TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2011-01-11, n. 201100006

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2011-01-11, n. 201100006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201100006
Data del deposito : 11 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00528/2010 REG.RIC.

N. 00006/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2010, proposto da:
L C, L B, G C, S F e C D G, rappresentati e difesi dagli avv. A B e G C, con domicilio eletto presso G C in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

contro

Universita' degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. A D'A, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Lungaterno Sud, 28;

per l'annullamento

dei provvedimenti 22 novembre 2010 nn. 508 e 512, 23 novembre 2010 n. 534, 24 novembre 2010 n. 568, e 26 novembre 2010 n. 648. con i quali il Rettore dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara ha deciso di non procedere alla nomina in ruolo dei ricorrenti quali docenti di prima fascia;
nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni del Senato Accademico del 27 ottobre 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2010 .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi G. D'Annunzio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Cerceo Giulio per i ricorrenti e l'avv. D'A A per l'Università resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorso in esame, in quanto palesemente infondato, può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 codice del processo amministrativo, così come del resto espressamente richiesto da entrambe le parti in giudizio.

Ritenuto quanto esposto nel ricorso, va premesso che con il gravame i ricorrenti hanno limitato l’impugnativa agli atti dell’Università sopra indicati nella sola parte in cui è stata loro negata la nomina in ruolo;
il contraddittorio, tenendo conto di tale oggetto del giudizio, deve, pertanto, ritenersi completo in quanto non sono stati impugnati atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, né tale Ministero deve ritenersi parte necessaria nei giudizi relativi allo stato giuridico dei docenti universitari (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 5 gennaio 2010, n. 47);
inoltre, non avendo i ricorrenti richiesto una diversa utilizzazione dei c.d. punti organico, non debbono considerarsi come controinteressati quei soggetti, contemplati nei predetti atti deliberativi, che hanno beneficiato dell’assunzione.

Va, altresì, premesso che i provvedimenti del Rettore impugnati sono motivati per relationem ai predetti atti deliberativi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e dalla lettura di tali atti si rileva che tale mancata nomina è stata determinata esclusivamente dai vigenti limiti alle assunzioni introdotti dall’art. l del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, ed, in particolare, dalla previsione contenuta nel terzo comma di tale articolo (secondo il quale può procedersi alle assunzioni nel limite del 50% del personale cessato dal servizio, con obbligo di destinare il 60% delle risorse disponibili all’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ed al massimo il 10% di tali risorse all’assunzione di professori ordinari).

Tale causa giustificativa si sottrae, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte con il gravame, con le quali i ricorrenti si sono lamentati, in estrema sintesi, delle seguenti circostanze:

a) che il Senato Accademico non avrebbe potuto intervenire nel procedimento di nomina dei professori di prima fascia;

b) che una volta effettuata la “chiamata” dei ricorrenti da parte del Consiglio di Facoltà il Rettore avrebbe dovuto necessariamente disporre la nomina in ruolo, trattandosi di un “parere vincolante”;
né avrebbe potuto assumere rilievo il predetto “blocco della assunzioni”, in quanto intervenuto prima della predette “chiamate”;

c) che la procedura concorsuale era stata bandita, con la prescritta autorizzazione ministeriale, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge ed i posti godevano della copertura finanziaria;
peraltro, il blocco delle retribuzioni introdotto con l’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, fa sì che la nomina dei ricorrenti non determini aumenti di spesa;

d) che ai ricorrenti non era applicabile il predetto blocco delle assunzioni in quanto già in servizio presso la stessa Università nella posizione di docenti di seconda fascia, per cui non si trattava di una “nuova assunzione”, ma di un reinquadramento in una fascia superiore, senza aggravi di spesa, attraverso una progressione di carriera nell’ambito dello stesso ruolo dei professori universitari;

e) che andavano disapplicate le indicazioni fornite in merito dal MIUR in relazione ai punti/organico determinati dai passaggi di ruolo/categoria, perché contrastanti con l’autonomia delle Università;

f) che nel 2003 lo stesso Ateneo aveva assunto una diversa determinazione in relazione ad una identica situazione.

Premesso che - come è già stato chiarito (T.A.R. Toscana, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1597, e 9 luglio 2009, n. 1214) - l’intervenuto blocco temporaneo (limitato al triennio 2009-2011) delle assunzioni è compatibile con i principi sulla autonomia universitaria, va esaminata per prima la doglianza sopra indicata alla lettera d), secondo la quale il c.d. blocco della assunzioni non sarebbe applicabile all’inquadramento nella prima fascia dei docenti di seconda fascia già in servizio presso la stessa Università.

Sulla questione, come è noto, si è già ripetutamente pronunciata la giurisprudenza ed, in sede di interpretazione della precedente normativa di blocco contenuta nella L. 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ha avuto modo di precisare che tale blocco operava, oltre che per le assunzioni derivanti da procedure selettive pubbliche, anche per le procedure di reinquadramento del personale in qualifica di altra area, che implicavano una novazione del rapporto equiparabile al reclutamento all’esterno (Cons. St., comm. Spec., 9 novembre 2005, n. 3556, e Cass. Civ. sez. lav., 14 dicembre 2009 n. 26166, e 21 febbraio 2007, n. 4012). Relativamente poi all’operatività del blocco in parola nell’ambito universitario, la prevalente giurisprudenza ha chiarito che tale normativa - che è tassativa e non consente deroghe per il solo fatto che la nomina non comporti un complessivo aggravio della spesa pubblica - preclude, ad esempio, la nomina di un ricercatore a professore associato (Cons. St. sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6307) o di un associato a professore ordinario (Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6186).

Se, peraltro - come va doverosamente ricordato - tale precedente normativa ha dato luogo anche a conclusioni diverse (Cons. St., sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217), la normativa sopravvenuta contenuta nel predetto terzo comma dell’art. l del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, risulta oggi formulata in termini tali da far ritenere ricompreso nel divieto anche la novazione del rapporto di lavoro dei docenti già in servizio presso l’Università (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1597), specie ove si consideri:

- che i nuovi inquadramenti derivano da una procedura selettiva pubblica;

- che lo status giuridico dei docenti di prima fascia è diverso da quello dei docenti di seconda fascia;

- che la nomina rivendicata comporta necessariamente (quantomeno “a regime”) un aggravio di spesa, in contrasto con l’intento del legislatore di contenere la spesa pubblica;

- che tale normativa è anche volta ad indirizzare le risorse disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio per l’assunzione soprattutto di nuovi ricercatori (60%) e solo in minima parte (10%) per l’assunzione di professori ordinari.

In relazione a tale ratio della normativa in parola ritiene, pertanto, il Collegio che il blocco in parola operi anche nell’ipotesi ora all’esame, per cui gli atti impugnati debbono ritenersi immuni dai vizi sopra indicati alla lettera d).

Una volta giunti a tale conclusione, va ulteriormente ricordato che la normativa di blocco in questione consente l’assunzione di personale nei limiti del 50% della spesa “relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente” e per computare tale spesa il MIUR ha fatto riferimento al c.d. “punto organico”, cioè all’equivalente del costo medio annuale di un professore ordinario e, tenendo conto dei rapporti di costo, sono stati attribuiti pesi differenziati di punti organico per le altre categorie di personale (0,70 per i docenti di seconda fascia e 0,50 ai ricercatori) e sono stati computati in tale sistema anche i passaggi da ricercatore ad associato (0,20) o ad ordinario (0,50) e da associato ad ordinario (0,30). Tale sistema è stato nella sostanza recepito dall’Università in questione con atti che - come già detto – relativamente a tale aspetto non sono stati impugnati;
inoltre, utilizzando i punti organico disponibili, è stata disposta l’assunzione di altri docenti, la cui nomina non è stata anch’essa contestata con il gravame.

Ciò posto e per passare all’esame delle ulteriori censure dedotte, va osservato che il sistema di blocco in questione ha necessariamente imposto alle Università di effettuare delle scelte su come utilizzare le risorse disponibili, per cui sembra evidente che - contrariamente a quanto sopra indicato alle lettere a), b), c) ed e) - i competenti organi dell’Università (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) avrebbe dovuto necessariamente effettuare delle scelte di programmazione e di gestione sulla modalità di utilizzazione delle ridotte risorse disponibili e, quindi, anche intervenire nel procedimento di nomina dei professori di prima fascia;
di conseguenza, la normativa di blocco impediva di certo al Rettore disporre la nomina in ruolo sulla base della sola “chiamata” del Consiglio di Facoltà, dovendo autonomamente verificare, alla data dell’eventuale adozione dell’atto di nomina in ruolo, anche la sussistenza degli ulteriori presupposti di cui al predetto D.L. 180;
né avrebbero potuto disapplicarsi, perché contrastanti con l’autonomia delle Università, le indicazioni fornite dal MIUR in relazione ai punti/organico determinati dai passaggi di ruolo/categoria, in quanto tali indicazioni sono state anch’esse nella sostanza recepite dagli organi dell’Università con atti che, come già detto, sul punto non sono stati impugnati. Va infine, evidenziato che i ricorrenti non hanno in questa sede neanche contestato le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili e notificato il gravame ai soggetti che hanno beneficiato di tale utilizzazione.

Sembra, infine, evidente, che - contrariamente a quanto sopra indicato alla lettera f) - eventuali condotte illegittime precedentemente assunte dall’Amministrazione, quando era vigente diversa normativa, non possono essere considerate alla stregua di parametri di valutazione del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8411).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi