TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2016-07-01, n. 201607553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2016-07-01, n. 201607553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607553
Data del deposito : 1 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04234/2016 REG.RIC.

N. 07553/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04234/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2016, proposto da:


N S T, rappresentato e difeso dagli avv. U C, S D, M B, con domicilio eletto presso M B in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;




contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca;



nei confronti di

M G;



per l'annullamento

del d.m. 50/2016 nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e vacanti - accesso ai documenti - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Sassari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto l’articolo 116, comma due del codice del processo amministrativo;

considerato:

che parte ricorrente ha proposto l’istanza di accesso ai documenti il cui parziale diniego viene contestato con la domanda introdotta nel corso del giudizio principale;

che difatti oltre a quanto prodotto in esito alla domanda di ostensione documentale presentata al ministero, vengono richiesti altri e ulteriori documenti il cui accesso è stato negato per essere qualificati come atti di programmazione, perciò solo esclusi dall’obbligo di visione;

ritenuto:

che le doglianze proposte nel corso del giudizio, nel quale viene impugnato dapprima il procedimento di mancata ammissione al corso di laurea e successivamente il decreto ministeriale con il quale si è provveduto alla chiusura delle graduatorie con l’effetto di impedire gli eventuali scorrimento determinati da rinunce o decadenze, giustifichino la richiesta presentata;

che se la

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