TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-03-22, n. 202100870

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-03-22, n. 202100870
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100870
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2021

N. 00870/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02774/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2774 del 2010, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tito Monterosso, sito in Catania, via V. E. Orlando, n. 56;

contro

il Ministero dell'Interno - -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato ex lege;

per l'annullamento:

- del decreto prot. -OMISSIS-, classifica 34,12 del 13.07.10, notificato in data 26.07.10, di revoca del provvedimento di licenza prot. n. -OMISSIS-a svolgere l'attività di vigilanza nel territorio della Provincia di -OMISSIS-;

- della nota cat. 16.A-Pas del 13/04/2010 della -OMISSIS-;

- della nota prot. n. 0010104 del 10.05.10 di comunicazione avvio procedimento;

- della nota cat. 16.A-Pas del 28.06.10 della -OMISSIS-;

- e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - -OMISSIS- - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” ) del giorno 11 marzo 2021 il dott. Emanuele Caminiti;

FATTO

Con ricorso notificato il 14 ottobre 2010 e depositato il 25 ottobre 2010, l’odierna ricorrente impugnava il Decreto del Prefetto di -OMISSIS-, n. 14793 del 13 luglio 2010, con il quale veniva revocata la licenza (concessa alla stessa ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.) per lo svolgimento di attività di vigilanza privata nel territorio della provincia di -OMISSIS- e degli atti presupposti emessi dalla -OMISSIS-.

Avverso detto decreto prefettizio, ritenendolo illegittimo, la -OMISSIS-proponeva l’azione di annullamento deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 134,136 del TULPS;
eccesso di potere, carenza e difetto di motivazione;
irragionevolezza delle valutazioni discrezionali della P.A.;
presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990;
dell'art. 41 della Costituzione;
difetto di motivazione
.

Veniva proposta contestualmente domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, perdita di chance e danno all’immagine per un ammontare di € 563.000,00 (euro cinquecentosessantatremila,00) in ragione della sospensione dei contratti d’appalto in corso al momento della revoca, ed il venir meno della possibilità di partecipare ad altre gare d’appalto per servizi di vigilanza, già all’epoca pubblicate.

La ricorrente asserisce, in particolare, che l’Amministrazione di P.S. abbia erroneamente ravvisato il venir meno del requisito della necessaria capacità tecnica allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata.

Secondo la ricostruzione della -OMISSIS-(diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura) l’idoneità tecnica contestata sussisterebbe sia in capo alla titolare dell’azienda, Sig.ra -OMISSIS-, che, più in generale, alla struttura organizzativa e il mero trasferimento della sede legale da -OMISSIS-a -OMISSIS-, presso locali nei quali altra ditta esercita analoga attività di vigilanza (Soc. -OMISSIS-.) non è sufficiente per poter desumere il venir meno del requisito in questione richiesto dalla legge.

Più specificatamente, con le controdeduzioni del 31 maggio 2010, la legale rappresentante della cooperativa prospetta che tale scelta organizzativa (ossia il trasferimento della sede legale e logistica dell’istituto di vigilanza da -OMISSIS-a -OMISSIS-) rientrasse nell’ambito di un generale progetto di “strategia imprenditoriale messa in atto per fronteggiare la contrazione dell'attività" , asserendo un controllo ai sensi dell'art 2359 c.c. della società "Metronotte" (quale società controllante) sulla (controllata) "-OMISSIS-" riconducibile alla stessa famiglia Di Napoli.

Con nota cat. 16.A-PAS del 28.06.2010, la Questura competente per territorio rappresentava alla deducente che le argomentazioni addotte non erano idonee a giustificare le carenze riscontrate in ordine al possesso dei requisiti organizzativi e logistici necessari per il corretto svolgimento delle attività di vigilanza;
conseguentemente è stato emesso il provvedimento prefettizio di revoca dell’autorizzazione alla vigilanza armata.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno che contestava tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla ricorrente;
in particolare, con memoria del 8 febbraio 2021 la difesa erariale insisteva nel rigetto del ricorso.

All’udienza del 11 marzo 2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato.

Con specifico riferimento alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il Collegio osserva che già con nota Cat. 16.A- PAS del 13.04.2010, la -OMISSIS- rappresentava la carenza in capo alla ricorrente dei requisiti di capacità tecnica richiesti, in ragione della riscontrata carenza di autonomia dell'istituto, sia sotto il profilo tecnico- operativo, che logistico.

Successivamente, con nota prot. n. 0010104 del 10.05.2010, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, la Prefettura rappresentava le gravi carenze organizzative e tecnico-operative riscontrate e non eliminate, individuandole quale causa di revoca della relativa licenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 257 quater, comma 11, del Reg. di esecuzione al TULPS.

In particolare, veniva contestata al titolare dell'istituto "-OMISSIS-soc. coop." , la condivisione della sede legale ed operativa con quelle dell'istituto di vigilanza "-OMISSIS-.", nonché la mancanza per il primo istituto di una propria centrale operativa, che – come è noto – rappresenta il fulcro dell'attività che un istituto di vigilanza è chiamato a svolgere, oltre che l'elemento fondante della capacità tecnica.

In altri termini – come correttamente osservato dalla difesa pubblica – l’Autorità di P.S. ha attribuito centralità alla collocazione della sala operativa che deve essere idonea ad assicurare continua assistenza e controllo del personale ed il costante collegamento con le sale operative dei presidi di polizia competenti per territorio.

Nel caso di specie, tali requisiti risultavano assenti, atteso che la società gestiva i collegamenti con le guardie giurate esclusivamente tramite una piccola apparecchiatura ricetrasmittente, allocata sulla scaffalatura nella quale insistevano le stesse attrezzature tecniche della "-OMISSIS-." , e l’utilizzo di cellulari di servizio.

Ciò posto, mette conto rilevare che è rimesso al Prefetto il compito di assicurare adeguati livelli di affidabilità e sicurezza dei servizi di vigilanza privata, mediante la verifica della permanenza della capacità tecnica, ai fini del mantenimento del titolo autorizzatorio, ogni qualvolta sia accertata una variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'art. 257, comma I, lett. d) (parere n. 1247/2008 espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 21.04.2008).

Le licenze già rilasciate, pertanto, devono essere revocate, ai sensi dell'art. 257 quater , comma II del Reg. di esec. al TULPS, tra l'altro quando vengano a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio, ovvero, come nel caso di specie, per sopravvenuta inidoneità tecnica, valutata con riferimento alle caratteristiche funzionali e dimensionali dell'istituto, con particolare attenzione ai requisiti di affidabilità dei servizi di vigilanza privata.

Nel caso di specie, risulta legittima, anzi doverosa, la revoca della licenza all’esito del sindacato sulla capacità tecnica operata dal Prefetto.

In tale prospettiva, infatti, occorre rilevare che il principio della libera espressione dell'iniziativa economica privata deve contemperarsi e se del caso recedere rispetto alla preminente esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che legittima interventi di tipo restrittivo di questo tipo.

Quanto, poi, alla lamentata mancanza di una preventiva diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale adeguarsi, deve evidenziarsi che la revoca impugnata è stata conseguenza delle ripetute contestazioni mosse alla ricorrente in ordine alle rilevate carenze logistiche ed organizzative, nel pieno rispetto delle garanzie partecipative di cui 6 alla L. 241.

A tale riguardo, peraltro, è d’uopo rimarcare che l’Autorità preposta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dispone di un'ampia sfera di discrezionalità in sede di rilascio e di successivo controllo delle autorizzazioni di polizia e, in particolare, dei titoli che abilitano gli istituti privati allo svolgimento di attività di vigilanza sul territorio a mezzo di guardie giurate (in tal senso Cons. Stato Sez. III Sent., 23/04/2015, n. 2042).

La reiezione del ricorso porta al rigetto anche dell'istanza di risarcimento danni. Sebbene, infatti, le domande formulate dalla ricorrente abbiano petitum e causa petendi differenti (annullamento per illegittimità del provvedimento impugnato, la prima, risarcimento del danno per illiceità della condotta dell’Amministrazione, la seconda) la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato denota ( rectius comprova) la correttezza della condotta dell’amministrazione, potendosi affermare che, nella fattispecie, non si ravvisano gli estremi di qualunque forma di illecito.

Più precisamente, non sussistono - ad avviso del Collegio - né gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (ovvero la condotta dell’Amministrazione non iure e contra ius , l’elemento soggettivo, il nesso di causalità tra condotta e danno patito) né tanto meno, per i motivi sopraesposti in narrativa (e di cui si rinvia), gli estremi di una responsabilità da contatto qualificato, da violazione delle garanzie procedimentali, da ritardo o da perdita di chance .

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato e per l’effetto va rigettato.

Ragioni di giustizia sostanziale inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione, fra le parti costituite in giudizio, delle spese e degli onorari del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi