TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-05-13, n. 202100434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-05-13, n. 202100434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100434
Data del deposito : 13 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2021

N. 00434/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00568/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2012, proposto da
C B, rappresentato e difeso dagli avvocati G G ed E G, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Genova, via Roma, 11/1;



contro

Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M V, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Martin Piaggio, 17;



nei confronti

Residenza D’Amare di Negro Lucia e C. s.a.s., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 33256/2010/12622 dell’11.4.2012, comunicato in data 30.4.2012, recante diniego di sanatoria mediante D.I.A. in relazione ad un terrazzo “a pozzetto”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 7 aprile 2021, svoltasi con modalità telematiche, la dott.ssa L F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12 giugno 2012 e depositato il 21 giugno 2012 C B ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, recante il diniego della sanatoria tramite D.I.A. di un terrazzo “a pozzetto” nel sottotetto della sua abitazione.

Il ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 49 della L.R. n. 16/2008. Violazione della L.R. n. 24/2001. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 . Sostiene, in sintesi, che:

- la motivazione del diniego si appaleserebbe insufficiente ed illogica, essendo irrilevante che il terrazzo sia stato realizzato in un ampliamento del sottotetto costruito dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 24/2001;

- l’atto risulterebbe tardivo, essendo trascorsi due anni e mezzo dalla presentazione della D.I.A.

Il Comune di Andora si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione in data 7 aprile 2021, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137.

Il ricorso è fondato, nei termini seguenti.

Nel 2010 l’ing. Bianchi, odierno ricorrente, ha acquistato dalla società Residenza D’Amare s.a.s. un appartamento al piano sottotetto nel complesso immobiliare denominato “Residenza Mattia” di Andora (doc. 1 ricorrente).

Occorre premettere che il sottotetto era stato recuperato a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 24/2001, ricavando due mansarde, nell’ambito di una più generale operazione di ristrutturazione dell’edificio, effettuata dalla società alienante ed assentita con permesso di costruire dell’11 settembre 2007 (doc. 2 ricorrente).

L’abitazione in parola è stata dotata di un grande abbaino che affaccia sulla copertura soprastante una nuova porzione di sottotetto costruita in ampliamento, indicata a progetto come “ non recuperata L.R. 24/01 ” (v. tavola n. 3 allegata al p.d.c. 11.9.2007, sub doc. 2 ricorrente).

Con successivo permesso di costruire in variante e parziale sanatoria del 13 febbraio 2009 (doc. 3 ricorrente) sono stati autorizzati ulteriori interventi, aventi ad oggetto, per l’alloggio in questione, alcune modifiche interne, due nuove

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