TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-10, n. 202313260
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Testo completo
Pubblicato il 10/08/2023
N. 13260/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13.11.2019, comunicata con nota Prot. P19043/2019 del 14.11.2019, con cui il Consiglio ha deliberato di non confermare l’Avv. -OMISSIS- nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Avezzano;
- della pregressa nota prot. P4362/2019 del 21.3.2019 del Segretario Generale del CSM, recante la comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, relativa al procedimento per la conferma dell’Avv. -OMISSIS- nell’incarico di giudice di pace;
- del (non conosciuto) provvedimento del Ministro della Giustizia, di conferma della delibera del C.S.M. del 13.11.2019;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto del 10.12.2019 del Ministro della Giustizia, con il quale, vista l’allegata delibera del CSM del 13.11.2019, si decreta “ di non confermare il dott. -OMISSIS- nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Avezzano ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Avv. -OMISSIS- ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha rigettato la sua domanda di conferma nell’incarico di magistrato onorario, in servizio come giudice di pace.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del Ministro della Giustizia che non lo ha confermato nell’incarico di magistrato onorario.
2. – La delibera del C.S.M. è motivata dalla ritenuta carenza, in capo al ricorrente, del requisito della “condotta incensurabile”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) , del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Il C.S.M. ha fondato la propria valutazione sulla condotta tenuta dall’Avv. -OMISSIS- nell’ambito di un giudizio civile avanti al Tribunale di Sulmona, in qualità di avvocato della parte convenuta.
Nel corso di tale giudizio, il ricorrente avrebbe sostituito la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., già depositate nel fascicolo d’ufficio nell’interesse del suo cliente, con altri due atti di contenuto quasi identico, con l’aggiunta però di una domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma pari a euro 989.601,37, oltre interessi e rivalutazione, non presente nei primi due atti depositati.
La sostituzione degli atti avrebbe, poi, inciso sulla sentenza finale del giudizio civile, nella quale è stata accolta proprio la domanda riconvenzionale contenuta negli atti processuali sostituiti.
Il C.S.M. ritiene che tale condotta risulti dimostrata da plurimi elementi probatori, raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale del procedimento penale avviato, avanti al Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Avv. -OMISSIS- per l’imputazione di reato di cui agli artt. 48 ( Errore determinato dall’altrui inganno ) e 479 c.p. ( Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ), in relazione all’art. 476, comma 2, c.p. ( Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ).
L’Organo di autogoverno afferma, così, che l’avvenuta sostituzione degli atti processuali “ al di là della sua qualificazione giuridica che sarà oggetto di un successivo giudizio, risulta dimostrata in atti, così come la sua ascrivibilità al dott. -OMISSIS-, quale sottoscrittore degli atti processuali e costituisce una condotta gravemente violativa delle regole di correttezza e del diritto di difesa delle parti in giudizio, idonea a determinare un appannamento dell’immagine e della credibilità professionale del magistrato, presupposti imprescindibili per lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed integranti la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 2017, n. 116 ai sensi del quale per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario (e quindi per la sua prosecuzione) è necessario il possesso del requisito della “condotta incensurabile”.
3. – Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, riferendo:
- di aver svolto, sin dall’anno 2003, le funzioni di magistrato onorario presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Avezzano;
- di aver presentato, in data 29 giugno 2016, domanda di conferma dell’incarico ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 92/2016, nella quale ha precisato di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione, a suo carico, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 48 e 479 c.p.;
- che, nell’ambito del procedimento di conferma nell’incarico di magistrato onorario, sia il Presidente del Tribunale di Avezzano che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di L’Aquila hanno reso parere positivo, affermando che il procedimento penale pendente non incidesse sulla relativa valutazione;
- che anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano ha reso parere positivo per la sua conferma;
- che dalle statistiche dell’Ufficio del Giudice di Pace di Avezzano è emersa la rilevante produttività dell’attività svolta dal ricorrente negli ultimi due anni di esercizio delle funzioni di giudice di pace;
- che, nonostante le circostanze sopra descritte, il C.S.M. e il Ministro della Giustizia hanno rigettato la domanda di conferma nell’incarico.
4. – Nei confronti dei provvedimenti indicati in epigrafe, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 92/2016, art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 116/2017; erronea applicazione della Circolare del C.S.M. P. 16372-2016 del 1° agosto 2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione e manifesta illogicità.
La delibera del C.S.M. sarebbe illegittima, perché fondata su una ricostruzione dei fatti indimostrata. Non vi sarebbe, infatti, alcuna prova in merito all’avvenuta sostituzione degli atti giudiziari da parte del ricorrente.
II) In via subordinata, Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 92/2016, art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 116/2017; erronea applicazione della Circolare del C.S.M. P. 16372-2016 del 1° agosto 2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione e manifesta illogicità.
La delibera impugnata sarebbe comunque illegittima, perché la scelta di non confermare il ricorrente nell’incarico sarebbe stata fondata su un singolo e isolato episodio allo stesso addebitato, senza peraltro tenere in considerazione i pareri positivi resi dal Presidente del Tribunale di Avezzano, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L’Aquila e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, Legge n. 241/1990; violazione degli artt. 24 e 97 Cost e del principio del giusto procedimento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria
Infine, la delibera del C.S.M. sarebbe illegittima, perché non avrebbe preso posizione sulle osservazioni contenute nella memoria difensiva del ricorrente datata 6 giugno 2019, nella