TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-05-16, n. 202400608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-05-16, n. 202400608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400608
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 00608/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2024, proposto da
P N, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N M e V F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N M in Bari, via Abate Gimma 147;

contro

Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

“per l'annullamento, previa sospensiva

-della Delibera n. 284 del 28.12.2023 avente ad oggetto Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. Atto di Indirizzo (doc. 1);

-dell'Atto del Dirigente del Comune di Monopoli Prot. n. 207/2024 del 02.01.2024 in pari data notificata alla ricorrente a mezzo PEC avente ad oggetto

Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. ADEMPIMENTI” (doc. 2);

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto dai ricorrenti, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati N M e Vito F. Colonna per la parte ricorrente;
P N per il Comune resistente;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;



1. Con il gravame in epigrafe, la ditta individuale P N chiedeva l’annullamento: a) della delibera della Giunta comunale del Comune di Monopoli n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”;
b) dell’atto del Dirigente del Comune di Monopoli Prot. n. 207/2024 del 2.1.2024 in pari data notificata a mezzo PEC avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. ADEMPIMENTI” (doc. 2);



2. La deducente è titolare della concessione demaniale marittima n.38/2008 rilasciata dal Comune di Monopoli in data 13 agosto 2008 per il rinnovo della precedente concessione n. 22/2007 e allo scopo di occupare un manufatto demaniale marittimo di mq 111,84, un’area scoperta di mq 85,33 per l’utilizzo a ristorante, bar e generi alimentari denominato “Gran Pavese”, sito nel Comune di Monopoli, località Capitolo. La durata della concessione veniva prorogata dal Comune di Monopoli sino al 31 dicembre 2013 con atto registrato in data 29 agosto 2008 n. 6933 e, successivamente al 31 dicembre 2020. In previsione della scadenza della concessione originaria al 31 dicembre 2020, l’interessata presentava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice della navigazione e dell’articolo 18 del relativo regolamento di attuazione, istanza finalizzata all’estensione della durata della predetta concessione al 31 dicembre 2033, avvalendosi delle previsioni di cui all’art.1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



3. L’Amministrazione comunale disponeva la pubblicazione della predetta istanza all’Albo pretorio dal giorno 24 febbraio 2020 al 14 marzo 2020 come specificato nella tabella A) della gravata delibera della Giunta comunale n. 284/2023. Per l’intero periodo di pubblicazione dell’istanza di cui al punto che precede non venivano presentate domande concorrenti e/o osservazioni da parte di terzi come dato atto dallo stesso Ente locale nel provvedimento impugnato.



4. All’esito dell’istruttoria condotta, il Comune di Monopoli, con la nota n. 30772 del 27 maggio 2020, estendeva la durata della concessione determinandone la scadenza al 31 dicembre 2033.



5. In data 28 dicembre 2023 il Comune di Monopoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 284, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”, pubblicata in data 28 dicembre 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 2 gennaio 2024 alla ricorrente, deliberava:

“- DI PRENDERE ATTO delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa, che qui si intende integralmente richiamata e condivisa nel contenuto;

- DI PRENDERE ATTO che per l’effetto legale già prodottosi in base all’art.03, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31/12/2024;

- DI PRENDERE ATTO che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022 sino al 31/12/2024;

-DI DARE INDIRIZZO che fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022, il legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198/2002 convertito con modificazioni dalla legge 14/2023, la scadenza dei titoli concessori al 31.12.2024 (TABELLA C);

-DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere entro il 29/12/2023.”



6. La ricorrente, facendo affidamento sull’estensione della durata della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033, effettuava investimenti volti a valorizzare i beni demaniali e contraeva mutui di consistente importo.



7. L’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione resistente veniva richiesto in base ai seguenti motivi di diritto: “PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 3,

COMMA

2, DELLA LEGGE. 118/2022 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 37 DEL

REGIO DECRETO

30/03/1942, N. 327 (COD. NAV.) E ALL’ART 18 DEL DPR 15/02/1952 N. 328 (REG. ATT. COD. NAV.). CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO E MALGOVERNO. SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN ALLA LUCE DELLA SENTENZA C.G.U.E. C-348 DEL 20/04/2023 – INSUSSISTENZA DELLA SCARSITÀ DELLA RISORSA NATURALE PRESUNTA DALL’ADUNANZA PLENARIA NELLE SENTENZE NN. 17 E 18 DEL 09.11.2021- POTERE-DOVERE DEL GIUDICE NAZIONALE DI DISAPPLICARE L’ART. 3 LEGGE N. 118/2022 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 D.L. 198/2022 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023.TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 BIS E 21 QUINQUIES, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO, GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E MALGOVERNO. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DEL

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