TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2018-01-12, n. 201800074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2018-01-12, n. 201800074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800074
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00639/2011 REG.RIC.

N. 00074/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2011, proposto da:


La Pinnata S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Buccarelli, 49;


contro

Comune di Parghelia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosetta Profiti in Catanzaro, via Mario Greco,66;
Sindaco di Parghelia non costituito in giudizio;
Ministero Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

dell’ordinanza contingibile ed urgente n.2 del 2 marzo 2011 adottata dal Sindaco di Parghelia e notificata in data 10 marzo 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parghelia e di Ministero Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Atteso che avverso il decreto di perenzione n.2211 del 4 ottobre 2017 parte ricorrente ha proposto opposizione, deducendo che lo stesso sarebbe stato preceduto da un avviso di perenzione quinquennale ex art.82 c.p.a. viziato per carenza dei presupposti sostanziali, poiché in data 31 luglio 2015 la difesa aveva depositato apposita istanza di prelievo ai sensi dell’art.71 c.p.a., chiedendo la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso;

Ritenuto che le istanze di fissazione di udienza antecedenti alla comunicazione dell’avviso di perenzione sono irrilevanti ai fini della perenzione, secondo le disposizioni del vigente cod. proc. amm.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in opposizione va respinto e che le spese possono essere compensate tra le parti;

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