TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-06-13, n. 201303073
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N. 03073/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04611/2010 REG.RIC.
N. 04612/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2010, proposto da:
P B, A C, E C, F C, A C, R C, Andrea D'Angelo, Gennarino D'Antuono, A L V, A L, S M, A M, F M, M M, S M, M M, F M, I M, R M, A N, A N, A N, R N, G P, R Q, P R, B S, P S, R T, rappresentati e difesi dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso Alessandra Miani in Napoli, via S.Lucia,81;A.S.L. di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Napoli, via S.Lucia, 81;Comune di Francolise in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
Farmacia N Dr.Antonietta;Annantonietta N, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso Antonia De Lisio in Napoli, via C.Console 3 c/o Avv.Castaldo;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bucciero, con domicilio eletto presso Francesco Bucciero in Napoli, via Depretis,102;
sul ricorso numero di registro generale 4612 del 2010, proposto da:
Comune di Francolise in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso Alessandra Miani in Napoli, via S.Lucia,81;A.S.L. di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Napoli, via S.Lucia, 81;
nei confronti di
Farmacia N Dott.Ssa Antonietta;Annantonietta N, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso Antonia De Lisio in Napoli, via C.Console 3 c/o Avv.Castaldo;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bucciero, con domicilio eletto presso Francesco Bucciero in Napoli, via Depretis,102;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4611 del 2010:
1) del decreto dirigenziale n. 52 del 10.5.2010, pervenuto presso il protocollo del Comune ricorrente, in data 24.5.2010, del dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Caserta della Regione Campania che autorizza la dott. ssa N A che si assume essere titolare della seconda sede farmaceutica rurale della pianta organica del Comune di Francolise a trasferire l’esercizio farmaceutico dai locali di Via V. Emanuele a quelli di Via Purgatorio (frazione Ciamprisco) dello stesso Comune, in pratica, dall’area della sede A) capoluogo, all’area della sede B);
2) della nota prot. 2010.0421630 del 13.5.2010, a firma del Dirigente del predetto Settore Tecnico di trasmissione decreto sub a);
3) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale, compresa documentazione acquisita agli atti dal predetto Settore Tecnico richiamata nel provvedimento sub a), nonché per quanto di ragione:
4) del certificato apocrifo rilasciato dal Comune di Francolise con numero di protocollo 8185/2009 con cui si attesta che la farmacia N ricadrebbe nella sede B), certificato che figura nel provvedimento sub 1);
5) per quanto di ragione: a) del certificato del Comune di Francolise attestante l’avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’istanza della dott. ssa N ed il certificato di agibilità del 16.2.2010 prot. n. 411;b) dei certificati rilasciati dall’A.S.L. CE 1 Distretto 14 ex 28 Teano prot. n. 239/2010 del 19.2.2010 e dall’A.S.L. CE prot. n. 648/AAGG del 14.12.2009;c) della deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;d) del decreto dirigenziale n. 04/SAN del 22.6.2000 del Coordinatore dell’A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria;atti tutti richiamati nel provvedimento sub a)..
quanto al ricorso n. 4612 del 2010:
1) del decreto dirigenziale n. 52 del 10.5.2010, pervenuto presso il protocollo del Comune ricorrente, in data 24.5.2010, del dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Caserta della Regione Campania che autorizza la dott. ssa N A che si assume essere titolare della seconda sede farmaceutica rurale della pianta organica del Comune di Francolise a trasferire l’esercizio farmaceutico dai locali di Via V. Emanuele a quelli di Via Purgatorio (frazione Ciamprisco) dello stesso Comune, in pratica, dall’area della sede A) capoluogo, all’area della sede B);
2) della nota prot. 2010.0421630 del 13.5.2010, a firma del Dirigente del predetto Settore Tecnico di trasmissione decreto sub a);
3) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale, compresa documentazione acquisita agli atti dal predetto Settore Tecnico richiamata nel provvedimento sub a), nonché per quanto di ragione:
4) del certificato apocrifo rilasciato dal Comune di Francolise con numero di protocollo 8185/2009 con cui si attesta che la farmacia N ricadrebbe nella sede B), certificato che figura nel provvedimento sub 1);
5) per quanto di ragione: a) del certificato del Comune di Francolise attestante l’avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’istanza della dott. ssa N ed il certificato di agibilità del 16.2.2010 prot. n. 411;b) dei certificati rilasciati dall’A.S.L. CE 1 Distretto 14 ex 28 Teano prot. n. 239/2010 del 19.2.2010 e dall’A.S.L. CE prot. n. 648/AAGG del 14.12.2009;c) della deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;d) del decreto dirigenziale n. 04/SAN del 22.6.2000 del Coordinatore dell’A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria;atti tutti richiamati nel provvedimento sub a)..
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della intimata Regione.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. CE;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata N A;
Visti gli atti di intervento in giudizio ad adiuvandum di F P;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze nn. 1939 e 1940 del 23 settembre 2010;nn. 2142, 2148 e 2150 del 14 aprile 2011;nn. 4600 e 4601 del 30 settembre 2011;nn. 813 e 814 del 16 febbraio 2012 di questa Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza dell’11 aprile 2013 il dr. V C - i difensori delle parti, presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con separati ricorsi, B P (n. a Caserta il 7.4.1948), C A (n. a Francolise l’1.6.1952), C E (nata a Francolise il 20.7.1953), C F (nato a Francolise il 14.10.1940), C A (n. a Teano il 14.10.1921), Crispino Rocco (n. a Frattamaggiore il 31.7.1953), D’Angelo Andrea (n. a Sparanise il 4.4.1932), D’Antuono Gennarino (n. a Francolise il 6.6.1925), L V A (n. a Teano il 12.3.1957), L A (n. a Teano il 27.11.1983), Mancino Salvatore (n. a Francolise il 24.11.1931), Mandara Amedeo (nato a Francolise il 17.4.1963), Mandara Franca (n. a Francolise l’8.8.1966), Marrese Maria (n. a Teano il 18.12.1937), M S (n. a Sparanise il 26.12.1970), Matano Michele (n. a Francolise il 7.4.1936), Moccia Fiorentino (n. a Francolise il 25.8.1924), Moccia Italia (n. a Francolise il 16.7.1927), Monaco Rosa (n. a Capua il 22.2.1976), Napoletano Andrea (n. a Francolise il 27.6.1949), Natale Angelamaria (n. a Francolise l’11.9.1932), Natale Antonio (n. a Francolise il 30.11.1934), Natale Rinaldo (n. a Capua il 10.6.1966), Puca Giuseppe (n. ad Aversa il 29.10.1933), Q R (n. a Capua il 5.3.1960), R P (n. a Capua il 29.6.1985), Senese Bianca (n. a Francolise il 13.2.1932), Senese Pasqualino (n. a Francolise il 15.9.1942), Trabucco Reparata (n. a Carinola il 5.12.1923) (ricorso n. 4611/2012 R.G., notificato il 21-22.7.2010 e depositato il giorno 30 successivo), tutti cittadini residenti nel Comune di Francolise capoluogo e nell’attigua frazione di Montanaro - come da certificato di residenza allegato - ed il Comune di Francolise, in persona del legale rappresentante p.t., (ricorso n. 4612/2010 R.G., notificato il 20-21.7.2010 e depositato il giorno 30 successivo), hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, il decreto dirigenziale n. 52 del 10.5.2010 in epigrafe del dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Caserta della Regione Campania con cui, vista l’istanza presentata, ai sensi e per gli effetti della L. n. 362/91 dalla dott. ssa N A, “visto il certificato rilasciato dal Comune di Francolise (CE), con numero di protocollo 8185/2009, con il quale si attesta che i locali situati in Via Purgatorio, si trovano ad una distanza dagli altri esercizi farmaceutici non inferiore a mt. 200, che il trasferimento richiesto avviene nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza e che soddisfa le esigenze della popolazione della zona”, si era autorizzata la dott. ssa N - farmacista in precedenza autorizzata a gestire, quale titolare, la 2^ sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Francolise (CE), alla Via V. Emanuele s.n.c. - a trasferire l’esercizio farmaceutico, nell’ambito della sede per la quale era stata concessa l’autorizzazione, dai locali di Via V. Emanuele, a quelli di Via Purgatorio s.n.c. (Frazione Ciamprisco), dello stesso Comune.
All’uopo, in punto di fatto, i ricorrenti premettevano:
- che, nonostante nell’impugnato decreto si assuma che il predetto trasferimento fosse avvenuto all’interno dello stesso ambito territoriale della seconda sede farmaceutica di cui era titolare la dott. ssa N A, così come attestato da un certificato rilasciato dal Comune di Francolise con numero di protocollo 8185/2009, citato nelle premesse dell’impugnato decreto, in pratica, il trasferimento era, invece, intervenuto dall’area della sede A) capoluogo, all’area della sede B);
- che, infatti, la pianta organica delle farmacie del Comune di Francolise, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15.7.1993 divide il territorio comunale in due sedi farmaceutiche: la sede A, che comprende il capoluogo e la frazione Montanaro, ivi incluse le rispettive case sparse e che è la sede originaria della farmacia della dott. ssa N, e la sede B che comprende le frazioni S. Andrea del Pizzone e Ciamprisco e che è la sede della dott. ssa Figliolini.
Tanto premesso e preso atto che la località Ciamprisco, ove il decreto impugnato aveva autorizzato il trasferimento, ricadeva proprio nell’ambito territoriale 5 della sede farmaceutica B, sicché risultava essere stato autorizzato un inammissibile sconfinamento nell’ambito territoriale ad altra sede farmaceutica dove verranno a trovarsi due farmacie, mentre i cittadini - compresi gli attuali ricorrenti con il ricorso n. 4611/2010 R.G. degli ambiti territoriali 1 e 2, incluso il capoluogo, rimarranno del tutto sprovvisti di farmacie, per modo che gli abitanti, per raggiungere la farmacia e, meglio si direbbe, le farmacie, dovranno percorrere fino a 4 chilometri, secondo la collocazione delle rispettive abitazioni, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione di legge (art. 1, L. n. 475/1968;art. 5 L. n. 362/1991) - Eccesso di potere (per travisamento dei fatti e presupposto erroneo);
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposto erroneo. Violazione art. 97 Cost.
Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Campania sostenendo l’infondatezza dei ricorsi.
Si è costituita in giudizio l’A.S.L. CE chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
In relazione ad entrambi i giudizi si è costituita anche la controinteressata N Anna, preliminarmente eccependo, in relazione al ricorso n. 4611/2010 R.G., il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti di cui al ricorso 4611/2010 e, nel merito, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con atto depositato il 20.6.2011 è intervenuta in entrambi i giudizi ad adiuvandum F P, quale titolare della prima sede farmaceutica del Comune di Francolise sita alla Via Roma 107, della Frazione “Sant’Andrea del Pizzone”, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi..
Nell’ambito del ricorso n. 4611/2010 R.G., i ricorrenti Trabucco Reparata, Q R (con atto notificato il 21.5.2012 e depositato il 6.6.2012), M S, L A, D’Antuono Gennarino, R P e L V A (con atto notificato il 20.11.2011 e depositato il 13.1.2012) hanno dichiarato di revocare, come in effetti hanno revocato, il mandato al loro difensore Avv. G A.
Con le ordinanze in epigrafe la Sezione ha disposto apposita verificazione.
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2013 i ricorsi sono stati ritenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 4612/2010 R.G. a quello n. 4611/2010 R.G., per le evidenti ragioni di connessione oggettiva, risultando impugnati con entrambi i ricorsi i medesimi provvedimenti.
Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e di inammissibilità del ricorso n. 4611/2010 R.G., sollevata dalla controinteressata N A, atteso che la giurisprudenza avrebbe da tempo ritenuto che “in tema di tutela di interessi collettivi in sede giurisdizionale amministrativa, l’esperibilità dell’azione è subordinata al fatto che gli interessi fatti valere siano riferiti ad un Ente che, pur se non sia dotato di personalità giuridica, possa comunque essere considerato come esponenziale di un gruppo civico non occasionale (……….) più come formazione estemporanea (…….) dei desideri di taluni singoli cittadini” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, n. 745/2007).
Più recentemente, in termini sostanzialmente coincidenti (T.A.R. Lazio, Latina, 17.9.2002, n. 836 e T.A.R. Veneto, sez. I, 4.4.2005, n. 1261) si sarebbe ritenuto che: “Poiché nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone sempre la titolarità di un interesse sostanziale, personale e diretto, deve ritenersi la carenza di legittimazione ad agire in capo ad un comitato costituito in forma associativa temporanea con interesse specifico e limitato, caratterizzato dalla protezione di fatto degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e, quindi, strumentale all’esercizio di una sorta di azione popolare, non ammessa nel nostro ordinamento” (Cfr. anche T.A.R. Liguria, sez. I, 11.5.2004, n. 747).
La questione rileva ancor più nella fattispecie del presente ricorso ove i cittadini sarebbero stati chiamati a sottoscrivere un ricorso al solo ed unico scopo di impugnare provvedimento e pertanto, a maggior ragione, non rivestirebbero una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini i singoli firmatari del ricorso ed in cui la partecipazione alla controversia dovrebbe definirsi quanto meno perplessa.
L’ordine di idee della controinteressata non è condivisibile.
Invero la normativa in tema di organizzazione del servizio farmaceutico, al fine di assicurarne una efficiente ed omogenea distribuzione dello stesso sul territorio, prende in considerazione non solo l’interesse pubblico, ma anche la posizione dei cittadini, singoli o associati, il cui interesse finisce con l’essere in tal modo differenziato rispetto a quello della generalità dei soggetti.
Inoltre neppure può in alcun modo sostenersi che l’ente locale, quale ente istituzionalmente rappresentativo della collettività stanziata sul suo territorio, abbia il monopolio della tutela degli interessi della predetta collettività, prosciugando in tal modo l’astratta legittimazione ad interesse ad agire dei singoli cittadini, anche se non associati, allorquando la normativa di riferimento consideri particolarmente compatibile e funzionale all’interesse pubblico pure istituzionalmente in cura all’ente territoriale, la loro situazione che, quindi, non resta confinata al rango di interesse di mero fatto (com’è noto solo eccezionalmente tutelato attraverso tipiche azioni popolari), ma assurge al rango dell’interesse legittimo, con la conseguenza che i predetti cittadini acquistano piena legittimazione ad impugnare gli atti incidenti negativamente nella loro sfera giuridica.
Pertanto, nella fattispecie, i cittadini ricorrenti con il ricorso n. 4611/2010 R.G., sì come tutti residenti nel Comune di Francolise capoluogo e nell’attigua frazione di Montanaro - come da certificati di residenza allegati - rivendicando a ragione la necessità di un’assistenza farmaceutica locale attraverso un’equa, razionale ed omogenea distribuzione sul territorio degli esercizi farmaceutici, con piena legittimazione ed interesse ad agire, affiancano il Comune di Francolise (ricorso n. 4612/2010 R.G.) nell’impugnazione del decreto regionale che, con l’autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia della dott. ssa N rendono loro più disagevole l’accesso al servizio farmaceutico.
Ciò premesso, nel merito entrambi i ricorsi sono fondati, in ragione della fondatezza di entrambe le censure che, afferendo ad un unico iter logico-argomentativo, possono trattarsi congiuntamente.
In particolare, con la prima censura, i ricorrenti di entrambi i ricorsi deducono la violazione di legge (art. 1, L. n. 475/1968;art. 5 L. n. 362/1991), nonché l’eccesso di potere (per travisamento dei fatti e presupposto erroneo), lamentando che, in aperta violazione del comma 4, art. 1, L. n. 475 cit. (il quale sancirebbe che il trasferimento dovrebbe avvenire in un locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale), la farmacia della dott. ssa N, a differenza di quanto si assumerebbe nell’impugnato decreto regionale, sarebbe stata trasferita in un locale che non ricadrebbe nell’ambito della sede farmaceutica A per la quale sarebbe stata concessa l’autorizzazione alla dott. ssa N e che opererebbe nella circoscrizione territoriale di Francolise capoluogo e Frazione Montanaro, non inglobando la c.d. Frazione Ciamprisco;difatti il predetto decreto, autorizzerebbe il trasferimento della Farmacia N, dalla sua sede di Via V. Emanuele - ricadente nella sede farmaceutica A - alla Via Purgatorio nella c.d. “Frazione Ciamprisco” la quale sarebbe Frazione del Comune di Francolise ricadente nell’ambito territoriale afferente la sede farmaceutica B, in titolarità della dott. ssa Figliolini.
In tal modo, alla luce della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Francolise, approvata con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 15.7.1993, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato decreto dirigenziale e sull’erroneo presupposto e con travisamento dei fatti - dedotti nella seconda censura - che il trasferimento della Farmacia N fosse intervenuto nello stesso ambito territoriale della seconda sede farmaceutica, alcun trasferimento di collocazione dei locali della farmacia all’interno del medesimo ambito territoriale sarebbe stato autorizzato, bensì trasferimento del locale della farmacia in un ambito territoriale spettante ad altra sede farmaceutica (B), dove peraltro esisterebbe già la farmacia, con conseguente sconfinamento e raddoppio delle farmacie nella sede B, sprovvedendone la sede A.
L’ordine di idee di parti ricorrenti è condivisibile.
Invero, nel sistema di cui al T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, integrato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475, il contingentamento del numero delle farmacie autorizzate all’esercizio in ciascun Comune, realizzato mediante la c.d. “pianta organica”, è funzionale al criterio fondato sul rispetto di un rapporto costante fra la popolazione del comune, il numero delle farmacie e la collocazione delle farmacie in modo che siano agevolmente raggiungibili.
In punto di diritto l’art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato R.D. con 27 luglio 1934, n. 1265 dispone che: <<Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto della necessità dell’assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell’articolo stesso. L’autorizzazione è valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento delle farmacie entro i limiti della sede stessa, è subordinata all’approvazione del prefetto >>;a sua volta, l’art. 1, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dall’art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, stabilisce che: <<L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell’autorità competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini ai fini dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’unità sanitaria locale ed in quella del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l’esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona >>.
La Sezione, dopo avere vanamente ordinato - con ordinanze nn. 2148 e. 2150 del 14 aprile 2011 - al Comune di Francolise ed alla Regione Campania “di correttamente verificare in contraddittorio fra loro in quale sede farmaceutica (A o B) rientrino i locali di Via V. Emanuele ove, allo stato, è ubicato il predetto esercizio e se i locali di Via Purgatorio-Frazione Ciamprisco, in relazione ai quali è stata resa l’autorizzazione in parola, rientrino nella sede farmaceutica A o B”, riteneva necessario disporre - con successive ordinanze n. 4600 e 4601 del 30 settembre 2011 - una verificazione al fine di “acclarare l’esatta ubicazione dei locali di Via V. Emanuele nella sede farmaceutica A o nella sede farmaceutica B del Comune di Francolise”.
All’esito della disposta verificazione, pur dovendosi prendere atto della notevole mole di documentazione che il Verificatore incaricato ha depositato in giudizio, la Sezione, ritenendo non essere stata fornita esauriente risposta al quesito propostogli, essenzialmente per la circostanza che: “non risulta dagli atti di causa in quale sede farmaceutica (A o B) sono ubicati i locali di Via E. Emanuele e quelli di Via Purgatorio (frazione Ciamprisco)”, disponeva un supplemento di verificazione.
All’esito di tale supplemento di verificazione il Verificatore in data 5.4.2012 ha depositato in giudizio relazione integrativa da cui si apprende che, nel corso della riunione indetta dal Verificatore e tenutasi il 22.3.2012 presso il Settore Farmaceutico della Regione Campania, alla quale erano presenti, oltre al medesimo Verificatore, il Sindaco di Francolise e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Francolise ed i rappresentanti del settore farmaceutico della Regione Campania è stato redatto il verbale nel quale si ribadiscono due punti fermi: anzitutto che la dott. ssa N è titolare della farmacia rurale della II^ sede farmaceutica del Comune di Francolise, denominata “Sede A”, comprendente la circoscrizione territoriale di Francolise capoluogo, la frazione di Montanaro e le numerose case sparse e, poi, che la dott. ssa P F, invece, è titolare della I^ Sede farmaceutica rurale sita in Sant’Andrea del Pizzone e Ciamprisco.
Inoltre nel predetto verbale si rileva che Via Vittorio Emanuele è situata in Francolise Capoluogo - quindi nel perimetro territoriale della 2^ Sede Farmaceutica, che corrisponde alla “Sede A” - ed è assegnata alla dott. ssa N A, mentre Via Purgatorio è situata nella Frazione Ciamprisco del Comune di Francolise, quindi nella 1^ Sede Farmaceutica corrispondente alla”Sede B”, assegnata alla dott. ssa P F.
In conclusione, il Verificatore, nel richiamare tutto quanto già esposto, ed evidenziando l’errore di fondo compiuto nell’individuare, a volte con lettere dell’alfabeto (A e B) e, molto più frequentemente, con numerazione (1^ e 2^), le perimetrazioni delle circoscrizioni territoriali delle Sedi farmaceutiche ubicate nel Comune di Francolise, rispondendo al quesito posto dalla Sezione secondo cui: “non risulta dagli atti di causa in quale sede farmaceutica (A o B) sono ubicati i locali di Via V. Emanuele e quelli di Via Purgatorio (frazione Ciamprisco)”, ritiene che:
- Via Vittorio Emanuele (ubicata in frazione Francolise Capoluogo) ricada nella perimetrazione territoriale della 2^ Sede Farmaceutica - corrispondente alla “Sede A” - assegnata alla dott. ssa N A;
- Via Purgatorio (ubicata nella Frazione Ciamprisco di Francolise) ricada nella perimetrazione territoriale della 1^ Sede Farmaceutica corrispondente alla Sede”B”, assegnata alla dott. ssa F P.
La difesa regionale nella memoria di costituzione si limita a considerare come non possa essere considerata degna di rilievo la contestazione mossa dai ricorrenti e dalla controinteressata circa l’autenticità e la correttezza del certificato prot. n. 8185/2009 rilasciato dal Comune di Francolise in data 27.11.2009, posto alla base del gravato decreto dirigenziale e attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 4, legge n. 362/1991, in quanto tale certificato, sì come atto amministrativo di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, possiede dignità probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso;conseguentemente in sede giudiziaria il certificato in parola dovrebbe essere impugnato con querela di falso ed in sede amministrativa oggetto di apposito atto di ritiro, a nulla valendo le considerazioni mosse in tale sede, mentre allo stato, non risulterebbe che il Comune di Francolise abbia proposto querela di falso avverso il richiamato certificato o abbia provveduto al ritiro in autotutela della contestata certificazione.
Tuttavia, successivamente all’adozione dell’impugnato decreto regionale deve darsi conto che - come asserito e documentato dall’interveniente, dott. ssa P F - il Comune di Francolise con nota prot. n. 7544/2010, del 10.12.2010 le comunicava l’avvio del procedimento di revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.m.ii. “….diretto all’annullamento e/o alla declaratoria di nullità della nota/certificato/provvedimento/attestato prot. n. 8185/2009 datato 27.11.2009 attribuito al sindaco pro-tempore del Comune di Francolise, in realtà apocrifo”;con successiva nota prot. n. 478/2011 del 21.1.2011, il Comune di Francolise comunicava all’interveniente l’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo volto all’annullamento del documento utilizzato dalla N indicato come “certificato rilasciato dal Comune di Francolise (CE), con numero di protocollo 8185/2009”, in quanto trattasi di provvedimento evidentemente falso e recante una firma apocrifa. Nel corpo del medesimo provvedimento prot. n. 478/2011 del 21.1.2011 del 21.1.2011, si dava altresì atto che, da una verifica puntuale e dettagliata degli atti interni dell’Amministrazione, era emerso che, alla data del 27.11.2009 non risultava redatto o trasmesso (sia a mano che a mezzo posta) alcun certificato e/o attestato recante il numero di protocollo 8185/2009.
Il Collegio, nel prendere atto, dalla disamina dell’atto prot. n. 478/2011 del 21.1.2011 versato in giudizio, della esattezza della ricostruzione in fatto prospettata dalla interveniente ed, inoltre, che, a seguito del ritiro in autotutela del suddetto certificato, il Comune di Francolise ha coerentemente proposto anche ricorso avverso l’impugnato decreto, osserva che (a prescindere dal rilievo che possa rivestire, anche in astratto, la certificazione rilasciata dal Comune di Francolise, nel modo come sopra descritto, nell’ambito del procedimento complesso attivato dalla Regione Campania per il trasferimento dei locali della farmacia della controinteressata), ciò che va recisamente confutata è la tesi implicitamente presupposta dalla Regione per la quale la certificazione rilasciata dal Comune la vincolerebbe o, comunque, condizionerebbe, al punto da ritenere acriticamente, quanto al trasferimento dei locali, di dovere dar seguito a quanto certificato dal Comune, relativamente all’attestazione che il trasferimento dei locali della farmacia N avverrebbe nell’ambito della stessa sede farmaceutica.
Invero, le argomentazioni della difesa regionale dimostrano come essa, uniformandosi a quanto attestato nel certificato, successivamente riconosciuto come apocrifo dal medesimo Comune abbia omesso del tutto di effettuare una doverosa ed autonoma istruttoria per accertare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per eventualmente autorizzare il trasferimento dei locali della sede farmaceutica della dott. ssa N, con il travisamento dei fatti ed erroneo presupposto che inevitabilmente ne consegue.
Pertanto, alla luce della disposta verificazione pienamente fondata si rivela la prospettazione di parti ricorrenti per la quale, con l’impugnato decreto, la Regione Campania, in violazione della rubricata normativa di cui all’art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed all’art. 1, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dall’art. 1 , L. 8 novembre 1991, n. 362, ha illegittimamente disposto il trasferimento dei locali della controinteressata, dott. ssa N A, in una sede farmaceutica diversa da quella per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
La somma complessiva da corrispondere al Verificatore incaricato viene posta a esclusivo carico della soccombente Regione e liquidata come da dispositivo
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.