TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-11, n. 201806419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-11, n. 201806419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806419
Data del deposito : 11 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2018

N. 06419/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07058/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7058 del 2008, proposto da
P P, B D, B A, C F, D M G, E M, G F, G C, M L, P L, S A, S C, T S P, T F, V P, Z S, rappresentati e difesi dagli avvocati P M, C M, con domicilio eletto presso lo studio P M in Roma, via Flaminia, 441

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento della comunicazione pos. N. 333 H/A47 in data 9 aprile 2008, ricevuta il successivo 18 aprile, con la quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la richiesta di riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario, nonché, per quanto possa occorrere, della nota operativa dell’

INPDAP

Direzione Centrale TFS-TFR n. 4 del 5.2.2008 nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione per le Risorse Umane, che ha rigettato l’istanza presentata dagli odierni ricorrenti per ottenere il riconoscimento a fini previdenziali del primo biennio del corso quadriennale per allievi vice commissari di P.S. nonchè la declaratoria del diritto al chiesto riconoscimento.

A sostegno della dedotta pretesa parte ricorrente rileva che ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 della legge n. 958/1986, 1 della legge n. 274/1991 e 7 della legge n. 412/91 il servizio militare di leva è equiparato al servizio al servizio prestato come pubblico dipendente, in particolare ai fini economici e previdenziali e deve essere computato ai fini suddetti;
che l'art. 44 l. n. 121/1981 prevede che "il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva", mentre l'art. 11, comma 4, del DPR n. 341/82 specifica che "il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido a tutti gli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva";
che le circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica prot. 85749 del 20 febbraio 1992 e del Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza prot.C11-92\DM\EPZ del 24 marzo 1993 hanno confermato tale interpretazione della normativa in argomento. In sostanza, afferma parte ricorrente, ricorrendo nella specie i due requisiti fissati dal legislatore per l'equiparazione in parola in quanto si tratta di dipendenti pubblici che, avendo frequentato il corso quadriennale come allievo vice commissario, hanno assolto gli obblighi del servizio militare di leva, che poiché l'equiparazione tra il primo biennio di corso e il servizio militare non vale solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva ma, in base alle norme richiamate, è valido "ad ogni effetto" sia per l’inquadramento economico sia per la determinazione dell’anzianità lavorativa, la norma deve ritenersi applicabile anche ai periodi considerati sostitutivi ed equiparati al servizio militare (art. 1, co. 1, 274\91), sicché l'attribuzione del beneficio in questione discende dalla interpretazione letterale della norma. Ad avviso di parte ricorrente l’art. 44 della L. n. 121/1981 e l'art. 11, comma 4, del

DPR

24 aprile 1982, n. 341 debbono essere letti in combinato disposto, in quanto la prima norma costituisce previsione di carattere generale e la seconda ne rappresenta l’applicazione nel caso di specie : con la conseguenza che non sussistono ragioni (logiche prima ancora che giuridiche) che possano indurre a considerare il biennio del corso di allievo aspirante commissario, non valido "ad ogni effetto", acclarata la sua equipollenza al servizio militare di leva. Pertanto, in assenza di espresse preclusioni normative, la fattispecie in esame è riconducibile integralmente a quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che dispone " Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono computati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni."

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, “il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva;
gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva”. In forza poi dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Con sentenza 24 aprile 2012 n. 2424 la

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