TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-05-24, n. 202106069
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2021
N. 06069/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08259/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8259 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola, S R, S M, C R, G M, D G R, P D, A C, V M, T G, F M T, A A, M R, A F, B V, M V, A A, G C, M S, M M, P R, D T, N C, C A, L M, D F D, C T, R S, A M, G R, D M V, C A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agnese Di Fuorti non costituito in giudizio;
Con il ricorso originario
per l'annullamento
del D.M. n. 235 trasmesso con nota prot. n. 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui all’art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l’aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia e non anche il personale che, già inserito nelle dette graduatorie, in occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenze delle precedenti graduatorie, del D.M. n. 235/14 avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Con i motivi aggiunti
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014.2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o 'l'aggiornamento del punteggio soltanto "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV') delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia";
- dei singoli decreti di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per i triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il d.m. n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014.2017, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio soltanto “ il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, Il, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV') delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia ” non consentendo l'inserimento ai laureati in Scienze della Formazione Primaria immatricolati nel 2010.
Lamentano, in particolare, che il ritardo fatto registrare dall’Amministrazione nell’attivazione e nella conclusione dei prefati corsi avrebbe loro precluso la possibilità di inserimento nelle GAE, venendosi così a determinare una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti che, pur avendo conseguito l’abilitazione dopo il 2006 ma prima del 2012, hanno potuto invece beneficiare dell’inserimento nella terza fascia aggiuntiva ex d.m. n. 53/212.
Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha altresì gravato i diversi provvedimenti con cui gli Uffici Scolastici Regionali intimati hanno pubblicato le graduatorie aggiornate ai sensi e nei termini di cui al richiamato d.m. n. 235/2014.
L’Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti.
Con l’ordinanza 254/2015 le istanze cautelari avanzate con l’atto introduttivo e con i successivi motivi aggiunti sono state respinte.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento, tenuto conto che il decreto ministeriale impugnato ha espressamente consentito soltanto l’aggiornamento delle graduatorie per i soggetti già inseriti.