TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-07-19, n. 201801093

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-07-19, n. 201801093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801093
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 01093/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2017, proposto da:
M P, che si rappresenta e difende da sé medesimo, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;

per l'esecuzione

dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cron. 13912, n. 5784 Rep., emessa dal Tribunale di Trani in data 25 novembre 2014, nella causa civile n. r. g. 407/2014 R.G., depositata in Cancelleria in data 3 dicembre 2014 e notificata in forma esecutiva il 29 dicembre 2014, recante condanna dell’Azienda intimata al pagamento in favore del ricorrente, per le prestazioni professionali espletate, della somma di euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (ex art. 14 del D.M. n. 127/2004), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
nonché condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 130,00 per esborsi ed euro 1.620,00 per compensi, oltre I.V.A., rimborso forfettario e C.P.A. come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Leonardo Brescia, su delega dell'avv. M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nei confronti dell’Azienda intimata.

Il detto titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato presso la sede dell’Amministrazione.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2018 la controversia viene trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Nell’osservare come il titolo sul quale si fonda l’azione sia divenuto esecutivo, come da attestazione di cancelleria, va ulteriormente rilevato come esso sia munito della formula esecutiva e notificato.

In accoglimento del proposto mezzo di tutela, deve essere conseguentemente ordinato all’Azienda intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione all’ordinanza in questione, per la somma come da ricorso (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).

Se la divisata definitività del titolo comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione, va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della resistente, sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’azienda debitrice.

In presenza della constatata osservanza delle formalità procedurali (notifica del titolo entro il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto;
e, conseguentemente, va ordinato all’Azienda intimata di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’A.S.P. di Cosenza.

E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;
con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ciò posto, si precisa che la decisione come sopra passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro;
altresì risultando alla parte dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Va, invece, escluso che siano dovute le spese di precetto e di pignoramento, richieste dal ricorrente a titolo di danno da ritardata esecuzione: esse riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi