TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-10-12, n. 201100729
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Testo completo
N. 00729/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2011, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Talenti, con domicilio eletto presso Antonino Pellicanò, Avv. in Reggio Calabria, via Palestino, 8;
contro
Comunità Montana "Aspromonte Orientale" in persona del Presidente p.t.;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente alla Comunità montana "Aspromonte orientale", ai sensi dell'art. 22 ss. della l. 241/90, ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 308 del 15 marzo 2011, nonchè per il conseguente riconoscimento del diritto all'accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. Pittari Giuseppe ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso avanzata alla Comunità Montana in data 15.3.2011, avente ad oggetto: “a) tutti gli atti del procedimento di conferimento