TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-02-20, n. 201801945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-02-20, n. 201801945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801945
Data del deposito : 20 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2018

N. 01945/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05550/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2016, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura Generale dello Stato, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, non costituito in giudizio;

nei confronti di

C S, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del d.p.r. 19 aprile 2016 n. 1133 con il quale è stato nominato nel posto di ruolo di Avvocato generale aggiunto l'avvocato dello Stato C S e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2016 e la conseguente proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Repubblica, non conosciuti;

- la proposta dell'Avvocato Generale dello Stato in data 10 marzo 2016 al Presidente del Consiglio dei Ministri;

- il parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato in data 25 febbraio 2016 e gli atti istruttori dallo stesso Consiglio adottati;

e per il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Avvocatura Generale dello Stato e di C S;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 12054 del 2 dicembre 2016, che poneva anche incombenti istruttori a carico dell’Avvocatura dello Stato;

Visto il deposito documentale eseguito dall’Avvocatura dello Stato in data 31 gennaio 2017, contenente una relazione dell’Amministrazione con allegati e relativo indice;

Visto il deposito documentale eseguito dalla parte ricorrente in data 15 febbraio 2017;

Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. 8769 del 20 luglio 2017, che poneva ulteriori incombenti istruttori a carico dell’Avvocatura dello Stato;

Vista l’istanza istruttoria di integrazione dell’ordinanza collegiale n. 8769/2017, avanzata dalla parte ricorrente in data 7 agosto 2017;

Visto il deposito documentale eseguito dall’Avvocatura dello Stato in data 18 settembre 2017, contenente copia della nota dell’Avvocatura Distrettuale di Firenze del 26 luglio 2017 prot. n. 30529 e le schede cartacee relative alle pratiche complessivamente affidate e trattate dall’avv. A nel periodo 1974-1981 e 1983-1987 presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze;

Visto il deposito documentale eseguito dalla parte ricorrente in data 22 dicembre 2017;

Visto il deposito documentale eseguito dal controinteressato, avv. C S, in data 27 dicembre 2017;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Torna all’esame del Collegio, per la compiuta definizione nel merito, e all’esito degli incombenti istruttori ordinati dalla Sezione - con sentenza non definitiva n. 12054 del 2 dicembre 2016 e successiva ordinanza collegiale n. 8769/017 del 20 luglio 2017 - la controversia incardinata, con il gravame in epigrafe, dall’avv. G A, per l’annullamento della nomina dell’Avvocato dello Stato C S, odierno controinteressato, nel posto di ruolo di Avvocato Generale Aggiunto, all’esito della procedura cui lo stesso esponente aveva partecipato.

Il ricorrente deduceva questioni sia di natura puramente procedimentale, sia di natura sostanziale, queste ultime attinenti al merito della compiuta valutazione dei candidati nel posto di ruolo di Avvocato Generale aggiunto.

Con sentenza non definitiva n. 12054/2016, la Sezione, avendo ritenuto di pronta delibazione, e quindi scrutinabili allo stato degli atti, le sole censure di carattere procedimentale, le esaminava, disattendendole e, per l’effetto, rigettava parzialmente il ricorso in relazione al primo, secondo, terzo e quarto motivo di gravame. Per il rimanente, riteneva necessario disporre istruttoria <<e, in parziale accoglimento dell’istanza formulata dal ricorrente con memoria depositata il 28 ottobre 2016, ordinare all’Avvocatura dello Stato il deposito di documentazione atta a comprovare “le pratiche [complessivamente] affidate e trattate dall’avv. A e dall’avv. S”, unitamente a una documentata relazione sulla vicenda, nel termine perentorio di giorni 60 (=sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza non definitiva>>.

A detto incombente l’Avvocatura dello Stato provvedeva con deposito documentale eseguito in data 31 gennaio 2017, contenente una relazione dell’Amministrazione con allegati e relativo indice;
ad esso seguiva il deposito documentale della parte ricorrente in data 15 febbraio 2017.

Con successive memorie, conclusionali e di replica, le parti reciprocamente contestavano, sotto svariati profili, le produzioni documentali suddette.

In particolare, con memoria conclusionale del 19 giugno 2017, il ricorrente contestava, sotto svariati profili, il non corretto adempimento da parte dell’Avvocatura dello Stato dell’incombente istruttorio disposto con la sentenza non definitiva n. 12054/2016 e, con specifico riguardo al periodo di riferimento temporale, lamentava che i dati numerici esposti non dessero conto, per il difetto di archiviazione dichiarato dalla medesima Avvocatura dello Stato, dei primi anni di servizio dell’Avv. A (entrato in servizio quattro anni prima dell’avv. S).

Con memoria di replica del 24 giugno 2017 l’Amministrazione intimata chiariva che, per il periodo precedente al 1989, corrispondente ai primi quindici anni del servizio prestato dall’avv. A presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, a causa di un difetto di archiviazione informatica, di cui, peraltro, era menzione nella depositata relazione, non era stato possibile esporre dati numerici distinti per “codice materia”, mentre i dati relativi al periodo in questione erano stati tratti dai rapporti informativi degli avvocati distrettuali succedutisi nella carica presso l’Avvocatura di Firenze e dalle indagini all’uopo svolte dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze mediante la consultazione delle schede cartacee ancora disponibili.

Inoltre, nella medesima memoria (pag. 6, punto 5) riportava delle espressioni - “inaccettabilmente offensive dell’Istituto cui il ricorrente appartiene” - utilizzate dall’avv. A nella memoria conclusionale del 19 giugno 2017, di cui chiedeva la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c..

All’esito della pubblica udienza del 5 luglio 2017, con ordinanza collegiale n. 8769/2017 del 20 luglio 2017, la Sezione ordinava all’Avvocatura dello Stato il deposito delle “schede cartacee relative alle pratiche complessivamente affidate e trattate dall’avv. A nel periodo 1974-1989 presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze”, rinviando il prosieguo della discussione alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018.

Al nuovo incombente istruttorio l’odierna intimata provvedeva con deposito documentale del 18 settembre 2017, contenente copia della nota dell’Avvocatura Distrettuale di Firenze del 26 luglio 2017 prot. n. 30529 e le schede cartacee relative alle pratiche complessivamente affidate e trattate dall’avv. A nel periodo 1974-1981 e 1983-1987 presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, risultando quelle relative al 1982 non disponibili.

In vista della pubblica udienza fissata per l’ulteriore discussione del ricorso, in data 19 dicembre 2017 le Amministrazioni intimate depositavano memoria, insistendo nelle proprie conclusioni. La difesa erariale ribadiva la richiesta di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., delle espressioni sconvenienti utilizzate dal ricorrente.

Anche parte ricorrente produceva memoria, in data 22 dicembre 2017, effettuando altresì un deposito documentale.

Il controinteressato C S in data 27 dicembre 2017 effettuava una produzione documentale, cui faceva seguito il 29 dicembre una memoria.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Torna all’odierno esame del Collegio la controversia avente ad oggetto la nomina ad Avvocato Generale Aggiunto, conferita con il D.P.R. impugnato all’avv. C S.

1.1. Passando allo scrutinio nel merito dei residui motivi di ricorso, il Collegio ne rileva la fondatezza, in relazione ai denunciati vizi di violazione delle norme applicabili alla procedura per il conferimento dell’incarico de quo e dei criteri valutativi approvati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato (CAPS) nella seduta del 3 settembre 2015, oltre che di violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e di buona amministrazione, come formulati con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di impugnazione.

2. La procedura per il conferimento dell’incarico di Avvocato Generale Aggiunto è stata avviata in applicazione dell’art. 16 bis della legge n. 103/1979, e l’incarico è stato conferito facendo riferimento ai criteri fissati dal CAPS nella seduta del 3 settembre 2015.

2.1 Il par. IV dei criteri elaborati dal detto Consiglio così dispone: “il parere da parte del Consiglio è espresso sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di rilevanza:

a) Valutazione della professionalità acquisita e in particolare delle competenze direttive (attitudini organizzativo-innovative nonché relazionali) desunte dagli elementi, se del caso verificati, indicati nel curriculum professionale e da quelli emergenti dagli altri documenti acquisiti anche in base al precedente Punto III;

b) Valutazione del rapporto tra tali competenze e le esigenze funzionali da soddisfare emergenti dalle informazioni concernenti l'incarico da ricoprire;

c) Valutazione della laboriosità e diligenza desunte dagli elementi, se del caso verificati, indicati nel curriculum professionale e da quelli emergenti dagli altri documenti acquisiti anche in base al precedente punto III.

Si attribuisce carattere preminente alla valutazione della professionalità acquisita e in particolare di quella consistente nelle competenze direttive acquisite che vale anche come criterio di lettura di tutti gli altri dati disponibili.

Nella valutazione della professionalità acquisita, all'attività svolta nell'ambito di incarichi esterni, anche fuori ruolo, non può di per sé essere attribuito valore poziore rispetto all'attività di Istituto.

[…]

L'anzianità di servizio è un indice dell'esperienza professionale acquisita, cui la legge attribuisce il valore di requisito per accedere all'incarico. […]

Per la nomina ad Avvocato generale aggiunto, un'anzianità di servizio di nove anni nella quarta classe di stipendio è indice di professionalità la cui presenza, ancorché per legge non indispensabile, è valutata dal Consiglio ai fini dell'attribuzione dell'incarico”.

2.2 In sostanza, come la Sezione ha già avuto occasione di rilevare (Tar Lazio, I sezione, 1° dicembre 2017, n. 11925), la disposizione in esame, cui il Consiglio si sarebbe dovuto attenere nel valutare le candidature presentate per l’incarico di Avvocato Generale Aggiunto, individua tre criteri che sono espressamente riportati “in ordine di rilevanza”: la professionalità (e, in particolare, le competenze direttive acquisite);
la comparazione tra le competenze maturate e le esigenze funzionali da soddisfare attraverso il conferimento dell’incarico da ricoprire;
la laboriosità e diligenza.

2.3 La delibera del Consiglio del 25 febbraio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico all’avv. S, si esprime come segue:

Successivamente, l'Avvocato Generale, esaminato il curriculum con la documentazione allegata ed il fascicolo personale dei due avvocati dello Stato che hanno utilmente manifestato la disponibilità all'incarico, chiede il parere del Consiglio sulla sua proposta di conferimento della nomina ad Avvocato Generale aggiunto all'Avv. C S.

In proposito, l'Avvocato Generale, dopo aver dato atto che si tratta di avvocati entrambi in possesso di eccellenti doti professionali e umane, evidenzia che dal percorso professionale dell'Avv. S, quale risultante dalla documentazione acquisita e dal fascicolo personale, emerge, oltre che una completa e ricchissima esperienza professionale maturata all'interno dell'Istituto, una particolare attitudine alle relazioni esterne, palesata tra l'altro nel proficuo svolgimento di incarichi di notevole rilievo istituzionale, implicanti funzioni di diretta collaborazione con le Autorità di Governo e con gli altri organi costituzionali: attitudine che risulta pienamente consona alle peculiari funzioni di cura dei rapporti con gli organi politici, giurisdizionali e amministrativi di vertice che l'Avvocato Generale aggiunto è chiamato dalla legge ad espletare in sostituzione, nei casi di assenza o impedimento, dell'Avvocato Generale […] Gli avv.ti G, P ed il proc. G rilevano poi, con varietà di sfumature, che il curriculum del collega A è più rispondente al modello richiesto dalla delibera del 3.9.2015 ed in particolare che da esso emerge, rispetto a quello del collega S, lo svolgimento di altro incarico direttivo, quello di Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze, oltre alla dettagliata descrizione di una rilevante attività difensiva presso giurisdizioni superiori anche internazionali e alla documentazione della conseguente professionalità anche attraverso l'allegazione di una consistente mole di scritti difensivi. Aggiungono che la descrizione delle attività professionali concretamente svolte difetta nel curriculum dell'avvocato S, al quale non sono allegati scritti giuridici e nel quale si fa riferimento per lo più astratto alle funzioni normativamente assegnate al DAGL e al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. […] Preso atto della posizione assunta dall'Avvocato Generale si procede all'immediata audizione degli avvocati A e S, al fine di acquisire eventuali elementi di valutazione. [...] Conclusesi le audizioni, l'Avvocato Generale ritiene che entrambi gli interessati abbiano dato conferma delle loro eccellenti doti e che abbiano trovato riscontro anche le ragioni sulle quali ha basato la sua proposta di conferimento dell'incarico all'Avv. C S, sulla quale chiede che il Consiglio si pronunci. […]

All'esito della discussione che ne segue, la proposta dell'Avvocato Generale riceve quattro voti favorevoli e tre contrari, degli avv.ti G e P e del proc. G, questi ultimi motivati dal mancato accoglimento delle richieste preliminari di rinvio a vario titolo formulate, nonché dal fatto che comunque i dati dichiarati nel curriculum e documentati con le allegazioni, tenuto conto dei parametri fissati dall'art. 16 bis l. n. 103/1979 e dalla delibera del 3.9.2015, e del curriculum dell'avvocato A, non consentono di esprimersi a favore del collega S.”

3. Come evidenziato dalle censure attoree all’odierno esame del Collegio, l’apparato motivazionale sopra riportato è censurabile sotto plurimi, connessi aspetti, in quanto, come si evince dalla copiosa documentazione depositata agli atti dalle parti, il conferimento dell’incarico in questione è avvenuto in spregio dei criteri fissati dal CAPS nella seduta del 3 settembre 2015 “in ordine di rilevanza”, di tal che, priva di giustificazione appare la scelta di attribuire prevalenza per la nomina ad Avvocato Generale Aggiunto al profilo del prescelto rispetto a quello dell’odierno ricorrente, così come, peraltro, veniva rilevato nel corso della seduta del CAPS del 25 febbraio 2016 dai membri del Consiglio che formulavano voto contrario alla nomina dell’avv. S.

3.1 Quanto al criterio della professionalità (e, in particolare, alle competenze direttive acquisite), nonostante la chiara e inequivoca formulazione del criterio in discorso e la sua priorità - in ordine di rilevanza - rispetto agli altri, rileva il Collegio che non è stato dato il giusto rilievo al pregresso svolgimento, da parte del solo avv. A, di altro incarico direttivo - nella specie, quello di Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze - così come è stata trascurata, in danno dell’odierno ricorrente, la rilevante attività difensiva dallo stesso svolta presso giurisdizioni superiori anche internazionali e la conseguente professionalità acquisita;
elementi, questi ultimi, che non trovavano pari espressione nel curriculum del controinteressato S.

Inoltre, a favore del nominato è stata valorizzata la “completa e ricchissima esperienza professionale maturata all'interno dell'Istituto, una particolare attitudine alle relazioni esterne, palesata tra l'altro nel proficuo svolgimento di incarichi di notevole rilievo istituzionale, implicanti funzioni di diretta collaborazione con le Autorità di Governo e con gli altri organi costituzionali”.

Pertanto, da un lato si è trascurato di considerare che l’avv. S, in termini di esperienza maturata all’interno dell’Istituto, non aveva tuttavia ricoperto incarichi direttivi;
dall’altro, in pieno contrasto con i criteri del CAPS del 3 settembre 2015, si è data preminenza agli incarichi esterni dell’avv. S rispetto a quelli interni dell’avv. A.

3.2 Inoltre, è stata enfatizzata la particolare attitudine alle relazioni esterne dell’avv. S derivante dallo svolgimento di prestigiosi incarichi istituzionali, attitudine il cui rilievo, tuttavia, non può trovare sicuro ancoraggio in alcuno dei criteri sopra riportati “in ordine di rilevanza”, in particolar modo, né nella professionalità, essendo tali incarichi esterni e non utili, quindi, all’acquisizione di “competenze direttive” (lett. a);
né ai fini della comparazione tra le competenze maturate e le esigenze funzionali da soddisfare attraverso il conferimento dell’incarico (lett. b), tenuto conto che l’Avvocato Generale Aggiunto condivide, in parte, prerogative e attribuzioni del vertice dell’Istituto (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2009, n. 5661;
id., 26 giugno 2013, n. 3519) e, pertanto, le effettive funzioni allo stesso demandate possono riguardare, principalmente, specifici compiti di compartecipazione alla direzione dell’Istituto, di coordinamento del contenzioso (tributario, costituzionale e comunitario, nonché di quello delle sedi distrettuali), di indirizzo politico dell’attività istituzionale.

3.3 Infine, con ulteriore violazione dei ripetuti criteri, non si è tenuto conto del dato della anzianità di servizio, che, ai sensi del richiamato par. IV, “è un indice dell'esperienza professionale acquisita, cui la legge attribuisce il valore di requisito per accedere all'incarico” (v. art. 16 bis, comma 4, della legge n. 103/1979).

Nello specifico, non è stato tenuto nel debito conto il fatto che il ricorrente si trovasse in posizione di ruolo più elevata di ben dieci posti rispetto a quella dell’Avv. S e con un’anzianità di servizio superiore di quattro anni e mezzo a quella del nominato;
e tanto, malgrado che la presenza di quegli indici di professionalità acquisita fosse stata riconosciuta a favore dell’avv. A in termini di eccellenza, nella medesima seduta del 25 febbraio 2016, quando il Consiglio esprimeva parere favorevole sulla proposta di conferirgli l’incarico di Vice Avvocato Generale.

4. In proposito, le difese dell’amministrazione si incentrano sull’ampia discrezionalità di cui gode il CAPS nell’attribuzione degli incarichi direttivi, come tali sindacabili nei limiti dell’arbitrarietà e irragionevolezza, e sulla circostanza che le modalità di nomina dell’avv. S non incorrerebbero in simili vizi, in quanto la scelta del candidato sarebbe avvenuta sulla base di una valutazione complessiva del candidato, dalla quale emergeva “la peculiare attitudine dell’avv. S allo svolgimento delle funzioni dell’Avvocato Generale Aggiunto, attitudine desunta, oltre che dalla vasta e variegata esperienza professionale maturata all’interno dell’Istituto, dal proficuo svolgimento di incarichi esterni di altro profilo istituzionale”. E richiamano la sentenza non definitiva resa dalla Sezione sul presente gravame, laddove si affermava che “dal contenuto della proposta formulata dall’Avvocato Generale, per come motivata, emergono con chiarezza gli elementi del curriculum professionale dell’avv. S che ne hanno determinato la preferenza quale candidato ritenuto più idoneo alla nomina ad Avvocato Generale Aggiunto”.

5. Osserva il Collegio in proposito, che, pure nella diversità delle fonti disciplinanti la materia e l’incarico da conferire, anche alla procedura in esame possono estendersi quelle valutazioni, più volte espresse in decisioni di questa Sezione riguardanti la contigua materia del conferimento di incarichi giudiziari, secondo cui il conferimento di un incarico direttivo, presupponendo la formulazione di un giudizio di prevalenza di uno tra i candidati partecipanti alla selezione, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e che possono essere validamente espresse in termini sintetici. La sintesi, tuttavia, deve essere tale da consentire comunque di apprezzare l’avvenuta valutazione delle più importanti risultanze istruttorie e di cogliere le reali ragioni dell’operato giudizio di prevalenza, diversamente traducendosi il necessario tratto di sinteticità in una sostanziale omissione argomentativa (Tar Lazio, sez. I, 1 agosto 2017, n. 9138;
6 novembre 2014, n. 11143).

Tuttavia, nel caso all’odierno esame, il giudizio espresso dal CAPS, lungi dall’adoperare i criteri stabiliti in sede di autovincolo secondo l’ordine di rilevanza predeterminato, si poneva in diretto contrasto con essi, poiché faceva cadere la scelta su un soggetto che, da un lato, risultava carente del requisito relativo alle competenze direttive acquisite, dall’altro, si connotava per il pregresso svolgimento di incarichi esterni “di notevole rilievo istituzionale”;
e, con ciò, veniva ad attribuire valore poziore a detti incarichi rispetto all’attività di Istituto.

6. Inoltre, il giudizio espresso dal Consiglio si palesa gravemente carente anche nella misura in cui non tiene conto dell’elemento della anzianità di servizio, che lo stesso CAPS riconosce essere un qualificato “indice dell'esperienza professionale acquisita”. Anche di questo elemento valutativo non si è tenuto conto nella motivazione della deliberazione del CAPS, il che ulteriormente conferma la sussistenza dei denunciati vizi di violazione dei criteri di valutazione, che inficiano la legittimità della delibera impugnata.

Da ciò consegue l’accoglimento anche dell’ottavo motivo di impugnazione, essendo travolto, per invalidità derivata, il successivo D.P.R. di nomina dell’Avv. S ad Avvocato Generale Aggiunto.

7. Alla luce di quanto complessivamente suesposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati per le parti di interesse.

8. Va invece respinta, allo stato, la domanda risarcitoria formulata in ricorso, non essendo ancora accertata la fondatezza della pretesa con essa azionata, vale a dire la spettanza della nomina ad Avvocato Generale Aggiunto.

L’annullamento in parte qua degli atti impugnati comporta, infatti, l’obbligo dell’amministrazione di esercitare di nuovo, in conformità a quanto statuito nella presente decisione, i poteri discrezionali alla stessa riconosciuti – e in nessun caso in questa sede surrogabili da una delibazione giudiziale. Così che, allo stato, la spettanza del bene della vita - alla cui lesione consegue, in presenza degli altri presupposti di cui all’art. 2043 c.c., l’obbligo di risarcire il danno - resta indimostrata, e pertanto non può essere oggetto di favorevole delibazione a fini risarcitori.

9. Va accolta, infine, l’istanza di cancellazione, avanzata, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dall’Amministrazione intimata con memoria del 24 giugno 2017 (pag. 6, punto 5) - in merito alle espressioni sconvenienti utilizzate dall’avv. A nella memoria conclusionale del 19 giugno 2017 - in quanto le stesse esorbitano dai limiti del diritto di difesa e risultano offensive del decoro e dell’immagine dell’Istituto di appartenenza del ricorrente.

10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio, attesa la novità della questione trattata.

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