TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201900795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-27, n. 201900795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900795
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 00795/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da
P M, C S, rappresentati e difesi dall'avvocato S D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Ancona, corso Stamira N 10;

contro

Comune di Grottammare, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Pianesi in Ancona, via Marsala, 12;

Regione Marche, Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari Ascoli Piceno, Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari Fermo non costituiti in giudizio;

peper l'annullamento

• del provvedimento Prot. rif. n. 16542 del 7 settembre 2017 avente ad oggetto: «Diniego del titolo abilitativo. Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione di un annesso agricolo (fg. 6 p.lla 629) attualmente allo stato grezzo. Provvedimento finale»;

• del provvedimento, richiamato nel diniego anzidetto, nominato «nuovo parere reso dalla medesima Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola E.S.D.A. di Fermo-Ascoli Piceno, datato 10-04-2018, assunto al protocollo comunale in pari data, al n. 8805»;

• del provvedimento nominato precedente «parere non favorevole al mantenimento, a sanatoria, del manufatto ad uso annesso agricolo (realizzato senza l'acquisizione di alcun titolo edilizio)»;

• dell’atto in data 16 gennaio 2018 – ricevuto in data 23 gennaio 2018 - di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di titolo abilitativo;

nonché, per quanto di ragione e laddove ritenuto occorrente, dei seguenti atti:

• ordinanza di sospensione lavori n. 65 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto: sospensione cautelare dei lavori in corso, sull'appezzamento di terreno agricolo sito in prossimità di via Bolivia;

• ordinanza di demolizione n. 91 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto: rimessa in pristino stato dei luoghi mediante la demolizione dell'opera abusivamente eseguita in assenza di titolo edilizio presso l'appezzamento di terra ubicato in prossimità di via Bolivia;

• ordinanza di sospensione del procedimento (ai fini di valutare l'istanza di sanatoria del 7 settembre 2017, prot. n. 16542) prot. 26 settembre 2017, n. 18026;

• comunicazione di cessazione della causa di sospensione del termine previsto dall'ordinanza n. 91 del 4 luglio 2017 dal che il termine ivi previsto continua a decorrere dalla notifica, avvenuta per compiuta giacenza in data 21 maggio 2018 (con la precisazione il termine utile per l'ottemperanza dell'ordinanza è pari pertanto ai residui «15 giorni» dalla ridetta data di notifica);

• ogni altro atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento della propria struttura con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza depositata in data 22 novembre 2019 dal procuratore dei ricorrenti e firmata anche dal procuratore del Comune è stata chiesta, in ragione del rilascio dell’accertamento di conformità, la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese;

Si ritiene che, di conseguenza, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese come concordato tra le parti.

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