegni, o qualsiasi altra prova del rinvenimento di reperti, sia ceramici, ossei o di altra natura di interesse archeologico.

7.2- Tanto premesso, con il medesimo atto di motivi aggiunti vengono impugnati in via autonoma gli atti epigrafati per il seguente motivo di diritto: I. Violazione di legge. Violazione dell’art. 10, lett. b) e dell’art. 3 della Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria. Conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti successivamente adottati dall’amministrazione e già oggetto di autonoma impugnazione.

8- All’udienza pubblica del 5.10.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

9- Viene anzitutto scrutinato il ricorso principale.

9.1- Il ricorso è infondato.

9.2- Viene esaminato il primo motivo di ricorso.

9.2.1- Il motivo si sviluppa in una serie di censure.

I.1. La proposta gravata sarebbe frutto di travisamento fattuale in quanto le risultanze delle analisi svolte nel 2003 e 2004 nell’ambito del PIC URBAN II misura 1.6, ex-area A (carotaggi, analisi dei campioni di carote di terreno prelevati al fine di riscontrare presenze antropiche, ceramiche, elementi organici e altro) e le prospezioni geoelettriche (tav. 7 allegata alla proposta) non si riferivano all’area ove insiste l’immobile di sua proprietà e la relativa corte, né queste erano adiacenti alle stesse (anzi le indagini svolte nel 2006 concludevano prospettando l’esecuzione di ulteriori saggi archeologici di verifica mai eseguiti), ragion per cui la Soprintendenza avrebbe svolto una valutazione priva di accertamento reale dello stato dei fatti;

I.2. La ricorrente rimarca la natura dell’immobile, costruito nel 1953, privo di qualsivoglia pregio artistico, del tutto coerente con le operazioni previste, ossia demolizione e ricostruzione ai sensi del Piano “Casa” vigente privo di opere di scavo dato che il nuovo fabbricato poggerebbe sulle fondazioni già esistenti.

I.3. La ricorrente ritiene irragionevole la sottoposizione a vincolo anche della particella n. 2629 (insieme a quella contigua su cui insiste altro fabbricato) che, in quanto edificata e comportante maggiori e abnormi oneri per la loro investigazione ai fini archeologici (esproprio di valore maggiore, demolizione ecc.), avrebbe richiesto, a maggior ragione, valutazioni specifiche e indagini preliminari comprovanti la necessità di un loro vincolo.

I.4. La ricorrente contesta il vincolo sulla particella 2629 con l’immobile ivi ubicato, tenuto conto che anche altri immobili esistenti in altre particelle nell’area in questione e non interessati da indagini di alcun tipo sono stati esclusi dal vincolo, mentre sarebbe priva di pertinenza la motivazione della Soprintendenza resa a tale riguardo.

9.2.2- Il motivo è infondato.

9.2.3- Si premette anzitutto che, per pacifica giurisprudenza “Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse sia archeologico che storico-artistico - tali da giustificare l'apposizione dei relativi vincoli - sono espressione di un potere nel quale sono presenti momenti di discrezionalità sia tecnica che amministrativa, di prerogativa esclusiva della Pubblica amministrazione, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta;
pur in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza degli stessi parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche, è indefettibile - da parte della Pubblica amministrazione - la specificazione dei presupposti di fatto che ne giustifichino l'imposizione tali da consentire di individuare la correlazione tra estensione del bene archeologico tutelato ed estensione dell'immobile di proprietà privata oggetto del vincolo
” (T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 01/09/2017, n.556;
Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5455;
Id., 10 luglio 2002, n. 3861;
Id., 8 marzo 2000, n. 1171;
Tar Umbria, 26 giugno2014, n. 358;
Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 94).

Ancora, più di recente, “ Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto ” (Consiglio di Stato sez. VI, 03/03/2022, n.1510).

9.2.4- Tanto chiarito, la scelta di apporre il vincolo –su un’intera area denominata “ex A” (compresa tra le vie: C. Crea, ex via Pignataro;
S. Carpino, ex via Cutro;

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