TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-05-06, n. 200900665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-05-06, n. 200900665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200900665
Data del deposito : 6 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00736/2006 REG.RIC.

N. 00665/2009 REG.SEN.

N. 00736/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 736 del 2006, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto presso il suo studio i in Cagliari, via Sonnino N.33;

contro

Comune di Arbus, rappresentato e difeso dall'avv. G B G, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia N.35;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione in data 30.06.2006, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arbus, con cui è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione edilizia n. 6/2006 assentita al ricorrente il 23.1.06 per la realizzazione di un muro di recinzione a giorno e sistemazione esterna dell’area adiacente la propria casa, in località S’Enna e S’Arca ed è stata disposta la rimessa in pristino dei luoghi e del fabbricato in conformità agli elaborati grafici allegati alla concessione in sanatoria n. 8 del 26.10.05;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa l’ordinanza di sospensione dei lavori n.69 del 6.6.2006 del medesimo Responsabile e la relazione dell’Ufficio di Polizia Municipale in data 25.05.2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arbus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in esame il sig. Antonio Scanu impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali il Comune di Arbus, previa sospensione dei lavori, ha dichiarato decaduta l’autorizzazione edilizia 22 marzo 2006, n. 6/2006, già rilasciata in favore dello stesso ricorrente per la realizzazione di un muro di recinzione a giorno e la sistemazione esterna dell’area adiacente la sua casa di abitazione, disponendo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza di sospensione dei lavori, datata 6 giugno 2006, si fonda su di una relazione del locale Comando di Polizia Municipale del 25 maggio 2006, ove si legge che i lavori sono stati “realizzati in difformità dall’autorizzazione edilizia” e che “non risulta comunicato il nominativo del direttore dei lavori della suddetta autorizzazione”, mentre nel provvedimento di decadenza e rimessione in pristino, datato 30 giugno 2006, si fa riferimento soltanto alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori, con la precisazione che l’art. 14 del regolamento edilizio comunale prevede, per siffatta, ipotesi, la decadenza del titolo edilizio.

Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento dei provvedimenti dianzi richiamati, in base alle seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, legge 1150/1942 e 4 legge 47/1985 (art. 27 d.p.r. 380/2001), carenza di potere, difetto di motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento edilizio del Comune di Arbus, dell’art. 7 legge 94/1982 e dell’art. 15 d.p.r. 380/2001.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

4. Violazione della legge 241/1990.

5. Eccesso di potere per errore di fatto e nel presupposto, contraddittorietà, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione, violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi.

6. Eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 4, comma 6, della legge 10/1977, illogicità e perplessità, carenza di motivazione sull’interesse pubblico.

Nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 - giusta l’ordinanza in pari data di questa Sezione n. 362 - è stata disposta la sospensione in via cautelare dell’impugnato provvedimento di decadenza dell’autorizzazione edilizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Arbus, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio, in primo luogo, la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, la quale, in virtù di quanto dispone l’art. 27, comma 3, del d.p.r. 380/2001, è efficace per un periodo massimo di 45 giorni e, comunque, non oltre l’adozione dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione definisce la vicenda edilizia. Nel caso di specie, entrambe queste condizioni si sono da tempo realizzate, per cui l’ordinanza in questione non produce più alcun effetto e il ricorrente non ha, quindi, un interesse attuale ad ottenerne l’annullamento.

Inammissibile è, inoltre, la domanda di annullamento della relazione redatta dall’Ufficio di Polizia Municipale in data 25.05.2006, trattandosi di atto dal carattere meramente istruttorio, come tale non direttamente lesivo.

Merita accoglimento, invece, la domanda di annullamento del provvedimento di decadenza del titolo edilizio e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il Collegio reputa fondato, in particolare, il quinto motivo di ricorso (con assorbimento delle altre censure dedotte), con il quale si evidenzia come - a seguito della notifica dell’ordinanza di sospensione, in cui si assegnava il termine di otto giorni per la comunicazione del nominativo del direttore dei lavori - il ricorrente abbia tempestivamente comunicato il suddetto nominativo.

Risulta, infatti, dagli atti di causa, che con nota ricevuta in data 26 giugno 2006 (doc. 3 prodotto da parte ricorrente), il Comune di Arbus era stato, per l’appunto, informato del nominativo del direttore dei lavori (nella persona del geom. Severino Ariu): detta comunicazione è, quindi, pervenuta all’Amministrazione prima dell’adozione del successivo provvedimento di decadenza e rimessione in pristino, che risale al 30 giugno 2006, in tal modo privato dell’unico presupposto su cui era stato, anche formalmente, motivato.

Quest’ultima provvedimento è, pertanto, illegittimo, e deve essere conseguentemente annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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