TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-09, n. 202003055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-09, n. 202003055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003055
Data del deposito : 9 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2020

N. 03055/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15931/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15931 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M B, rappresentato e difeso dagli avvocati A G O, R G O, A F R, domiciliato presso la Segreteria del

TAR

Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del 18.12.2015 del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

della delibera del 4 dicembre 2015 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, ivi richiamata, nella parte in cui respinge l'istanza del ricorrente di essere nominato componente del Consiglio stesso;

nonché, con i primi motivi aggiunti:

del decreto n. 10 del 22 gennaio 2016 del Presidente del Consiglio di Stato, di indizione delle elezioni suppletive (per la data del 13 marzo 2016 in Roma), limitatamente alla parte di interesse del ricorrente, vale a dire a quella in cui dette elezioni vengono stabilite per la nomina del componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa appartenente al corpo elettorale dei Tribunali amministrativi regionali.

con i secondi motivi aggiunti:

del

DPR

14.4.2016 con cui il controinteressato, all’esito delle elezioni suppletive, è stato nominato componente dell’organo di autogoverno;

con i terzi motivi aggiunti:

del verbale del CPGA del 8 marzo 2018 e del DPR di surroga del 28 marzo 2018, nella parte in cui venissero interpretati nel senso che dispongono la non retroattività degli effetti della surroga del dott. Balloriani sino al diniego di surroga del 4 dicembre 2018, notificato il 28 successivo, così contraddicendo gli effetti retroattivi e caducanti della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2018;

nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per conseguenza degli atti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di essersi è candidato, per la componente TAR, alle elezioni del C.P.G.A. per il quadriennio 2013 - 2017, risultando primo dei candidati non eletti.

In vista del collocamento a riposo di un membro a decorrere dal 18 dicembre 2015, il ricorrente in data 25.11.2015 ha presentato un’istanza volta ad essere surrogato al membro cessato mediante scorrimento della graduatoria dagli eletti (per la componente di appartenenza).

Tale istanza è stata respinta con delibera del 4.12.2015 (comunicata con nota del segretario di prot. n. 25100 del 18 dicembre successivo) opponendo che la legge 27 aprile 1982, n. 186, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, prevedeva, per il caso di decadenza/dimissioni dei componenti prima della scadenza naturale, l’indizione di apposite elezioni suppletive (anziché la surroga con i non eletti, attraverso lo scorrimento della graduatoria).

Con il ricorso introduttivo si impugna l’atto di diniego sopraindicato, deducendo i seguenti motivi di censura:

1 ) “Violazione degli artt. 3, 76, 77, 104 e 108 Cost.”. Il ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 - che prevede che la sostituzione del membro cessato non avvenga mediante il subentro del primo dei non eletti, occorrendo a tal fine l’indizione di elezioni suppletive – per eccesso di delega: l’art. 2, comma 17, lett. c della legge n. 150/2005 richiedeva solo di prevedere unicamente il sistema della preferenza unica e non fornisce adeguata “copertura” per l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 186/1982 e per la sostituzione del sistema di surroga con quello dell’elezione suppletiva. Ciò non solo esula dall’oggetto della delega, ma ne tradisce altresì la ratio di uniformare la disciplina degli organo di autogoverno delle diverse magistrature. Inoltre, per quanto specificamente riguarda la magistratura amministrativa, il ricorrente lamenta la mancanza di criteri direttivi della legge delega e contesta la correttezza della disciplina introdotta dal legislatore delegato, fondata sull’erronea estensione anche alle elezioni degli organi di autogoverno dei principi che reggono la diversa materia delle elezioni politica in merito al collegio uninominale. Soprattutto contesta che dal sistema della preferenza unica scaturisca quale “corollario” necessario la sostituzione del metodo della surroga con quello delle elezioni suppletive (come dimostrato anche dal fatto che la magistratura ordinaria e contabile hanno mantenuto il sistema della surroga) ed evidenzia diversi inconvenienti che, sul piano pratico, dimostrerebbero il contrasto di tale sistema con i principi di democraticità, rappresentatività e pluralismo degli organi di autogoverno.

2) “ Violazione degli artt. 3, 76, 77, 104 e 108 Cost. sotto ulteriori profili ”. Il ricorrente sostiene che il sistema della surroga (adottato dalle altre magistrature) è quello che meglio corrisponde al principio democratico ed al valore espresso dalla preferenza unica, che è finalizzata a contenere il fenomeno del “correntismo” (al riguardo rappresenta che, in caso di elezioni suppletive il corpo elettorale sarebbe influenzato dalla maggioranza in carica, per cui tale metodo dovrebbe essere limitato al solo caso di mancanza di candidati non eletti o di esaurimento delle graduatorie). Peraltro evidenzia che il metodo in contestazione, nel caso in cui la “durata residua” del mandato sia breve, non sarebbe compatibile con la tempistica delle elezioni dettata dall’art. 9 della legge n. 182/1986.

3) “Violazione degli artt. 76, 77, 3, 97 e 81 Cost.”. Il ricorrente rileva che il metodo delle elezioni suppletive è estremamente dispendioso, oltre che in termini di energie dei candidati e degli elettori, anche in termini di costi per l’espletamento delle operazioni elettorali, mentre la legge delega non prevede alcuna norma che autorizzi tali spese.

4) “ Violazione degli artt. 76, 77 e 3 Cost.”. Il ricorrente ripropone il tema della “democraticità” del sistema della surroga, evidenziando che, di solito, il primi dei non eletti sono candidati indipendenti, per cui il metodo in contestazione non risulta compatibile con la finalità di combattere il correntismo perseguito dall’introduzione di un sistema elettorale basato sulla “preferenza unica”.

“In via subordinata: illegittimità della legge delega per contrasto con gli artt. 3, 76, 77, 81, 104 e 108 Cost.”. Il ricorrente lamenta che l’art. 2, comma 17 e 18 della legge n. 150/2005 è anch’esso affetto da illegittimità costituzionale per mancata predefinizione dei principi e criteri direttivi e dell’oggetto della delega;
inoltre, sotto il profilo sostanziale, denuncia la intrinseca contraddittorietà del sistema dell’elezione suppletiva con l’obiettivo perseguito di ridurre il correntismo;
nonché ripropone la censura dell’’illegittimità della legge delega per omessa previsione della copertura finanziaria delle spese per l’espletamento delle operazioni elettorali.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con articolata memoria difensiva.

Con ordinanza n. 423 del 28.1.2016 l’istanza cautelare è stata respinta in quanto la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata.

Nel frattempo, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 10 del 22.1.2016 erano state comunque indette le elezioni suppletive, che hanno avuto luogo il 13.3.2016 ed all’esito delle quali è risultato eletto il controinteressato.

Con i primi motivi aggiunti del 23.3.2016 è stato impugnato l’atto predetto “limitatamente alla parte di interesse del ricorrente” (cioè relativamente all’elezione del componente TAR), reiterando le doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo.

Alla Camera di consiglio del 1.6.2016, a seguito di richiesta di rinvio per proporre motivi aggiunti, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive, vista l’imminenza della decisione dell’appello cautelare.

Con ordinanza n. 2515 del 13.6.2016 il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del d.lvo n. 62/2001 sotto il profilo dell’eccesso di delega, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;
ha invece respinto l’istanza di sospensiva degli atti impugnati “considerato che, nel contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, meritasse di essere tutelato quello alla stabilità dell’organo di autogoverno – ormai ricostituito – e delle sue deliberazioni ” e ritenuto che l’istanza cautelare “appare trascendere il limitato ambito di controllo diffuso di costituzionalità esercitabile a fini meramente cautelari dal giudice amministrativo (Cons. Stato, Ad. plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2)”.

Con i secondi motivi aggiunti del 14.7.2016 (presentati in forma di “memoria” notificata alla controparte) il ricorrente ha impugnato – in via cautelativa, asserendo che sarebbe stato comunque caducato a seguito dell’annullamento degli atti impugnati precedentemente - il

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