TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-19, n. 202300143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-19, n. 202300143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300143
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00762/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 762 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma n. 147;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto questorile del 2 marzo 2018 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;

- del decreto prefettizio -OMISSIS- del 26 marzo 2018 di revoca dell’autorizzazione al porto di pistola, ex art. 42 TUPLS, per guardia giurata particolare giurata -OMISSIS-del 12 giugno 2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguente a quelli impugnati.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 novembre 2022, tenutasi in modalità da remoto come da relativo verbale, il Pres. A S, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole dei decreti della Questura di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e della Prefettura di revoca dell’autorizzazione al porto di pistola per guardia giurata particolare giurata, motivati dal deferimento per violenza ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su persone e cose, a seguito di una lite con la moglie.

In particolare, sulla scorta della segnalazione sopra indicata, il Questore della Provincia

di Foggia, ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e, conseguentemente, il Prefetto della Provincia di Foggia, ha revocato il decreto di autorizzazione al porto di pistola per guardia giurata particolare, facendo divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.

Al riguardo l’interessato deduce con unico motivo di gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 43,43 e 39 del r.d. n. 773/1931 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e proporzione.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere per conto delle Amministrazioni intimate.

All’udienza pubblica del 15 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte ricorrente sostiene in buona sostanza che la denuncia per minacce – peraltro totalmente inventata dalla moglie in un momento di ira – è stata posta a base delle determinazioni impugnate

con mero automatismo, senza la benché minima valutazione del fatto storico e verifica istruttoria, così come gli atti impugnati non sono stati supportati dalla benché minima motivazione in ordine alla comminata inaffidabilità all’uso delle armi o sulla sua capacità di abuso, con uno scorretto utilizzo del potere discrezionale e con manifesta sproporzione ed inadeguatezza di così gravi misure inibitorie.

Il ricorso è improcedibile ancor prima che infondato.

Invero, in mancanza dell’istanza risarcitoria e di tutela cautelare, non residua alcun interesse alla coltivazione del gravame, atteso che, in caso di accoglimento dello stesso, la riedizione dell’esercizio del potere amministrativo interverrebbe, ora per allora, una volta scaduto il termine di efficacia del preteso titolo abilitativo, per cui la relativa valutazione andrebbe rinnovata comunque all’attualità, con intuibile irrilevanza anche dell’effetto conformativo.

In ogni caso il ricorso è infondato, alla luce delle censure proposte e della giurisprudenza in materia.

La contestata valutazione negativa è stata supportata dalla ragionevole considerazione che il richiedente sia carente del requisito della affidabilità richiesto in tema di armi.

Al riguardo, va premesso che i provvedimenti della specie vengono emessi nell’ambito della funzione di prevenzione di polizia - volta ad evitare l'insorgere di situazioni che possano degenerare in episodi di maggiore gravità - ragion per cui sono assistiti dalla più ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente illogicità e/o irragionevolezza.

Nella specie tali limiti non risultano superati, atteso che appare pienamente logica e non sproporzionata la considerazione che il comportamento del ricorrente nell’episodio incriminato – negato in via meramente assertiva ed in contrasto con le risultanze, assistite da pubblica fede, dei militari procedenti - costituisce circostanza che porta ad escludere l'affidabilità del soggetto sul corretto utilizzo delle armi, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e l'ordine pubblico.

Del pari, non emerge alcun difetto di istruttoria così come risulta sufficiente ed adeguata, anche per relationem alle suddette risultanze fidefacenti, la motivazione resa in entrambi i provvedimenti.

Per converso le giustificazioni addotte dalla parte non convincono per la loro genericità e mancanza di allegazioni probatorie, osservando che comunque il comportamento incriminato, costituisce, per la sua rilevanza e significatività, si ripete, elemento tali da rendere non irragionevole la prognosi di inaffidabilità.

Del resto, i provvedimenti dell'Autorità amministrativa si basano su giudizi prognostici di non abuso delle armi, che possono essere basati su elementi anche di carattere indiziario.

Invero va evidenziato che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi.

L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive.

In tale quadro d’insieme, basti osservare che la licenza di porto d'armi (anche per uso caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538).

Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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