TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-17, n. 202302544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-17, n. 202302544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302544
Data del deposito : 17 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2023

N. 02544/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2013, proposto da
Fater S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni D'Orsogna e Marina D'Orsogna, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Aiello in Catania, Via Aloi 54/A;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa (già A.U.S.L. n. 7 di Ragusa), non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla revisione prezzi in relazione alla convenzione sottoscritta con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in data 22 novembre 2005, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi in relazione alla convenzione sottoscritta con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in data 22 novembre 2005, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto.

In punto di diritto nel ricorso si osserva quanto segue: a) l’Amministrazione è tenuta ad applicare l’art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevale su eventuali clausole contrastanti, le quali vanno considerate nulle ex art. 1419 c.c. (con sostituzione di diritto della disciplina di legge ex art. 1339 c.c.);
b) nella specie, quindi, è nullo l’art. 15 della convenzione stipulata fra la ricorrente e l’Amministrazione intimata;
c) ai fini della revisione prezzi vanno utilizzati gli indici ISTAT-FOI relativi al periodo di interesse (17 febbraio 2007-31 agosto 2009).

Con memoria in data 19 marzo 2023 la ricorrente ha ribadito le proprie difese, evidenziando, in particolare, quanto segue: a) la pretesa al compenso revisionale è stata rigorosamente circoscritta secondo le indicazioni promananti da indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati (prescrizione quinquennale, applicazione del cosiddetto indice FOI relativo al periodo considerato, computo a far data dal secondo anno del rapporto, nullità e sostituzione automatica delle clausole contrattuali esclusive o anche limitative della revisione prezzi);
b) la nullità dell’art. 15 della Convenzione CONSIP del 2005 (che viene in rilievo anche nel presente giudizio) è stata già dichiarata in controversie identiche dalla giurisdizione amministrativa (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, III, 12 agosto 2019, n. 5686 e 13 agosto 2018, n. 5715);
c) nelle decisioni indicate il giudice amministrativo ha accolto la domanda anche ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a, indicando all’Amministrazione i criteri da seguire per la determinazione del compenso.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, dovendo essere richiamati, anche per ciò che concerne il corredo motivazionale, i seguenti precedenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato, III, n. 5686/2019 e n. 5715/2018;
T.A.R. Lazio, II, 22 ottobre 2020 n. 10771;
T.A.R. Puglia, Bari, 24 gennaio 2019, n. 90;
T.A.R. Lombardia, Milano, 21 gennaio 2019 n. 116;
T.A.R. Piemonte, II, 2 maggio n. 2018, n. 498;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 giugno 2019, n. 1205 e n. 1207;
T.A.R. Puglia, Lecce, II, 25 settembre 2017, n. 1518.

Come risulta dalle decisioni indicate, la revisione prezzi, secondo la disciplina pro tempore applicabile, si applica ai contratti di durata pluriennale a partire dall'anno successivo al primo, e l'art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006 prevede l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, con conseguente sostituzione di diritto ex art. 1339 cod. civ. delle clausole contrattuali difformi, nulle di pieno diritto ex art. 1419 cod. civ.

L’art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006, pertanto, è norma imperativa, destinata, come tale, ad operare anche in assenza di specifica pattuizione tra le parti ovvero in presenza di pattuizioni con essa contrastanti nell’ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, sicché sussiste il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del maggior compenso derivante dalla revisione dei prezzi del contratto per il periodo di originaria durata eccedente il primo anno, calcolato utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT, previa sostituzione automatica ex artt. 1339 cod. civ. di ogni difforme clausola contrattuale con il citato art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006.

Il ricorso va, quindi, accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della semplicità della controversia.

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