TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202100713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202100713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100713
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2021

N. 00713/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00574/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

1) del provvedimento del Questore della Provincia di Ferrara del 21.01.2019 notificato il 29.04.2019, con cui veniva disposto il "rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno" per mancanza dei requisiti dell'art. 26 co 2 e 3 D.lvo 286/98;

2) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino di nazionalità marocchina, ha impugnato il diniego opposto dalla Questura di Ferrara e datato 21 gennaio 2019 dell’ istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dalla mancanza di un reddito sufficiente nonché dalla condanna riportata nel 2016 per ricettazione in concorso.

In particolare quanto al requisito reddituale il ricorrente risulta aver percepito nel 2014, 54 euro, nel 2015, 112 euro, nel 2016, 383 euro e nel 2017, 1917 euro.

A sostegno dell’impugnativa ha dedotto due motivi così riassumibili:

I)Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Carente motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei requisiti per la conservazione del permesso di soggiorno con riferimento alla violazione dell’art. 26 commi 2 e 3 D.lvo 298/98 -Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa: l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del reddito degli altri familiari conviventi (fratello, sorella, figlia);
ad ogni modo il ricorrente sarebbe titolare di un reddito sufficiente sol se si consideri l’annualità 2018 laddove ha conseguito un reddito superiore ai 9.000,00 euro, dovendo il requisito reddituale a suo dire valutarsi non rigidamente ma mediante prognosi comprensiva della capacità reddituale futura, desumibile anche da nuove opportunità di lavoro, se formalmente e tempestivamente documentate come nel caso di specie;

II) Violazione dell’art. 4 comma 3 D.lvo 286/1998. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Carente motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei requisiti per la conservazione del permesso di soggiorno con riferimento alla sussistenza di una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 380 C.p.p.- Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa: la condanna per ricettazione semplice, diversamente dalla fattispecie aggravata, non sarebbe ostativa e comunque sarebbe mancata la concreta valutazione della pericolosità sociale.

Alla camera di consiglio del 5 settembre 2019 con ordinanza n. 178/2019 la domanda incidentale cautelare è stata respinta.

In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato né memorie né documentazione.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 21 gennaio 2019 con cui il Questore di Ferrara ha respinto l’istanza del ricorrente volta all’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.- In punto di fatto quanto alla dimostrazione del requisito del reddito va evidenziato, come ammesso dallo stesso ricorrente, il non raggiungimento della soglia limite di cui all’art. 29 d.lgs. 286/98 nel periodo pregresso di validità del permesso di soggiorno, ovvero nel periodo 2014 - 2017, pur avendo conseguito nel 2018 ovvero nell’anno immediatamente precedente l’impugnato diniego un reddito superiore a 9.000,00 euro.

4.- Tale elemento - a giudizio del Collegio - è significativo di una effettiva disponibilità reddituale, in quanto la valutazione del requisito reddituale non va rigidamente ancorata al conseguimento, nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, di redditi non inferiori alla soglia prevista dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998, bensì ad una prognosi comprensiva della capacità reddituale futura, desumibile anche da nuove opportunità di lavoro, se formalmente e tempestivamente documentate”( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, nn. 2585/2017;
id. 2335/2018;
id. 1971/2017;
id. 843/2017).

La ratio del requisito della soglia minima di reddito, d’altronde, consiste nell’impedire la permanenza nel territorio italiano di soggetti dediti ad attività illecite o criminose ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 16 marzo 2021, n. 2256;
id. sez. III, 18 maggio 2020, n. 3141;
id. 26 maggio 2016, n. 2229;
id. 11 maggio 2015, n. 2335;
id. 11 luglio 2014, n. 3596.) oltre alla compartecipazione alla spesa pubblica, cosa da escludere nella fattispecie.

5.- Quanto poi alla condanna emessa nel 2016 dal Tribunale di Lucca per il reato di ricettazione in concorso, essa non può dirsi ostativa.

Il delitto di cui all'art. 648 c.p. non può ritenersi ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non era incluso nell'elencazione di cui all'art. 380 c.p.p. cui fa espresso rinvio l'art. 4, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, inclusione oggi prevista alla lett. f bis ) del mentovato art. 380 c.p.p., ancorché limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'art. 648 comma 1, secondo periodo, c.p., in ragione delle modifiche introdotte dall'art. 8 comma 2, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119 (T.A.R. Campania Napoli sez. VI, 13 aprile 2016, n.1774).

6.- In secondo luogo, poi, è comunque mancata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 286/98 la verifica attuale ed in concreto della pericolosità sociale dello straniero ( ex multis T.A.R. Liguria sez. II, 3 febbraio 2014, n.183) avuto riguardo alla permanenza in Italia dal 2004 e alla sussistenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 21 maggio 2020, n. 2779 in riferimento a reati in materia di stupefacenti).

7.- Per i suesposti motivi il ricorso va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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