TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2022-11-30, n. 202215981
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2022
N. 15981/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08652/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
o comunque adozione di misure anche atipiche nel senso dell'effettività di tutela,
del Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS-emesso in data 31.03.2022 e notificato il successivo 26.05.2022, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso il esame la parte ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno 31.03.2022 prot. n. -OMISSIS- con cui viene respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9 in data 17.9.2016.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha rappresentato di aver avviato il riesame dell’istanza e le parti hanno concordemente chiesto un rinvio della trattazione in attesa della conclusione del perfezionamento del decreto di concessione della cittadinanza.
In vista della trattazione del merito l’Amministrazione ha depositato stralcio del DPR.
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’estinzione del giudizio insistendo per la refusione delle spese di lite rappresentando che il provvedimento di rigetto era stato adottato senza tener in alcun conto le osservazioni dalla stessa presentate a seguito del preavviso ex art. 10 bis legge n.241/1990.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite va osservato che il preavviso di diniego del 30.11.2021 rappresentava, due motivi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana: le segnalazioni di reati a carico del coniuge per minaccia aggravata (2006), appropriazione indebita (2007), furto in abitazione (2008), commessi nel decennio antecedente la presentazione dell’istanza;l’insufficienza reddituale come risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo oggetto di considerazione per il periodo ritenuto rilevante (triennio ante e post la presentazione dell’istanza).
La ricorrente sostiene che dagli atti depositati si evincerebbe che le circostanze ostative a carico del coniuge non hanno precluso il conferimento allo stesso con DPR del 24.3.2021 della cittadinanza italiana e che nel periodo considerato era in possesso di adeguate fonti di reddito, insistendo sull’omessa considerazione, da parte della PA, degli elementi rappresentati nelle osservazioni inviate a riscontro del preavviso di rigetto, che sono state del tutto ignorate dall’Autorità procedente.
Il Collegio rileva che i suddetti elementi sono stati rappresentati alla PA solo con PEC in data 27.5.2022, successivamente all’emanazione dell’atto impugnato - avvenuta in data 31.3.2022 – sicché non sono suscettibili di inficiare la legittimità del provvedimento, che va valutata alla stregua delle circostanze esistenti e note al momento della sua adozione.
Ne consegue che, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, va disattesa la richiesta di condanna alle spese della resistente, in quanto il ricorso sarebbe stato rigettato e l’accoglimento dell’istanza della ricorrente è dovuto alla riapertura del procedimento, che è stata successivamente disposta dalla PA, tenendo conto di alcune favorevoli “circostanze sopravvenute” - quali, appunto, l’intervenuta concessione della cittadinanza italiana al coniuge della ricorrente (con DPR del 24.3.2021), che pone la stessa in una particolare posizione giuridica, maggiormente tutelata, in quanto avrebbe potuto chiedere ed ottenere la cittadinanza “di diritto” in quanto moglie di cittadino italiano ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 – e non sulla base del riconoscimento di vizi del proprio operato.