TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-04-27, n. 202205127
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Pubblicato il 27/04/2022
N. 05127/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02667/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2013, proposto da
E V, G L P, L F, M T, M P F, N D, P C, F GNI, A D, G M, R C e M FNZA con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti I G e M M che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di percepire, per il periodo di servizio prestato all’estero, l’indennità integrativa speciale per le funzioni svolte presso i singoli Difeitalia
e per la condanna del Ministero della difesa al pagamento delle relative somme oltre accessori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. M F nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 marzo 2022 svoltasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 18/03/13 e depositato il 21/03/13 E V, G L P, L F, M T, M P F, N D, P C, F G, A D, G M, R C e M F, dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai ruoli degli Ufficiali, hanno chiesto l’accertamento del diritto di percepire, per il periodo di servizio prestato all’estero, l’indennità integrativa speciale per le funzioni svolte presso i singoli Difeitalia e la condanna del Ministero della difesa al pagamento delle relative somme oltre accessori.
Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’08/04/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 25/03/22, svoltasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Tribunale ritiene di dovere esaminare le istanze istruttorie con cui i ricorrenti hanno chiesto l’acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli loro estratti paga e l’espletamento di consulenza tecnica volta ad accertare l’importo dovuto dal Ministero della difesa per ognuno degli interessati.
Le istanze devono essere respinte sia perché il Ministero della difesa ha depositato, almeno in parte, la documentazione stipendiale dei ricorrenti sia perché, comunque, esse sono non rilevanti ai fini della decisione come si avrà modo di precisare in prosieguo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E V, G L P, L F, M T, M P F, N D, P C, F G, A D, G M, R C e M F, dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai ruoli degli Ufficiali, chiedono l’accertamento del diritto di percepire, per il periodo di servizio prestato all’estero, l’indennità integrativa speciale per le funzioni svolte presso i singoli Difeitalia e la condanna del Ministero della difesa al pagamento delle relative somme oltre accessori.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono che, nel tempo, l’indennità integrativa speciale avrebbe perso la sua originaria natura assistenziale ed avrebbe assunto funzione retributiva per cui l’erogazione della stessa non sarebbe in alcun modo riferibile alle concrete funzioni espletate dal dipendente né sussisterebbe alcuna incompatibilità tra l’indennità in esame e l’indennità di servizio all’estero, trattandosi di istituti aventi finalità diverse;in quest’ottica nessuna norma primaria vieterebbe il cumulo non essendo idoneo, a tal fine, il riferimento all’art. 1 bis d.l. n. 138/01, presente nei provvedimenti ministeriali di diniego della corresponsione dell’indennità integrativa speciale, in quanto la disposizione in esame si applicherebbe solo al personale dipendente del Ministero degli esteri.
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.
In più occasioni la giurisprudenza ha stabilito il divieto di cumulo tra l’indennità integrativa speciale prevista per il personale militare e l’indennità di servizio all’estero (Cons. Stato n. 3088/12, TAR Lazio n. 2202/18, n. 4971/12 e n. 4466/11).
In particolare, l’art. 1 c. 3 lett. d) l. n. 324/59, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 185/60, prevede che l'indennità integrativa speciale, ivi disciplinata, non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13.
La l. n. 13/51, avente ad oggetto il trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero, è stata abrogata dall'art. 269 d.p.r. n. 18/67 sicché deve ritenersi che l’assegno di sede sia stato sostituito dall’indennità di servizio prevista dagli artt. 170 e ss. d.p.r. n. 18/67 per il personale del Ministero degli esteri ed estesa al personale del Ministero della difesa in servizio presso sedi estere del Ministero degli affari esteri dall’art. 4 l. n. 838/73, poi abrogato dal d. lgs. n. 66/10 che ne ha riprodotto il testo con l’art. 1809 comma 1 d. lgs. n. 66/10 il quale estende al personale del Ministero della difesa che presta servizio presso rappresentanze diplomatiche all’estero l’indennità di servizio all’estero prevista dal d.p.r. n. 18/67 “ nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti ”.
Secondo l’art. 1 bis d.l. n. 138/11, poi:
“ 1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l’indennità di amministrazione ne' l’indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 ”.
Contrariamente a quanto dedotto nel gravame, l’art. 1 bis d.l. n. 138/11 si applica agli odierni ricorrenti in quanto ad essi è stata estesa l’indennità di servizio all’estero di cui al d.p.r. n. 18/67 ovviamente alle stesse condizioni che ne regolano l’applicazione al personale del Ministero degli esteri;in ogni caso, il divieto di cumulo con l’indennità integrativa speciale per il personale del Ministero della difesa è espressamente previsto dal citato art. 1 l. n. 324/59 attualmente vigente.
La circostanza per cui la citata indennità di servizio all'estero non abbia natura retributiva (cfr. art. 171 D.P.R. citato) non priva di rilievo il fatto che essa viene determinata sulla base di coefficienti che tengono conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all'indice del costo della vita, posto a base dell'aggiornamento annuale dell'indennità integrativa speciale (TAR Lazio n. 4971/12).
E’, pertanto, evidente l'identità di funzione dell'indennità di servizio all'estero e dell'indennità integrativa speciale percepita dal personale in servizio nel territorio metropolitano, nonostante la conclamata diversità di natura, risarcitoria per l'uno e retributiva per l'altra.
In altri termini, l'indennità di servizio all'estero o assegno di sede - a norma dell'art. 170 del D.P.R. n. 18 del 1967 - costituisce un emolumento posto in sostituzione di quanto i dipendenti in servizio in Italia si vedono corrispondere a titolo di indennità integrativa speciale sicché ben può affermarsi, attesa la non cumulabilità delle indennità in questione, il carattere di alternatività tra le stesse.
Dal che consegue che le indennità medesime, corrisposte in relazione al servizio del dipendente, in Italia o all'estero, sono da considerarsi sostanzialmente analoghe tra loro.
Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del divieto di cumulo previsto dall’art. 1 l. n. 324/59 prospettata dai ricorrenti in riferimento all’art. 36 Cost..