TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000108
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00108/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00931/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Fanzini in Bologna, piazza Minghetti 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità

del silenzio serbato dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti dell'istanza, protocollata a mani in data 17 gennaio 2019, successivamente reiterata in data 14 marzo 2019, per la revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti del giorno 21 gennaio 2011;

nonchè l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori R P e Mario Zito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Prefetto di Reggio Emilia emise nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, in data 21.01.2011 reputando essere venuto meno il requisito dell’affidabilità in relazione al fatto poiché aveva omesso di denunciare all’Autorità di P.S. la detenzione di munizioni e di materiale esplodente in misura superiore a quella in precedenza dichiarata, oltre ad aver posto in essere un’attività di riparazione di armi senza esserne autorizzato.

Il provvedimento non fu impugnato ed il ricorrente ha ceduto le armi, le munizioni e il materiale esplodente in suo possesso a persona non convivente.

Il ricorrente per tali condotte fu condannato per l’omessa denuncia di esplosivo detenuto in misura eccedente con concessione delle attenuanti generiche sia in ragione del corretto comportamento processuale e della condizione di incensuratezza.

Quanto alla contestata “ attività di riparazione di armi in modo professionale ” esercitata senza licenza, il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste.

In data 17.01.2019 il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Reggio Emila domanda di riesame al fine di ottenere la revoca della misura interdittiva senza tuttavia ricevere risposta nonostante la reiterazione dell’istanza in data 14.03.2019.

Ricorre pertanto avverso il silenzio dell’Amministrazione ritenendo che il provvedimento inibitorio non può sostanzialmente avere efficacia sine die non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.

Deve riconoscersi al ricorrente un interesse giuridicamente rilevante e protetto ad ottenere, dopo il decorso di un considerevole lasso temporale, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo un obbligo di provvedere sulla richiesta di un atto di autotutela.

E’ principio consolidato che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto;
il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere ( vedasi ex multis Consiglio di Stato 7655/2019 ).

Non può ammettersi l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di riaprire il procedimento per addivenire alla conclusione di non riaprirlo per l’evidente contrasto di una siffatta pretesa con il principio di efficienza, economicità e speditezza cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione.

Il ricorrente potrà presentare una nuova istanza per ottenere l’autorizzazione alla detenzione delle armi ed in tal caso la Prefettura dovrà esprimersi con un provvedimento espresso.

In considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti che determinarono la revoca dell’autorizzazione alla detenzione delle armi e del fatto che pur non essendo la Prefettura obbligata ben poteva determinarsi sulla richiesta del ricorrente, il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.

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