TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-10-21, n. 202202772
Sentenza
21 ottobre 2022
Decreto presidenziale
15 luglio 2022
Decreto presidenziale
15 luglio 2022
Sentenza
21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 02772/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Turiano Mantica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del verbale delle operazioni elettorali contenente l'atto di proclamazione dei soggetti risultati eletti a seguito della consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale svoltasi nel Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti precedenti e/o susseguenti comunque connessi con il medesimo e che ne costituiscono i presupposti a norma di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente domanda l’annullamento degli atti della procedura che ha portato all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS-, tenutasi il -OMISSIS-.
Alla consultazione elettorale hanno partecipato, nella qualità di candidati alla carica di Sindaco, i Sig.ri -OMISSIS-. Al termine delle operazioni elettorali, in data -OMISSIS-, è stato proclamato Sindaco il Sig. -OMISSIS-, sostenuto dalla Lista “-OMISSIS-”, con voti n. 581, contro i -OMISSIS-voti del candidato ricorrente, sostenuto dalla lista “-OMISSIS-”.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto (violazione falsa applicazione delle norme che disciplinano la regolarità del procedimento elettorale, con particolare riguardo all’art. 43 c.c. – eccesso di potere) articolato sulle seguenti due censure:
a) dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, emergerebbe una immotivata interruzione della conclusione delle operazioni di scrutinio, alle ore 19.30 del -OMISSIS-, con ripresa delle attività alle ore 10.00 del -OMISSIS- (dunque, in violazione delle indicazioni ministeriali, contenute nella pubblicazione n.2) senza che in alcuna parte del verbale fosse precisato se, una volta stabilito tale rinvio, si fosse proceduto a sigillare le buste contenenti le schede elettorali;
b) l’esito delle elezioni sarebbe stato inficiato dall’espressione del voto da parte di soggetti solo fittiziamente residenti nel comune (poiché asseritamente nati fuori dal Comune ovvero titolari di seconda casa, ad uso prevalentemente estivo, ovvero ancora che hanno modificato la residenza nell’ultimo biennio).
2.- Si costituivano, con controricorso, tre consiglieri comunali (-OMISSIS-), deducendo:
- l’improcedibilità del ricorso per omessa notifica al sindaco eletto;
- l’inammissibilità delle due censure, atteso che mirerebbero, in via esplorativa, a conseguire il riesame complessivo del risultato elettorale, senza censurare specifici vizi della