TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202402449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202402449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402449
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 02449/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Serbelloni 1;

contro

Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalita’ Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della procedura di immissione in possesso dell'immobile sito in-OMISSIS-, identificato al NCEU al foglio -OMISSIS- oggetto di confisca disposta nell'ambito del procedimento n.-OMISSIS- + -OMISSIS- R.G.M.P. Tribunale di Monza.

Condanna dell'Agenzia Nazionale Dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita’ Organizzata (anche ANBSC);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha impugnato la procedura di immissione in possesso dell’immobile sito in -OMISSIS-, identificato al NCEU al foglio -OMISSIS- oggetto di confisca disposta nell’ambito del procedimento n.-OMISSIS- + -OMISSIS- R.G.M.P. Tribunale di Monza.

Il ricorrente contesta che era stato autorizzato ad abitare nell’immobile oggetto di confisca (fino al

provvedimento di assegnazione del bene che non risulta essere stato emesso), trattandosi di

immobile destinato ad uso abitativo (provvedimento conforme al R.D. 16.3.1942 n. 267 art. 47,

richiamato dall’art. 40 del D. Lgs. 159 del 2011), tenuto anche conto dello stato di indigenza in cui

versa il nucleo familiare.

In data 16.11.2022, l’ANBSC ha avviato una procedura di immissione in possesso dell’immobile

confiscato in-OMISSIS-, mediante sostituzione della serratura di ingresso, limitandosi

a trasmettere in carcere al sig. -OMISSIS- un invito a procedere al ritiro dei beni di sua proprietà ex

art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 159/2011.

A seguito di accesso agli atti l’Agenzia ha risposto in data 31.3.2023 sostenendo che:

- non è stata emanata alcuna ordinanza di sgombero dal momento che a seguito “di diversi

sopralluoghi effettuati anche con l’ausilio del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-” l’immobile risultava libero;

- trattandosi di immobile “non occupato” il sig. -OMISSIS- non avrebbe avuto diritto alla

concessione del termine di legge per provvedere alla liberazione;

- gli atti relativi alla procedura di sostituzione delle chiavi, nonché i verbali di sopralluogo,

andrebbero richiesti “alla autorità di Pubblica Sicurezza”, così impedendo di fatto di verificare le

risultanze dei sopralluoghi svolti;

- -OMISSIS- non avrebbe contestato l’invito ex art. 48 co. 7 bis del D.Lgs. 159/2011.

Il ricorrente, che ritiene l’atto di immissione in possesso non impugnabile, solleva contro la procedura i seguenti motivi di ricorso.

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