TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202303316
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Pubblicato il 27/02/2023
N. 03316/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12204/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12204 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.G.A. - Associazione Guardiamacchine Autorizzati, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E L, F L, L M C, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Flaminia 79;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- dei provvedimenti interdittivi dell’attività svolta e della intimata riconsegna delle aree, pronunciati in data 8 aprile 2022 e 7 aprile 2022, con le quali si è intimato il rilascio entro dieci giorni delle aree;
- delle ordinanze in data 31 marzo 2022, rep. CN/613/2022, prot. CN35827/2022, e 7 aprile 2022, rep. CN/646/2022, prot. CN/3952/2022, con le quali si è intimato il rilascio entro dieci giorni delle aree, rispettivamente, in Via Fermo Ognibene e in Via Sergio De Vitis, al momento utilizzate per lo svolgimento dell'attività di guardiamacchine;nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;
- della determinazione dirigenziale del Municipio IX 5 ottobre 2022, rep. CN/1695/2022 prot. CN/116832/2022, avente ad oggetto assegnazione provvisoria delle aree site in Roma Via Fermo Ognibene e Via Sergio De Vitis e le condizioni economiche dell’assegnazione;
- nonché, ove occorra, della Delibera n. 21/2021, laddove la stessa impone canoni di concessione suolo pubblico e di aggio a carico dei guardiamacchine autorizzati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con successivi ricorsi per motivi aggiunti, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’accertamento della sussistenza di un valido titolo che la abilitasse all’occupazione dell’area di proprietà comunale in Roma, alla Via Ognibene/Via De Vitis, ove la stessa svolge, attraverso i suoi iscritti, l’attività di guardiamacchine nelle aree adiacenti l’Istituto Ospedaliero di San Raffaele, in zona Mostacciano , e la conseguente dichiarazione di illegittimità degli atti di Roma Capitale volti alla riacquisizione delle suddette aree.
2. L’Associazione ricorrente asserisce di essere stata regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività di guardiamacchine nelle aree in questione sin dal 1998 in virtù di una serie di atti che si sarebbero succeduti nel tempo e dai quali emergerebbe che l’Amministrazione comunale ha inteso consentire la prosecuzione della predetta attività da parte della ricorrente e la conseguente occupazione a tal fine delle aree oggetto della controversia sino all’espletamento di un bando di gara. Non essendo ancora stata espletata alcuna procedura di gara, la ricorrente ritiene di poter legittimamente continuare ad occupare le suddette aree e a svolgere l’attività in questione.
3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale diffusamente argomentando circa l’infondatezza delle avverse pretese in ragione della palese assenza di un titolo concessorio in favore della ricorrente per l’esercizio dell’attività di guardiamacchine su suolo pubblico e la conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati con i quali l’Amministrazione capitolina ha intimato il rilascio delle aree occupate sine titulo .
4. All’udienza dell’11 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.
6. Il Collegio rileva, in via preliminare, che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 2279/2022, non impugnata, sul quadro regolamentare relativo all’attività di guardiamacchine svolta dagli aderenti all’Associazione ricorrente muniti di autorizzazione ex art. 121 TULPS, con specifico riguardo al medesimo Municipio cui appartengono le aree oggetto della presente controversia.
7. Come rilevato in quella sede, le delibere consiliari nn.73/2002 e 216/2005, invocate dalla ricorrente a supporto della legittimità della propria pretesa a continuare a svolgere l’attività di guardiamacchine su determinate aree, sono state adottate in transitoria deroga a quanto previsto dal punto 2.4.5 della delibera consiliare n.84 del 28.6.99, con la quale il Comune di Roma ha adottato in via definitiva il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), in ottemperanza al disposto di cui all’art.36 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs.n.285/92. Il suddetto punto del PGTU del 1999 prevedeva che, ai fini della gestione della sosta, non erano più concesse licenze ai guardiamacchine ex art.121 TULPS, se non all’esterno del Grande Raccordo Anulare, in conformità ai redigendi PGTU delle aree abitate esterne al GRA.
8. Nelle more è stato adottato il vigente PGTU, con delibera consiliare n. 21/2015, che non fa più alcun riferimento alla gestione della sosta tramite guardiamacchine. Tale delibera, non oggetto di impugnazione da parte dell’Associazione ricorrente, ha dunque regolato diversamente la tematica in esame, superando in tal modo il regime transitorio (e derogatorio) contemplato dalle delibere richiamate da parte ricorrente la cui applicazione non può, pertanto, essere invocata e che, in ogni caso, avevano un contenuto di tipo programmatico e non dispositivo.
9. L’entrata in vigore del vigente PGTU determina, dunque, che a far data dal 2015 non sarebbe stato possibile concedere proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardamacchine su aree pubbliche. Ed infatti, non risulta che il Municipio in questione abbia provveduto a concedere o prorogare le concesse licenze ai guardiamacchine ex art.121 TULPS in relazione alle aree di competenza;così come anche gli atti politici e programmatici invocati dalla ricorrente, successivi al 2015, fanno riferimento alla necessità di espletare una gara pubblica per attribuire l’eventuale concessione delle aree pubbliche per l’espletamento del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
10. Ciò detto, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, si evince che l’Amministrazione comunale, in particolar modo il Municipio di competenza, era a conoscenza dell’attività svolta dagli iscritti all’Associazione sulle aree in questione e dell’assenza di un valido titolo di occupazione delle stesse tanto da attivarsi ed impegnarsi, con atti di indirizzo politico, al fine di ricercare una soluzione quantomeno provvisoria in attesa della riperimetrazione delle aree e dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.
11. Sebbene dagli atti emerga, dunque, l’affidamento ingenerato nell’Associazione ricorrente circa la legittimità dell’occupazione in virtù sia della tolleranza da parte dell’amministrazione comunale che del contenuto dei suddetti atti (sia pure endoprocedimentali e di indirizzo politico), quel che rileva in questa sede è l’assenza di un titolo concessorio per l’occupazione delle aree in questione che, ad oggi, risultano, tra l’altro, avere destinazione urbanistica non compatibile con l’attuale destinazione di fatto delle aree a parcheggio pubblico se non per una superficie minima rispetto a quella totale.
12. L’Amministrazione comunale, pertanto, è pienamente legittimata a richiedere il rilascio delle aree sulle quali attualmente viene svolta sine titulo l’attività di guardiamacchine da parte degli iscritti all’Associazione ricorrente, ferma restando la possibilità di attuare gli indirizzi politici e programmatici risultanti dagli atti depositati in giudizio dalla ricorrente nell’esercizio della discrezionalità amministrativa finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico.
13. In conclusione, in ragione dell’assenza di un valido titolo concessorio per lo svolgimento dell’attività di guardiamacchine su suolo pubblico, il Collegio non può che respingere sia le domande di accertamento che quelle di annullamento proposte in questa sede.
14. Si rileva, altresì, per completezza espositiva che in ogni caso le domande concernenti la quantificazione e/o il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico rientrerebbero nella potestas judicandi del Giudice Ordinario, giusto il disposto di cui all’art. 133 co. 1 lett. b) del codice di rito, vertendosi nell’ambito di controversia riguardante indennità, canoni ed altri corrispettivi, come tale espressamente eccettuata dall’ambito di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Tali domande potranno, pertanto, essere eventualmente proposte dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
15. In ragione della complessità della fattispecie e dell’affidamento ingenerato nella ricorrente dal comportamento non sempre lineare dell’amministrazione comunale, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.