TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-20, n. 202304830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-20, n. 202304830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304830
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 04830/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03308/2019 REG.RIC.

N. 02282/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2019, proposto da
Comune di Borgorose, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Acea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2020, proposto da
Acea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n.27;

nei confronti

Provincia di Rieti, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Borgorose, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia, con sede in Borgorose, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Manuela Paris, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliata in Avezzano, alla via Tunisia n. 5, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
Ato 3 Rieti, Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Arpa Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 3308 del 2019:

- della determinazione dirigenziale n. GI7467 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio (n.

4 - Supplemento n. 1) in data 10 gennaio 2019, trasmessa al Comune a mezzo PEC dapprima in data 28 dicembre 2018 e successivamente in data 10 gennaio 2019, con la quale, all'esito di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si è deciso “[…] di esprimere giudizio di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas”, Comune di Borgorose (RI), Località Zona Industriale di Borgorose, proponente ACEA AMBIENTE srl […] ”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;

B) quanto al ricorso n. 2282 del 2020:

della determinazione dirigenziale n. G00223 del 14 gennaio 2020 con la quale la Regione Lazio – Direzione politiche Ambientali e Ciclo del Rifiuti ha rigettato l’istanza di AIA presentata da

ACEA

Ambiente s.r.l. per la realizzazione e gestione di un “Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas” nella zona Industriale di Borgorose;
dei verbali della conferenza di servizi del 22 luglio 2019 e del 10 gennaio 2020;
nonché di tutti i pareri negativi espressi e delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Acea Ambiente S.r.l., della Provincia di Rieti, del Comune di Borgorose e infine dell’amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Santa Anatolia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 3308/2019, c.d. “portante”, il Comune di Borgorose adiva l’intestato

TAR

Lazio al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di VIA emesso dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. GI7467 del 21 dicembre 2018 sul progetto presentato da

ACEA

Ambiente avente ad oggetto la “ Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas ”.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- che nell’ambito del territorio comunale insistevano le Montagne della Duchessa, la cui area era stata dapprima tutelata dalla l.r. n. 70/1990 istitutiva della Riserva Naturale Regionale delle Montagne della Duchessa (“Riserva”), di oltre 3.450 ettari, e successivamente inclusa quale Zona di Protezione Speciale nella rete ecologica Natura 2000 (che è una trama di garanzie ecologiche istituita dall’Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat", recepita singolarmente dagli Stati membri e dalle Regioni, attraverso misure di conservazione specifiche o integrate per la conservazione a lungo termine della biodiversità, di habitat naturali e di specie di flora e di fauna, volta alla tutela e alla salvaguardia del territorio e del mare);

- che il territorio in questione era stato interessato da una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), avviata (ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006) in data 15 maggio 2017 da Acea Ambiente S.r.l. (“Acea”) presso la competente Area della Regione Lazio (“Area VIA”), avente ad oggetto un progetto di “ Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas ”;

- che il suddetto progetto impiantistico prevedeva il trattamento di frazioni organiche di rifiuti (FORSU, ligno-cellulosici, fanghi da depurazione, scarti agro-alimentari e vegetali), ai fini del recupero energetico e di materia, mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio, con un impianto avente la potenzialità di 70.000 t/anno di rifiuti in ingresso, con una stima di un totale di 42 mezzi/giorno, fra mezzi conferitori di rifiuti e mezzi adibiti al ritiro del prodotto finito;
senza tacere che dal progetto risultava peraltro che i suddetti rifiuti sarebbero provenuti non solo dalle limitrofe province di Rieti e Roma bensì anche da territori extraregionali;

- che all’esito del procedimento amministrativo, l’Area VIA - limitandosi a ripercorrere i vari passaggi procedurali - aderiva aprioristicamente e pedissequamente a tutte le asserzioni di Acea sicché, senza una vera istruttoria e senza un’adeguata motivazione, decideva “ di esprimere giudizio di compatibilità ambientale sul progetto ”, imponendo una lunga lista di prescrizioni;

- che tuttavia la realizzazione dell’impianto in questione avrebbe avuto effetti fortemente negativi e pregiudizievoli per il territorio interessato.

In ragione di quanto sinteticamente esposto parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione e/o falsa applicazione art. 24 co. 1 e 2 d.lgs. 152/06, art. 7 l. 241/90. violazione art. 97 Cost.. eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, travisamento fatti e difetto di istruttoria ”, atteso che, rientrando il progetto nella competenza regionale, Acea avrebbe dovuto, da un lato, effettuare le relative pubblicazioni su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, anziché su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera del 15 maggio 2017);
dall’altro, darne adeguata informazione sul proprio sito web non essendo equiparabile la mera iscrizione del progetto di Acea nell’elenco dei progetti che risulta essere un documento (seppur elettronico) interno, non facilmente conoscibile dai soggetti interessati;

2) “ Violazione art. 22 d.lgs. 152/06. eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti nonché omessa valutazione con riguardo alla presenza di diversi insediamenti produttivi nella località piana di spedino. violazione art. 3 l. 241/90. eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché omessa valutazione con riguardo alle interferenze con la A24 e con la SR578. Sviamento di potere ”, in ragione della mancata effettuazione da parte della Regione di una compiuta istruttoria e disamina, così anche di una completa valutazione degli elementi oggetto del SIA ex art. 22 d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla presenza in loco di diversi insediamenti produttivi anche di tipo agroalimentare non considerati per errore nella VIA;

3) “ Violazione art. 32 Cost., eccesso di potere sotto diversi profili ”, sintomatici del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria nonché della possibile disparità di trattamento (con riferimento alla salute) dei residenti nel territorio del Comune;
posto che la VIA deve in via generale assicurare che, per ciascun progetto, siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra tali fattori, tali valutazioni, con specifico riferimento alla salute umana, non risultavano effettuate;

4) “V iolazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e artt. 191, par. 2 TFUE e art. 301 d.lgs. 152/06. eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria con riferimento all’inadeguata valutazione del rischio sismico, del rischio idrogeologico e della non conformità urbanistica ”, per non avere adeguatamente esaminato e motivato l’impatto con il rischio sismico della zona interessata (decisamente elevato atteso che trattasi di zona sismica I a maggiore pericolosità, sensibilmente coinvolta anche dall’ultimo tragico terremoto dell’Aquila del 2009), con il rischio idrogeologico connesso alla possibile interferenza con le sottostanti sorgenti e con il giacimento di acqua minerale nonché alla non conformità agli indici urbanistici;

5) “ Violazione del piano di gestione rifiuti regionale e provinciale e conseguente violazione o falsa applicazione artt. 181, 182, 182-bis d.lgs. 152/06. violazione o falsa applicazione art. 3 l. 241/90. eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria ”, atteso che veniva consentito l’ingresso anche di rifiuti esterni al territorio dell’a.t.o. di Rieti, addirittura extraregionali;

6) “ sulla valutazione d’incidenza (vinca): violazione artt. 4 e 6 della dir. 92/43 Cee;
degli artt. 5 e 6 d.P.R. n. 357/1997. eccesso di potere per violazione d.G.R. n 64 del 29.01.2010 e all. a concernente “linee guida per la valutazione di incidenza”. eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, carenza e/o difetto di motivazione e travisamento dei fatti
”, poiché la Regione aveva illegittimamente ritenuto che l’intervento de quo non dovesse essere sottoposto alla procedura di valutazione d’incidenza (VINCA) ex d.P.R. n. 357/1997 trattandosi di sito della rete Natura 2000;

7) “ Violazione e/o falsa applicazione art. 26 d.lgs. 152/06. violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, per lesione del legittimo affidamento del comune, per violazione del principio del giusto procedimento ” atteso che nello studio non erano state indicate le possibili alternative;

8) “ violazione e/o falsa applicazione art. 26 d.lgs. 152/06. violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, per lesione del legittimo affidamento del comune, per violazione del principio del giusto procedimento”, non essendo stato rispettato il termine perentorio di conclusione pari a giorni centocinquanta, atteso che dall’istanza del proponente Acea (15 maggio 2017) all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA (21.12.2018) erano trascorsi ben 585 giorni, ossia il quadruplo del termine di durata massima del procedimento di VIA.

Si costituiva in giudizio in primo luogo la Regione Lazio deducendo, di contro, l’infondatezza del ricorso evidenziando, quanto al primo motivo di ricorso, che la pubblicazione su un giornate nazionale soddisfaceva l’esigenza di pubblicità in modo più ampio rispetto ai quotidiani locali che, secondo la ratio della norma, rappresentano invece la base minima di pubblicità richiesta per i minori costi che comporta;
mentre per quanto riguardava le censure di tipo tecnico rinviava alla relazione prot. 244278 del 28 marzo 2019 del Direttore della Direzione Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti.

Si costituiva altresì in giudizio Acea Ambiente s.r.l. deducendo quanto segue:

1) che la pubblicità del progetto oggetto di VIA - eccezione rispetto alla quale, peraltro, il Comune ricorrente era privo di legittimazione attiva - era avvenuta nel rispetto della normativa vigente;

2) che l’area interessata dal progetto era un “polo industriale” distante da centri abitati e paventate e, in ogni caso, indimostrate realtà commerciali;

3) il progetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ASL di Rieti anche a seguito della richiesta Relazione di valutazione sanitaria presentata da

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