TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100745
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00745/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00200/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Valletta Cambiaso A.S.D., rappresentata e difesa dagli avvocati G G, I G e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 11/1;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Amaras s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione del Direttore della Direzione Politiche dello Sport del Comune di Genova 25 febbraio 2021 n. 2021-195.0.0.-8, comunicata con nota del RUP 1 marzo 2021 prot. n. 73277-2021, recante “aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di società Cristoforo Colombo Beach Club s.r.l./Amaras s.r.l. della concessione dell'impianto sportivo sito all'interno di Valletta Cambiaso – ex ENI, Via Federico Ricci, 1”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12.3.2021 e depositato il 18.3.2021 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Valletta Cambiaso a.s.d., che da molti anni gestisce l’omonimo impianto sportivo, ha impugnato gli atti della gara indetta dal Comune di Genova per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con assegnazione di 95 punti per l’offerta tecnica e di 5 punti per l’offerta economica, della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Valletta Cambiaso”, ove si praticano il tennis e il padel (o paddle) sito in via Ricci n. 1, e, segnatamente, la determinazione dirigenziale 25 febbraio 2021 n. 2021-195.0.0.-8, di aggiudicazione al costituendo raggruppamento temporaneo, denominato La Nuova Valletta Nord, tra le società Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l. (capogruppo mandataria) e Amaras s.r.l. (mandante).

A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0-22. Violazione dei principi di unitarietà della procedura di evidenza pubblica e di par condicio dei concorrenti. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. In subordine. Illegittimità della determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35, di indizione della procedura di gara negoziata, per contrasto con l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0.-22. Violazione dei principi di unitarietà della procedura di evidenza pubblica e di par condicio dei concorrenti. Conseguente illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione.

Lamenta la violazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, in quanto il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, difettando del requisito speciale che prescriveva che “gli amministratori della gestione/associazione non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva” , giacché il signor M M R, amministratore unico della società mandante Amaras, è anche amministratore unico (e socio al 50%) di Palme Sport Club Società Sportiva Dilettantistica a r.l., che gestisce impianti da tennis, mentre il signor Marco Grandi, amministratore unico della mandataria Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l., è anche amministratore unico di Genova Beach Club s.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica e consigliere e presidente del consiglio di amministrazione di Genova Paddle Club s.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica.

Ove poi il disciplinare di gara e la lettera di invito dovessero essere intesi nel senso di ammettere alla procedura negoziata anche concorrenti i cui amministratori ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva, essi sarebbero illegittimi in quanto non possono disporre in contrasto con l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura, pena la violazione dei principi di unitarietà della gara e di par condicio dei concorrenti.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 e del disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità.

Si duole che la commissione giudicatrice sarebbe stata composta da membri che non risponderebbero ai requisiti di professionalità richiesti dalla legge e dalla lex specialis della procedura (esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ovvero la gestione/affidamento di impianti sportivi dedicati al gioco del tennis).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e la società controinteressata Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Amaras s.r.l., instando per la reiezione del ricorso.

A seguito dell’accesso a tutti gli atti di gara, con atto di motivi aggiunti notificato il 31.3.2021 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Valletta Cambiaso a.s.d. ha esteso l’impugnazione alla risposta ai quesiti “F.A.Q.” 21 maggio 2020 n. 2, nonché ai verbali di valutazione delle offerte tecniche.

A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto sette ulteriori motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione precedente).

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0-22. Violazione dei principi di unitarietà della procedura di evidenza pubblica e di par conditio dei concorrenti. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Illegittimità della lettera di invito e del disciplinare di gara, approvati con la determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35, e della risposta ai quesiti “F.A.Q.” 22 maggio 2020 n. 2, per contrasto con l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0.-22. Violazione dell’art. 90, comma 25, L. n. 289/2002. Violazione dei principi di unitarietà della procedura di evidenza pubblica e di par condicio dei concorrenti. Illogicità. Conseguente illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione.

Ripropone il primo motivo del ricorso introduttivo, deducendo l’illegittimità della lettera di invito e del disciplinare di gara, per contrasto con l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, che non limitava il requisito alle ASD/SSD, e l’erroneità dell’interpretazione fornita dall’amministrazione in sede di chiarimenti.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0-22, della lettera di invito e del disciplinare di gara (artt. 2, 4 e 6) approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti.

Lamenta che il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, in quanto la sua documentazione amministrativa è carente: a) dell’organigramma della società Cristoforo Colombo Beach Club e della composizione (con l’indicazione di rappresentante legale, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, procuratori, etc.) della società Amaras s.r.l., nonché delle dichiarazioni di cui ai punti A.1 e A.2 dell’art. 4 del disciplinare di gara, prodotte soltanto a seguito di specifica richiesta della stazione appaltante;
b) della copia, debitamente sottoscritta, del contratto di avvalimento con le due società ausiliarie;
c) della prova del possesso, in capo alla società mandataria Cristoforo Colombo Beach Club, del requisito di ammissione relativo alla capacità tecnica e professionale (aver gestito un impianto similare per almeno una stagione sportiva);
d) della sottoscrizione delle offerte tecnica ed economica.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione della lettera di invito e del disciplinare di gara (art. 4) approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.

L’amministrazione avrebbe erroneamente attivato il soccorso istruttorio in relazione all’omissione del PASSOE e di alcune dichiarazioni richieste a pena di esclusione a pag. 9 del disciplinare di gara.

Inoltre, il PASSOE dell’ausiliaria Trionfo Ligure risulterebbe rilasciato il 23 ottobre 2020, in data successiva alla scadenza del termine (9 ottobre 2020) per la presentazione delle offerte.

6. Violazione e/o falsa applicazione della lettera di invito, del disciplinare di gara (artt. 1, 3 e 6) e del capitolato speciale approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti.

Il RTI controinteressato non avrebbe prodotto con l’offerta alcun progetto tecnico, men che meno dettagliato, contenente i requisiti minimi di cui all’art. 3 del disciplinare (descrizione dettagliata degli interventi, elaborati grafici, computo metrico estimativo, cronoprogramma).

7. Violazione e/o falsa applicazione della lettera di invito, del disciplinare di gara (artt. 1, 3, 5 e 6) e del capitolato speciale approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio dei concorrenti. In subordine. Illegittimità della lettera di invito e del disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35, per violazione dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016. Contraddittorietà. Illogicità. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio dei concorrenti. Immotivato contrasto con l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale 9 aprile 2020 n. 2020-195.0.0.-22. Conseguente illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione.

I progetti di adeguamento e di miglioria dell’impianto sportivo proposti dai concorrenti non sarebbero stati in alcun modo valutati, né dal seggio di gara in sede di esame dell’offerta tecnica, né dal RUP, tanto ciò è vero che il provvedimento aggiudicazione neppure stabilisce la durata della concessione, che, se eccedente la durata minima di cinque anni, avrebbe dovuto essere commisurata al periodo necessario per l’ammortamento dell’investimento proposto (art. 1 del disciplinare di gara).

In via subordinata impugna la lex specialis , nella parte in cui ha omesso di predeterminare i criteri ed i relativi punteggi per la valutazione dei progetti tecnici di adeguamento e miglioramento dell’impianto.

8. Violazione e/o falsa applicazione della lettera di invito, del disciplinare di gara e del capitolato speciale approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti.

L’offerta del RTI controinteressato non sarebbe coerente con l’oggetto della procedura negoziata, in quanto riguarderebbe anche (e principalmente) il contiguo e più ampio compendio sportivo (Valletta sud) di cui le società componenti il RTI sono già concessionarie, e che non era oggetto della gara (che riguardava la sola gestione dell’impianto sportivo “ex Eni”, di Via Ricci n. 1, della superficie complessiva di mq 6980, come identificato dalla planimetria catastale allegata all’avviso pubblico per manifestazione di interesse).

9. Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, della lettera di invito, del disciplinare di gara e del capitolato speciale approvati con determinazione dirigenziale 30 luglio 2020 n. 2020-195.0.0.-35. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti.

L’offerta del RTI La Nuova Valletta Nord sarebbe dichiaratamente intesa ad una gestione unitaria – non prevista né consentita dalla lex specialis – dell’impianto sportivo di Valletta Nord e del contiguo impianto di Valletta Sud, oggetto di altra separata concessione comunale, ciò che avrebbe determinato un inammissibile vantaggio concorrenziale e condotto ad una errata attribuzione dei punteggi per i criteri B.

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