TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2014-09-11, n. 201400234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2014-09-11, n. 201400234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400234
Data del deposito : 11 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00560/2014 REG.RIC.

N. 00234/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00560/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2014, proposto da: Comune di Fontana Liri, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in Latina, via Monte Santo, 46;


contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. E C, con domicilio eletto in Latina presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;

nei confronti di

Corsi Alessandro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento commissariale prot. n.272644 del 12 maggio 2014 con cui si determina , per il Comune ricorrente, la non esecuzione dell'ordinanza di demolizione n.53/2010;
dell'atto del Commissario ad acta prot. n.298809 del 23 maggio 2014 di liquidazione competenze quantificate in € 2.000,00;
del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00405 del 4 dicembre 2013 e della Delibera di G.R. n.262 del 7 agosto 2013 di nomina del Geom. Alessandro Corsi a Commissario ad acta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso non appare manifestamente infondato, tenuto conto che l’atto emanato dal commissario ad acta si presenta inficiato dal dedotto vizio di erroneità del presupposto, in quanto l’annullamento del condono presupposto dall’ordinanza di demolizione non può non implicare la definizione di tutte le istanze a suo tempo avanzate;

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